Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4539 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4539 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 15627-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA C.F. 80425650589, AGENZIA
INDUSTRIE DIFESA C.F. 97254170588, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI
PORTOGHESI,

12;
– ricorrenti –

2017
4186

POCE MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DI NOVELLA 1, presso lo studio dell’avvocato
MARIO LUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONIO FANTACCIONE, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 27/02/2018

avverso

la

sentenza n.

8835/2011

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2011 r.g.n.
2693/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Camera di consiglio del 25 ottobre 2017 – n.22 del ruolo
RG n. 15627/12
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio

RG. n. 15627/2012

che con sentenza in data 12 dicembre 2011, la Corte di Appello di Roma, in riforma
della sentenza del Tribunale della medesima città, ha dichiarato l’obbligo dell’Agenzia
Industrie Difesa di assegnare a Maria Grazia Poce mansioni compatibili con il profilo
professionale area B2 di operatore amministrativo, previa sottoscrizione del relativo
contratto, condannando l’Agenzia a risarcire all’appellante il danno pari alle differenze
retributive rispetto alla suddetta qualifica dal-19.5.2004, oltre accessori;
che avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il Ministero della Difesa e l’Agenzia
Industrie Difesa, affidato a due motivi, cui ha resistito Maria Grazia Poce con
controricorso, nel quale ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo;
che il P.G. ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di entrambi i ricorsi
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso principale, il Ministero della Difesa e l’Agenzia
Industrie Difesa censurano la sentenza della Corte territoriale sotto il profilo
dell’omessa motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) ovvero la omessa
valutazione del fatto rappresentato dalla individuazione del concorso come di modalità
A, secondo le indicazioni contenute in alcuni documenti prodotti;
2. con il secondo motivo di ricorso principale, le parti ricorrenti censurano, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione delle disposizioni del decreto del Ministero della
Difesa 11.2.1998, che determina le modalità applicative delle procedure di
riqualificazione del personale della difesa di cui all’art. 2 d.lgs. 16 luglio 1997 n. 265,
come concordate con le organizzazioni sindacali il 24 ottobre 1997 e 1’11 febbraio
1998, nonchè la violazione degli artt. 2 e 3 del bando dei corsi – concorsi di
riqualificazione del personale civile della difesa in data 4 novembre 1998 e la falsa

RILEVATO

applicazione dei decreti del direttore generale del personale civile della Difesa nonchè
del direttore generale dell’Agenzia Industrie Difesa del 18 luglio 2003 e del 20.2.2004;
3. con l’unico motivo di ricorso incidentale, Maria Grazia Poce deduce la violazione
dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., lamentando un

error in

procedendo, per omesso esame, da parte del giudice di appello, nella sentenza
impugnata – della domanda risarcitoria di adeguamento dei contributi lavorativi e

1.1. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile per violazione dell’art. 366
c.p.c., costituente il precipitato normativo del principio di autosufficienza, secondo il
quale il ricorso per Cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a
costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito. I
ricorrenti, infatti , lamentano la carenza di motivazione della sentenza della Corte
territoriale in ordine alla natura del corso – concorso cui ha partecipato la Poce,
omettendo tuttavia di trascrivere integralmente il bando di concorso e gli altri
documenti invocati a fondamento del motivo stesso, così non consentendo al collegio
di averne completa cognizione e, conseguentemente, di interpretarli;
2.1. il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile sia per violazione del
principio di autosufficienza, in quanto è privo della trascrizione del bando, sia in
considerazione della natura amministrativa e non normativa dei decreti indicati, la cui
interpretazione è censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione delle
regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (in tal senso v.
Cass. n. 5004 del 1999);
3.1. il motivo di ricorso incidentale è infondato, atteso che la domanda è stata
esaminata dalla Corte territoriale (v. ultimo capoverso pagina 3 della sentenza
impugnata in cui si legge “va respinta la domanda relativa al risarcimento dei danni
ulteriori, genericamente indicati.”). La motivazione sul punto è corretta, non potendo
la parte dolersi di una minore quantificazione di un TFR non ancora liquidato, nè del
mancato versamento di contributi, in assenza di specifica dimostrazione della
sussistenza dell’inadempimento;
4. vertendosi in ipotesi di reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per la
integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

2

previdenziali, del TFR e di quant’ altro dovuto per legge, a far data dal 19.5.2004;

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adunanza camerale del 25 ottobre 2017.

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