Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4537 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4537 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso 26095-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE C.F. 97210890584,in persona del
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI
PORTOGHESI, 12;
– ricorrente contro

2017
4175

GATTI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO
CODOGNOTTO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/02/2018

avverso

la

sentenza

n.

1150/2011

della

CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/11/2011 r.g.n.

1573/2009.

Adunanza camerale del 25 ottobre 2017 – n. 11 del ruolo
RG n. 26095/12
Presidente: Napoletano – Relatore: Tria

RILEVATO

che con sentenza in data 10 novembre 2011 la Corte d’appello di Milano respinge
l’appello dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
2466/2009, di accoglimento della domanda di Stefano Gatti – già dipendente del
Comune di Erba passato, per effetto di mobilità volontaria, nei ruoli dell’Agenzia delle

3 del CCNL delle Agenzie fiscali, con decorrenza dal 19 dicembre 2006, con la
condanna dell’Agenzia suddetta alla corrispondente ricostruzione della carriera e con
ogni conseguenza giuridica ed economica;
che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:
a) le tesi difensive dell’Agenzia delle Dogane si basano su un’inesatta interpretazione
dell’art. 3Q del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui nel caso di passaggio diretto di
personale tra Amministrazioni diverse – quale si è avuto nélla specie dal Comune di
Erba all’Agenzia delle Dogane – agli interessati spetterebbe nell’Amministrazione di
destinazione soltanto il corrispondente “trattamento retributivo” e non anche la
corrispondente “posizione economica”;
b) tale tesi non trova riscontro nel testo normativo;
c) pertanto, poiché è pacifico che presso l’Ente di provenienza il Gatti era inquadrato
nella categoria D2 del CCNL Enti Locali, corrispondente all’Aerea C1 super del CCNL
Ministeri, anche sulla base del DPCM n. 446 del 2000, non possono nutrirsi dubbi sul
fatto che un simile inquadramento corrisponda, a sua volta, alla rivendicata posizione
economica F2 dell’Area 3 e non alla posizione economica Fl della medesima Area del
CCNL delle Agenzie fiscali;
che

avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura generale dello Stato, propone ricorso affidato ad un unico motivo, al
quale oppone difese Stefano Gatti con controricorso, illustrato da memoria;
CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane denuncia, in relazione all’art.
360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. 30
1

Dogane – diretta ad ottenere l’inquadramento nella posizione economica F2 dell’Area

marzo 2001, n. 165, sostenendo che, in base all’art. 17 del CCNL delle Agenzie fiscali
da applicare, la copertura del posto vacante in oggetto non poteva che essere
effettuata nella p.e. F1 e che al momento del passaggio il dipendente, pur godendo
della posizione economica D2, aveva sempre il medesimo profilo professionale iniziale
(D1). Pertanto, l’Agenzia avrebbe perfettamente rispettato l’art. 30 cit., che non
comporta l’obbligo per l’Amministrazione destinataria di mantenere anche la
progressione economica orizzontale del dipendente, dovendo limitarsi al

considerato che non esiste “trattamento economico” disgiunto da una “posizione
economica”;

che, d’altra parte, l’art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria
2005) ha vietato alle Agenzie fiscali di effettuare nuove assunzioni a tempo
indeterminato per gli anni dal 2005 al 2007, consentendo soltanto l’eventuale
utilizzazione delle procedure di mobilità dei dipendenti, anche intercompartimentale;

che, coincidendo i profili professionali dell’Agenzia con quelli di inquadramento previsti
per il personale dei Ministeri, di cui al d.P.R. n. 1219 del 1984 (come modificato dal
d.P.R. n. 44 del 1990), per coprire, con personale proveniente da altra
Amministrazione, un posto vacante corrispondente alla ex VII qualifica professionale,
ex art. 17, comma 3, del CCNL delle Agenzie fiscali applicabile, non si poteva ch
inquadrare tale personale nella posizione iniziale del suddetto profilo, cioè nella fascia
Fl, corrispondente alla p.e. Cl, come avvenuto nella specie;

che il ricorso deve essere respinto, per le ragioni di seguito esposte;
che, in primo luogo, va ricordato l’orientamento della Corte dei Conti secondo cui
l’art. 1, comma 47, legge n. 311 del 2004 cit., statuisce che, nella vigenza di norme
che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale,
tra Amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, in conformità con le
disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché si accerti che sia
stato rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente. Pertanto, “tale
norma, tuttora vigente, basandosi sul principio di neutralità finanziaria elaborato dalla
giurisprudenza contabile, dispone …. che le assunzioni di personale mediante la
procedura di mobilità prevista dall’art. 30, d.lgs. n. 165 del 2001, non incidono sui

