Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4538 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4538 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 14132-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’

ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.

80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– ricorrente –

MERCURI
2017
4182

SILVANA

MRCSVN51S51H558A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA ORESTE TOMMASINI 20,
presso lo studio dell’avvocato MICHELE SALAZAR, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale

contro

Data pubblicazione: 27/02/2018

MINISTERO DELL’

ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.

80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;

contro

PRESTINICOLA MARIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 159/2011 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 20/09/2011 r.g.n.
814/2008;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

– controricorrente al ricorso incidentale –

R.G.14132/2012
CONSIDERATO
Che la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di prime cure
ha rigettato l’impugnazione, proposta dal Ministero dell’Economia e Finanze, volta a
sentir dichiarare legittima l’esclusione di Silvana Mercuri e Mario Prestinicola,
inquadrati nell’Area C posizione economica C1, dalla procedura di riqualificazione

della graduatoria in cui gli appellati si collocavano rispettivamente come primo e
quinto degli idonei.
Che la Corte territoriale ha disposto che i dipendenti, collocati in posizione utile in
graduatoria, avessero diritto a partecipare alla procedura di

riqualiticazione,

possedendone i requisiti. Che in particolare, il diploma triennale di abilitazione
all’insegnamento nelle scuole

di grado preparatorio da essi posseduto

tosse

compatibile con la nozione di diploma di scuola secondaria superiore contenuta nella
contrattazione collettiva nazionale del comparto. Che la pronuncia gravata ria
condannato pertanto il Ministero ad ammettere i due dipendenti alla procedura di
riqualificazione per l’accesso all’Area C, posizione economica C3, condannando altresì
l’Ente alle spese di giudizio nei confronti della sola Silvana Mercuri e compensando le
stesse nei confronti di Mario Prestinicola.
Che

avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il Ministero

dell’Economia e delle Finanze con cinque censure, cui resiste con tempestivo
controricorso, illustrato da memoria, Silvana Mercuri, che propone altresì ricorso
incidentale condizionato affidato a tre censure, cui si oppone il Ministero con
controricorso, mentre Mario Prestinicola rimane intimato.

RITENUTO

Che il primo motivo censura violazione e falsa applicazione di norme di diritto e
dei contratti e accordi collettivi di lavoro, con riferimento al bando di concorso della
procedura di riqualificazione professionale alla luce degli artt. 1362 e ss., all’allegato
A) al c.c.n.l. 16/2/1999, alle circolari n.1/2000 n.4688, n.2/2000, n.11506. Che alla
stregua delle norme richiamate il possesso di un diploma di istruzione secondaria
superiore inferiore a cinque anni ammetterebbe l’accesso alle soie posizioni
economiche B2 e B3. Che il c.c.n.l. del 1999, nel richiedere in via eccezionale per
l’accesso alla posizione C3, normalmente aperto ai soli laureati, il diploma d’istruzione

professionale, per l’accesso alla posizione economica C3, in virtù dello scorrimento

secondaria superiore, non avrebbe contemplato per tale finalità l’ipotesi di un titolo
conseguito all’esito di un corso di studi triennale.

Che la seconda censura deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 191 del
T.U. n.297/1994, in quanto, detta norma non avrebbe scelto di equiparare ai livello di
istruzione secondaria superiore ogni diploma conseguito al termine di corsi di studio di
diversa natura, e che, pertanto, la Corte territoriale, nel considerare idoneo il titolo
triennale posseduto da Silvana Mercuri ai fini dell’accesso alla procedura di

Che la terza censura contesta la violazione del D.P.C.M. 10/4/2001 e degli artt.
15 e 32 del c.c.n.i. 16/2/1999, deducendo che la sentenza gravata avrebbe
determinato l’aumento d’organico dell’Ente, poiché sarebbe stato ammesso lo
scorrimento della graduatoria a favore della controricorrente, collocatasi quale prima
degli idonei, sulla base di un presunto obbligo dell’amministrazione di procedere allo
stesso, prescindendo dalle disponibilità di bilancio. Che a riprova di ciò il ricorrente
deduce che il trasferimento ad altro Dipartimento di una candidata che precedeva in
graduatoria la Mercuri, era stato disposto non certo allo scopo di far ripartire la
graduatoria, bensì al fine di ridurre l’organico e conseguentemente la spesa per il
personale.

Che la quarta censura deduce la violazione e falsa applicazione dell’accordo del
2003, intervenuto a modifica dei contratto integrativo di amministrazione del 2000,
alla ripresa delle procedure di riqualificazione sospese a seguito della sentenza della
Corte Cost. n.194/2002; che tale accordo aveva disposto che le graduatorie per le
posizioni economiche C3 – C2 e B3 avrebbero mantenuto validità per ventiquattro
ulteriori mesi per dare la possibilità agli Enti del comparto di assorbire gli idonei sui
posti – riservati alle riqualificazioni – che si fossero resi disponibili a seguito di rinunce,
pensionamenti, dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo. Che nei caso controverso non
nessun nuovo posto in organico per una delle ragioni indicate dall’accordo si era
venuto a creare, per cui nessuna vacanza si era determinata tale da giustificare lo
scorrimento della graduatoria a beneficio di Silvana Mercuri.

