Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4540 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4540 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 27273-2012 proposto da:
NITTI

MARISA

NTTMRS56L43F839R,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo
studio dell’avvocato UGO GIURATO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MINISTERO
2017
4187

DIFESA

80425650589,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso .
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, giusta atto di costituzione depositato il
11/01/2013 in atti;
– resistente con mandato —

Data pubblicazione: 27/02/2018

avverso

la

sentenza n.

2227/2012

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2012 r.g.n.

10651/2008;

Camera di consiglio del 25.10.2017 n.23 del ruolo
RG n. 27273/2012
Presidente: Napoletano – estensore :Miglio

RG. n. 27273/2012

che con sentenza in data 16 giugno 2012, la Corte di Appello di Roma ha respinto
l’appello avverso la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto
infondate le domande proposte da Marisa Nitti (dipendente del Ministero della difesa
dal 1981, inquadrata sino al 15.10.2002 nel profilo professionale n. 4 di operatore
amministrativo della ex V qualifica funzionale)volte ad ottenere, nei confronti del
Ministero convenuto, l’accertamento dello svolgimento, dal 1981, di mansioni superiori
corrispondenti al profilo professionale n. 3, assistente amministrativo, ex VI qualifica
funzionale (ora B3), con conseguente condanna della parte resistente al pagamento
delle differenze retributive maturate;
che avverso tale sentenza Marisa Nitti ha proposto ricorso affidato a due motivi;
che il Ministero della difesa ha depositato memoria per la partecipazione alla
discussione orale e memoria ex art. 378 c.p.c., che deve ritenersi ammissibile stante
la natura non partecipata dell’udienza odierna, regolata dalle disposizioni del nuovo
rito civile di Cassazione;

CONSIDERATO CHE

1.con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex artt. 132
e 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., avendo la Corte territoriale, in
motivazione, dichiarato di compensare le spese processuali per la parziale
difformità della motivazione di rigetto tra primo e secondo grado e,
contraddittoriamente, nel dispositivo, condannato Marisa Nitti al rimborso in
favore del Ministero appellato delle spese del grado;

1

RILEVATO

2. con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5

c.p.c., la illogicità e il difetto di motivazione, il mancato o comunque parziale
esame di documenti decisivi e la violazione di legge (artt. 324 e 345 c.p.c.).
La Nitti censura la statuizione della Corte territoriale, che ha ritenuto la
domanda non meritevole di accoglimento, in quanto il ricorso di primo grado

procedimento logico- giuridico che la giurisprudenza ritiene indefettibile ai fini
dell’accertamento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, limitandosi a
descrivere le mansioni espletate, ad indicare le fonti poste a base del diritto
rivendicato e a citare giurisprudenza sul punto, senza tuttavia riportare le
declaratorie di riferimento, omettendo in tal modo qualsiasi raffronto tra le
stesse;
2.1 il collegio ritiene di dover procedere prima all’analisi del secondo motivo, in
considerazione del suo carattere assorbente, osservando che la motivazione
della Corte territoriale, secondo la quale il difetto di allegazione che ha
determinato il rigetto del ricorso sarebbe sostanzialmente ravvisabile
nell’assenza di deduzioni, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, in
ordine alla comparazione tra la declaratoria contrattuale rivestita dalla Nitti e
quella cui sarebbero riconducibili le mansioni in concreto _ svolte dalla
lavoratrice (descritte nel ricorso introduttivo e provate nel corso del giudizio)
enuncia un principio erroneo, in quanto l’accertamento delle mansioni in
concreto svolte, la ricognizione della declaratoria contrattuale di
inquadramento e di quella pretesa e la valutazione in ordine alla riconducibilità
delle mansioni svolte dalla ricorrente all’una o all’altra sono elementi
indefettibili non già del ricorso introduttivo, ma del ragionamento decisorio,
concorrendo a stabilirne le Conclusioni, Come precisato dalla consolidata
giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto non possa prescindersi
dall’osservanza del c.d. criterio “trifasico” nel procedimento logico – giuridico
diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore (Cfr., ex plurimis
Cass. n. 18943 del 27.9.2016, Cass. n. 2859 del 27 febbraio2001). Ne
consegue la fondatezza del secondo motivo;

1.1.1 1 accoglimento del secondo motivo di ricorso ha efficacia assorbente con
riferimento al primo motivo

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,
2

sarebbe privo di allegazioni sufficienti a consentire l’elaborazione del

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 25.10.2017

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