Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4540 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 19/02/2021), n.4540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8147/2017 proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., incorporante di Equitalia

Nord S.p.a., Equitalia Centro S.p.a., Equitalia Sud S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 21, presso lo studio

dell’avvocato Tomassini Francesca, rappresentata e difesa

dall’avvocato Ruggiero Maria, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.a.s.;

– intimato –

avverso il decreto n. 186/2017 del TRIBUNALE di NOLA, depositato il

24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2020 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, rigetto del secondo motivo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Ruggiero Maria che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Nola del 24 febbraio 2017, n. 186, il quale ha parzialmente accolto l’opposizione allo stato passivo fallimentare proposta da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. contro la sua parziale esclusione dallo stato passivo del Fallimento, ammettendo il credito – richiesto per Euro 222.023,87 in privilegio ed Euro 17.626,13 in chirografo – rispettivamente per 70.690,41 ed Euro 13.181,03.

Il Fallimento non ha svolto difese.

E’ stata fissata l’adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Con ordinanza interlocutoria del 27 settembre 2019, n. 24175, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza, avendo la Corte rilevato che “la prima questione sollevata è del tutto inedita e, perciò solo, meritevole di esame nella pubblica udienza, al pari della seconda che intende portare il Collegio alla rimeditazione di un indirizzo interpretativo che ha formato oggetto di numerosi interventi della dottrina e di variegati approdi giurisprudenziali di merito”.

La causa è così pervenuta alla pubblica udienza del 30 settembre 2020, dopo il rinvio di quella originariamente fissata al 17 aprile 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I due motivi di ricorso deducono:

1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87,D.L. n. 78 del 2010, artt. 29 e 30 convertito dalla L. n. 122 del 2010, in quanto il decreto impugnato ha ritenuto non sufficiente l’avviso di addebito (AVA) e l’avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate (AVE), prodotti dall’opponente, al fine dell’ammissione al passivo fallimentare, esigendo la prova della notifica dei medesimi, in mancanza reputando assente il titolo esecutivo dell’ente impositore: al contrario – così come, per principio ormai consolidato, in ipotesi di iscrizione a ruolo la previa notifica non è prevista, ai sensi della prima norma richiamata e, quando agisce direttamente l’Amministrazione finanziaria in qualità di titolare del credito azionato, non occorre neppure che il credito sia stato previamente iscritto a ruolo, del pari – in presenza dei nuovi titoli, introdotti dal D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, per coerenza sistematica occorre ritenere che tali avvisi sostituiscano la notifica della cartella di pagamento;

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 – 20 per avere il decreto impugnato ritenuto come alla mancata impugnazione dell’avviso di addebito o di accertamento consegua la prescrizione quinquennale, e non decennale, della pretesa erariale: invece, non opera la prescrizione dei crediti previdenziali, stante il mancato decorso del decennio, in ragione del carattere novativo dell’iscrizione a ruolo delle singole voci di credito tributario in origine dovute.

2. – Il decreto impugnato, per quanto ancora rileva, ha respinto l’opposizione con riguardo ad una parte del credito vantato, affermando che:

a) le conclusioni raggiunte dal cd. diritto vivente con riguardo agli estratti di ruolo non valgono per gli accertamenti esecutivi, previsti dal D.L. n. 78 del 2010, ex artt. 29 e ss. conv. dalla L. n. 122 del 2010 (applicabile nella specie, in quanto in vigore dal 1 gennaio 2011, ed abrogativa anche di parte della precedente disciplina), onde i dodici avvisi di addebito ed i tre avvisi di accertamento privi di notifica, prodotti dall’opponente, non sono idonei all’ammissione dei relativi crediti del concessionario;

b) alcuni dei crediti previdenziali, posti a base della domanda, sono prescritti, dal momento che non vige la regola della durata decennale del termine a decorrere dalla notificazione della cartella.

3. – In ordine al primo motivo, occorre ricordare come in precedenza si era affermato – con riguardo all’esecuzione mediante ruolo – che anche l’estratto di ruolo, ai sensi della L.Fall., art. 93, è idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto di credito (Cass. n. 5244 del 2017) e che esigere la notifica della cartella di pagamento imporrebbe inammissibilmente all’agente della riscossione di produrre un titolo esecutivo a dimostrazione del proprio credito onde “l’ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari, può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del semplice estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale” (Cass. n. 2732 del 2019; nonchè ancora, fra le altre, Cass. n. 3684/2020, n. 2078/2020, n. 32998 del 2019; n. 16112/2019, n. 2732/2019, n. 11954/2018, n. 23576/2017; n. 12117 del 2016, n. 655/2016).

L’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, artt. 29 e 30 pone il problema di valutare se essa muti il quadro descritto.

Quanto ai crediti tributari, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il ruolo è stato sostituito dall’avviso di accertamento esecutivo (AVE): pertanto, si è affermato che, per l’art. 29, lett. g), di tale disciplina secondo cui “ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione” – il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 sull’ammissione al passivo dei crediti tributari, che menziona le somme “iscritte a ruolo”, vada automaticamente riferito alle somme “affidate agli agenti della riscossione” (Cass. 2656/2018, in motivazione).

Con riguardo ai crediti dell’Inps, il medesimo D.L. n. 78 del 2010, art. 30 ha modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2011, la disciplina della riscossione, stabilendo che il recupero delle somme dovute è effettuato mediante la notifica al debitore di un avviso di addebito emesso dallo stesso Istituto, da consegnarsi all’agente della riscossione, attribuendo allo stesso una funzione sostitutiva del ruolo e della cartella di pagamento, nonchè efficacia di titolo esecutivo. Del pari, dunque, si potrebbe sostenere che resti inalterata la regola, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, secondo cui per l’ammissione al passivo fallimentare è sufficiente che il credito sia documentato in base a un estratto di ruolo.

Dunque, la notificazione – seppure da essa dipenda l’idoneità dell’avviso a costituire titolo per l’esecuzione forzata – non assumerebbe rilievo, ai fini dell’istanza d’insinuazione al passivo: invero, questa può essere proposta sulla base del ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, e, pertanto, può trovare fondamento anche nell’avviso di addebito, avente la medesima funzione (in tal senso, v. Cass. 2 ottobre 2019, n. 24589; v., altresì, Cass. n. 12317/2018 e Cass. n. 20054/2018).

Il Collegio reputa di rimettere la questione al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, in ragione della sua natura di massima di particolare importanza, la seguente questione: “se l’avviso di addebito e l’avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate, quali nuovi titoli previsti dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, artt. 29 e 30 convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sostituiscano la notifica della cartella di pagamento, ai fini della insinuazione al passivo fallimentare”.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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