Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4540 del 22/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5390/2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO LIVIO 59,

presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO CAMBI, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 3,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO VITELLI, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

D.V.R., G.D., G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4206/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17/04/2015, depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Costantino Cambi difensore del ricorrente che si

riporta alla memoria;

udito l’Avvocato Claudio Vitelli difensore del controricorrente che

si riporta al controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. R.A. ha impugnato per cassazione la sentenza 14.7.2015 n. 4206, pronunciata dalla Corte d’appello di Roma. Con tale sentenza la Corte capitolina, giudicando quale giudice del rinvio, ha rigettato la domanda di risarcimento proposta da R.A. nei confronti di F.F. ed altri.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3. In esso, infatti, manca del tutto la esposizione dei fatti processuali. Non è esposto quali fossero i fatti materiali che diedero origine alla controversia; non è esposto quale fosse la domanda originaria; non è esposto quali decisioni, e con quale contenuto, si siano succedute nei vari gradi di giudizi. Un ricorso redatto con simile tecnica scrittoria rend(e) impossibile comprendere l’oggetto del contendere, il contenuto della sentenza impugnata e le doglianze che ad essa vengono mosse. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

2. Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., il ricorrente ha dedotto di avere depositato, insieme al ricorso, sia la sentenza di questa Corte n. 14355 del 2009, la quale aveva cassato con rinvio la prima sentenza d’appello pronunciata nel presente giudizio; sia gli atti di parte relativi alle fasi di merito.

Dalla prima e dai secondi – conclude il ricorrente – è ben possibile ricostruire le vicende di causa, e tanto renderebbe ammissibile il ricorso.

2.1. – Queste deduzioni non possono essere condivise.

L’art. 366 c.p.c., n. 3, stabilisce che il ricorso per cassazione deve contenere, “a pena di inammissibilità”, l’esposizione sommaria dei fatti della causa.

Questa Corte ha ripetutamente affermato, anche a Sezioni Unite, che l’onere di esposizione sommaria dei fatti di causa ha ad oggetto un requisito c.d. “di contenuto-forma”, che non può essere adempiuto rinviando ad altri testi od atti estrinseci al ricorso.

Si è, di conseguenza, già ritenuto in più occasioni inammissibile il ricorso per cassazione in cui i fatti processuali vengano esposti mediante un mero rinvio agli atti dei precedenti gradi del processo, ovvero mediante il deposito di questi ultimi (come è avvenuto nel caso di specie: cfr. Sez. L, Sentenza n. 22792 del 07/10/2013).

Aggiungasi che proprio con riferimento all’ipotesi del ricorso proposto avverso una sentenza di merito pronunciata in seguito a cassazione con rinvio, si è stabilito che deve ritenersi inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso privo della sommaria esposizione dei fatti di causa, “la cui enunciazione è tanto più essenziale ove il ricorso per cassazione sia rivolto verso una decisione della corte d’appello, pronunciata in sede di rinvio ex art. 394 c.p.c., assolvendo, in tale evenienza, alla funzione di delimitazione dei confini del giudizio di rinvio” (così, testualmente, Sez. 6-3, Ordinanza n. 22860 del 28/10/2014).

Il ricorso deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibile.

3. – Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo in base al valore della causa.

3.1. – Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna R.A. alla rifusione in favore di F.F. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.000, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55 , ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di R.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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