Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4538 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12133/2015 proposto da:

P.T., quale titolare della ditta Autotrasporti di

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GIULIO CESARE

95, presso lo studio dell’avvocato SABRINA MAGRINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO MENGUCCI, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, B.F., G.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 131/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

9/07/2013, depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. P.T. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Ancona 3.3.2014 n. 131, con la quale a conferma della sentenza di primo grado – è stata rigettata la sua domanda di risarcimento del danno derivato da un sinistro stradale.

La Corte d’appello ritenne quella domanda infondata, sul presupposto che la responsabilità del sinistro andasse ascritta in via esclusiva al conducente del mezzo di proprietà di P.T..

2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2054 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che la Corte d’appello gli ha erroneamente attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro, sebbene il conducente del veicolo antagonista non avesse superato la presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2.

3. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto sollecita da questa Corte una nuova ed ulteriore valutazione delle prove, rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito.

Questi, infatti, non ha affatto trascurato di esigere dal conducente del mezzo antagonista l’onere della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma al contrario ha chiaramente ritenuto quella presunzione superata, in base a due rilievi: che l’altro conducente non poteva avvistare il mezzo dell’odierno ricorrente con sufficiente anticipo, e che non teneva una velocità inadeguata (così la sentenza impugnata, p. 7).

La Corte d’appello, quindi, non ha affatto violato l’art. 2054 c.c., comma 2, perchè ha soppesato la condotta di guida dell’altro conducente, e l’ha ritenuta incolpevole.

Stabilire, poi, se le prove effettivamente raccolte consentissero o no questa ricostruzione del fatto è una questione di merito, sottratta al sindacato di questa Corte.

4. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

2. Nella propria memoria il ricorrente invoca il principio citando al riguardo i precedenti di questa Corte nn. 13216 del 2015 e 6559 del 2013 – secondo cui il giudice di merito il quale accerti in concreto la colpa di uno dei due conducenti coinvolti in un sinistro stradale, non è esonerato dal vagliare anche la condotta dell’altro, e non può mandarlo esente da responsabilità se questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Soggiunge che nel caso di specie nè B.F. (indicato come responsabile del sinistro), nè il suo assicuratore, fornirono la prova di avere rispettato le regole del C.d.S.. Non dimostrarono, in particolare, che il suddetto B.F. avesse rispettato le prescrizioni di cui all’art. 141 C.d.S.; ed anzi vi era la prova che quelle prescrizioni non furono rispettate, giacchè nell’immediatezza del fatto B.F. dichiarò agli agenti della polizia di avere notato il veicolo antagonista, ma di avere continuato tranquillamente la propria marcia, colposamente fidando sul fatto che quel mezzo si sarebbe fermato.

3. Tali deduzioni non possono essere condivise.

Il ricorrente ha denunciato in questa sede la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2.

Una violazione di questa norma può in teoria ammettersi quando il giudice:

(a) si dichiari non in grado di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, ovvero l’esatta condotta di guida tenuta da ciascuno dei conducenti, ma nondimeno condanni solo uno di essi al risarcimento del danno;

(b) accerti la colpa esclusiva di uno dei due conducenti, ma ripartisca la responsabilità in modo concorrente su entrambi.

Nessuna di queste ipotesi ricorre nel nostro caso. La Corte d’appello di Ancona ha ritenuto in facto che al condotta di guida di B.F. fu esente da colpa, e pertanto ha correttamente escluso in iure l’applicabilità dell’art. 2054 c.c., comma 2.

Stabilire, poi, se nell’escludere la colpa dell’originario convenuto la Corte d’appello abbia valutato bene o male le prove, è questione di merito che non può essere sindacata in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

4. non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

4.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.T. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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