Che la quinta e ultima censura lamenta omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia, in ragione

dell’apoditticità dell’affermazione contenuta nella

sentenza gravata secondo la quale, in seguito al trasferimento della dipendente
collocata in quarta posizione di graduatoria, si sarebbe venuta a determinare una
vacanza in organico tale da giustificare lo scorrimento della stessa, senza una volontà
dell’amministrazione in tal senso.

2

riqualificazione, avrebbe statuito in violazione della norma di legge richiamata.

Che

quanto al ‘Ricorso incidentale condizionato, la prima censura deduce

violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo il Giudice d’appello

statuito

sull’eccezione di giudicato, formatosi in sede di ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.,
quanto ai diritto della Mercuri ad essere inquadrata nella posizione economica C3 dei
c.c.n.l. per il personale del Comparto Ministeri.
Che la seconda censura deduce Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Violazione

controversia, non avendo la Corte d’Appello nulla disposto in merito all’eccezione
d’inammissibilità per l’introduzione nell’atto d’appello di elementi nuovi rispetto alle
difese di primo grado da parte del Ministero; che, inoltre, la sentenza sarebbe viziata
da illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio sul
comportamento del datore il quale, inquadrando la ricorrente nella posizione
economica C3, avrebbe confermato la conclusione secondo la quale il posto per il
quale si chiedeva lo scorrimento era vacante e disponibile.
Che la terza censura deduce ancora violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Violazione della I. n.168/2005, art. 4. Omessa pronuncia su un punto decisivo della
controversia. Che la Corte avrebbe omesso di pronunciare in merito all’eccezione di
cessazione della materia dei contendere per effetto dell’applicazione della legge di cui
in epigrafe, che ha esteso all’abilitazione professionale il principio c.d.
dell’assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza con riferimento agli esami scolastici
di maturità, secondo il quale, l’espletamento del corso e il superamento dell’esame
finale a seguito di ammissione con riserva da parte dei giudice, deve ritenersi
assorbente rispetto al giudizio negativo di ammissione espresso dall’Amministrazione.
Che i primi due motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente, non
meritano accoglimento. Che essi presentano profili tanto d’inammissibilità quanto
d’infondatezza.
Che, non è prodotto il bando di riqualificazione professionale posto a fondamento
delle censure, e, pertanto, parte ricorrente non ha adempiuto l’onere di allegazione
sancito per il giudizio di legittimità dall’art. 366, co.1, n.6 del codice di rito, così come
novellato dal d.lgs. n.40/2006, con conseguente inammissibilità del primo

e del

secondo motivo. Che in ogni caso, si richiamano le Sez. Un. n.26281/2009 che, in una
fattispecie sovrapponibile a quella in esame, hanno deciso che “…il diploma di scuola
magistrale…rientra, ai sensi del d.lgs. n.297/1994, tra le scuole di istruzione
secondaria superiore. Tanto sembra sufficiente a integrare le previsioni del c.c.n.i. e

3

degli artt. 416 e 345 cod. proc. civ. Omessa pronuncia su un punto decisivo della

del bando, dal momento che questi fanno esclusivo riferimento al tipo del titolo di
studio, tacendo su quale dovesse esserne la durata, di talché, seguendo la
interpretazione propugnata dall’Istituto ricorrente, si finirebbe con l’imporre, per la
partecipazione al concorso, una ulteriore condizione, non prevista” (cfr. anche Cass.
n.24460/2016).
Che

la terza, la quarta e la quinta censura possono essere esaminate

congiuntamente. Che esse sono inammissibili. Che il Ministero ricorrente non trascrive

amministrazione del 2000, né l’accordo del 2003, che integrava il contratto integrativo
del 2000. Che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base alla novella dell’art.
366, co.1, n.6, cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n.40/2006, è inammissibile il ricorso
per cassazione che non contiene la specifica indicazione degli atti e dei documenti
posti a suo fondamento e non specifica in quale sede processuale il documento, pur
individuato in ricorso, risulta prodotto (Sez. Un.n.28547/2008; Sez. Un. n.7161/2010)
Che il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
Che non meritando le censure accoglimento, il ricorso principale è rigettato. Che il
ricorso incidentale condizionato è assorbito. Che le spese, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente Ministero al
pagamento nei confronti di Silvana Mercuri delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 4000, oltre alle spese tortetarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge. Nulla spese nei confronti

dell’intimato. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Così deciso all’Adunanza Camerale del 25/10/2017

né allega il d.p.c.m. 10/4/2001, né il contratto collettivo integrativo di

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