2

mantenimento del trattamento economico in godimento, né la Corte d’appello ha

contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno” (vedi, per
tutte: C. Conti Liguria, Sez. contr., Delibera, 29 marzo 2017, n. 37);
che ne risulta da un lato smentita l’osservazione dell’Agenzia sul punto e dall’altro
chiarita la peculiarità e specialità, anche dal punto di vista contabile, della disciplina
delle assunzioni mediante mobilità volontaria tra Enti entrambi sottoposti a regime di
limitazione di spesa;

dalla Corte d’appello, per stabilire l’inquadramento da attribuire al Gatti, ma soltanto
la spettanza o meno della “posizione economica” F2 – pacificamente corrispondente
all’inquadramento di partenza – . la censura va disattesa, in quanto basata sull’erroneo
assunto secondo cui al momento del passaggio il dipendente ; pur godendo della
posizione economica D2, aveva sempre il medesimo profilo professionale iniziale (D1)
e quindi era questo il profilo da prendere in considerazione da parte
dell’Amministrazione di arrivo; *
che, secondo il costante e condiviso orientamento di questa Corte, le posizioni
economiche differenziate costituiscono altrettante qualifiche all’interno della stessa
area di inquadramento, sicché se si passa dà D1 a D2 comunque si ha una
progressione di carriera ricompresa nel testo dell’art. 30 d.lgs. n. 165 successivo alle
modifiche introdotte dall’art. 5 del d.l. n. 7 del 2005, convertito dalla legge n. 43 del
2005 e qui applicabile ratione temporis (vedi, tra le tante: Cass. SU 8 maggio 2006,
n. 10419 e, di recente, Cass. 28 ottobre 2016, n. 21889, in fattispecie analoga alla
presente);
che è stato anche precisato che l’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riconduce il
passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della
“cessione del contratto”, comporta che l’individuazione del trattamento giuridico ed
economico da applicare ai dipendenti trasferiti vada effettuata, sulla base
dell’inquadramento presso l’Ente di provenienza, nell’ambito della previsto della
disciplina legale e contrattuale propria del Comparto dell’Amministrazione cessionaria
(Cass. 16 aprile 2012, n. 5959);
che ne risulta confermata la correttezza sia del metodo utilizzato dalla Corte
territoriale per effettuare la suddetta verifica sia del risultato della relativa
applicazione;
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che, per il resto, non essendo specificamente in contestazione il metodo adoperato

che, infine, è privo di pregio anche il profilo di censura secondo cui la Corte
territoriale, riconoscendo il diritto del dipendente all’inquadramento nella posizione
economica F2 dell’Area 3 del CCNL delle Agenzie fiscali, anziché nella p.e. Fl
attribuitagli dalla PA, avrebbe anche violato l’art. 17 del CCNL Comparto Agenzie
Fiscali 2002-2005, facendo confusione tra l’inquadramento nella qualifica o categoria
giuridica e l’attribuzione del trattamento (profilo) economico;

economiche differenziate non potrebbero essere configurate come altrettante
qualifiche all’interno della stessa area di inquadramento ai fini del “passaggio diretto”
de quo;
che, in sintesi, l’attribuzione del contestato inquadramento, da parte della Corte
d’appello, risulta del tutto conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa
Corte in materia, incentrati sull’assunto secondo cui l’espressione di carattere atecnico
“passaggio diretto”, contenuta nell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un
particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, un
particolare strumento attuativo del trasferimento del personale, da una
Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione
meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la
conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è
inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406
cod. civ. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso
unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi
oggettivi essenziali (vedi, tra le tante: Cass. 9 agosto 2016, n. 16846; Cass. S.U. 12
dicembre 2006, n. 26420 e Cass. 5 novembre 2003 n. 16635)
che, per le. anzidette ragioni, il ricorso deve essere rigettato, non meritando la
sentenza impugnata alcuna delle censure formulate dall’Agenzia ricorrente;
che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in
dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi,

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che, anche tale deduzione poggia sull’erroneo presupposto per il quale le posizioni

euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella
misura del 15% e accessori come per legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 25 ottobre 2017.

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