Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4539 del 22/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12282/2015 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO MARIA FERRARI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EDIL COSTRUZIONI SRL – già EDIL COSTRUZIONI SAS DI L.F.

& C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’IMBRECCIATO 95, presso

lo studio dell’avvocato ANGELO SCALA, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.G., P.A., P.T., P.P.,

P.A., P.L., AURORA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2014/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Nel 2003 P.M. (che decederà in corso di causa, e la cui domanda è stata coltivata dagli eredi) convenne dinanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Napoli, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una caduta, causata da una insidia stradale ed ascritta a responsabilità del Comune.

Il Comune si costituì e chiese di essere tenuto indenne, in caso di accoglimento della domanda attorea, dall’impresa cui aveva appaltato il servizio di manutenzione stradale, ovvero la Edil Costruzioni s.r.l. (olim, Edil Costruzioni di L.F. & C. s.a.s.).

2. Mentre il Tribunale rigettò la domanda attorea, la Corte d’appello con sentenza 8.5.2014 n. 2014 la accolse.

La Corte d’appello rigettò invece la domanda di manleva proposta dal Comune, ritenendo non provato che la strada ove si verificò il sinistro rientrasse tra quelle la cui manutenzione era stata appaltata alla Edil Costruzioni s.r.l..

3. Tale sentenza è ora impugnata per cassazione dal Comune di Napoli, il quale con un unico motivo di ricorso lamenta sia la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.; sia l’omesso esame d’un fatto controverso.

Deduce che la sentenza sarebbe erronea in quanto:

(a) la Edil Costruzioni non aveva contestato l’esistenza del contratto di appalto ed il suo contenuto;

(b) non era onere del Comune provare l’inadempimento dell’appaltatore, ma onere di quest’ultimo provare di avere adempiuto le proprie obbligazioni;

(c) che la strada ove avvenne il sinistro rientrasse nell’oggetto dell’appalto doveva ritenersi “notorio”, ex art. 115 c.p.c..;

(d) in ogni caso il Comune, pur non essendovi tenuto, aveva provato per documenti che la strada ove avvenne il sinistro rientrava tra quelle oggetto del contratto di appalto stipulato con la Edil Costruzioni.

3.1. Il motivo è infondato od inammissibile in tutti i profili in cui si articola, in quanto:

(a) nella parte in cui lamenta la mancata considerazione della “non contestazione”, il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, in quanto non trascrive, nè riassume, i termini in cui la Edil Costruzioni svolse le proprie difese in primo grado;

(b) in virtù dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza richiamata anche dal ricorrente, nelle controversie contrattuali l’attore ha il solo onere di provare l’esistenza e l’efficacia del contratto (Cass. sez. un., n. 13533 del 2001): pertanto, ove sorga controversia circa la portata precettiva del contratto, è onere di chi lo invoca dimostrane il contenuto;

(c) deve escludersi che il contenuto d’un contratto possa mai ritenersi “fatto notorio” ex art. 115 c.p.c.;

(d) la doglianza, infine, con cui il Comune assume di avere comunque fornito la prova del contenuto del contratto è inammissibile per difetto di specificità, in quanto fa riferimento a documenti indicati in modo del tutto generico nel contenuto, nella data di deposito e nella indicizzazione.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Il ricorso è di conseguenza rigettato.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

2.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Comune di Napoli alla rifusione in favore di Edil Costruzioni s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Comune di Napoli di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA