Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4539 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. I, 24/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 24/02/2010), n.4539
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.A., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, V. BONCOMPAGNI 61, presso l’avvocato PROTA
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI NOLA GIOVANNI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
20/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
25/11/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato LONGOBARDI EMILIO, per delega,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Decreto 20 febbraio 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta il 21 luglio 2004 dal signor D. A., di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo penale a suo carico, conclusosi con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 17 settembre 2003, depositata il 26 novembre 2003, la dichiarò inammissibile perchè posteriore allo spirare del termine di decadenza di sei mesi stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.
Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il signor D.A. con ricorso n. 10204/08 notificato in data 4 aprile 2008, con un unico mezzo d’impugnazione.
L’Amministrazione resiste con controricorso notificato il 13 maggio 2008.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4. Si sostiene che la sentenza del giudizio presupposto sarebbe divenuta definitiva il 24 e non il 10 gennaio 2004.
L’Amm.ne resistente ha eccepito, preliminarmente all’infondatezza nel merito, l’inammissibilità del ricorso, proposto contro sentenza posteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, perchè privo del quesito di diritto prescritto del nuovo art. 366 bis c.p.c..
L’eccezione è fondata. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amm.ne resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 700,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010