Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4540 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. I, 24/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4540
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA
GIULIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
04/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
03/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 luglio 2003 il sig. M.G. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo tuttora pendente, avente ad oggetto l’opposizione promossa dinanzi al Tribunale di Benevento dal Consorzio Parco Turistico Lago di Telese e Solopaca con atto di citazione notificato il 21 giugno 1993 avverso il decreto ingiuntivo per Euro 137.463,71 da lui ottenuto a titolo di compenso professionale.
Integrato il contraddittorio con la costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte d’appello di Roma, con decreto emesso il 3 dicembre 2003 rigettava la domanda per difetto di prova del danno, con compensazione delle spese di giudizio.
In accoglimento del successivo ricorso per Cassazione, questa Corte, con sentenza 19 gennaio 2006 cassava la decisione con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, statuendo che il danno non patrimoniale, seppur non in re ipsa, era presuntivamente riconoscibile in caso di ritardo irragionevole nella definizione del processo: salvo che lo escludessero circostanze specifiche, il cui onere probatorio ricadeva sulla parte convenuta.
Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, con decreto 4 ottobre 2007 condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 2.800,00, oltre interessi legali e spese di giudizio.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il M., deducendo la violazione dei minimi tariffari inderogabili, nonchè il difetto di motivazione, nella liquidazione delle spese relative ai vari gradi di giudizio, omettendo altresì il rimborso le spese generali.
Resisteva con contro ricorso il Ministero della Giustizia.
All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Premesso che le spese del giudizio di merito devono essere liquidate sulla base delle tariffe vigenti per il giudizio di cognizione dinanzi alla corte d’appello, e non per i procedimenti in Camera di consiglio, si osserva che la loro concreta determinazione non rispetta,in effetti, i parametri legali inderogabili.
In carenza della necessità accertamenti di merito, cassato il decreto in parte qua, si può procedere alla decisione nel merito, liquidando le spese relative al giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma, in primo grado, in complessivi Euro 1150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; per il primo giudizio di cassazione in complessivi Euro 1100,00 di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; per il giudizio di rinvio in complessivi Euro 1150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali accessori di legge.
Le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Spese tutte, da distrarre in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonchè delle spese del primo giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge; del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;
– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;
– dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010