Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4537 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25292-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANGELO PISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Ader – Agenzia delle Entrate Riscossione propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 7823/2015, con cui era stato accolto il ricorso proposto da F.N. avverso cartelle esattoriali IRPEF 2004-2005 e tasse automobilistiche 2007 per mancata prova della notifica delle stesse;

il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. l’Agenzia ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per avere la CTR confermato la pronuncia di primo grado, circa la mancata notifica delle cartelle impugnate, dando atto del mancato deposito degli avvisi di ricevimento, che erano stati invece ritualmente allegati alle controdeduzioni depositate e nuovamente depositati in grado di appello;

1.2. in primo luogo va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’errore di fatto che legittima la revocazione, presupponendo che la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o dell’inesistenza di circostanze che la realtà documentata in atti induce ad escludere o ad affermare, può consistere anche in un errore percettivo riguardante gli atti del giudizio di legittimità, purchè il fatto sul quale è caduta la svista non abbia costituito materia del dibattito processuale in ordine alla quale la pronuncia contestata abbia statuito (cfr. Cass. nn. 8220/2007, 7469/2007, 21718/2006);

1.3. nel caso di specie, le deduzioni svolte a sostegno dall’odierno ricorso per Cassazione non attengono alla denuncia di un errore di fatto nel senso indicato nelle premesse, giacchè, come è incontestato, viene prospettato coma errore revocatorio l’omessa considerazione di documenti che, invece, sono entrati a far parte del giudizio espresso dalla CTR, avendo preso in esame le specifiche doglianze, già formulate in primo grado dalla parte contribuente, circa il mancato deposito degli originali degli avvisi di ricevimento, prodotti solo in copia fotostatica, oggetto di tempestivo disconoscimento;

1.4. deve pertanto ritenersi che solo per un’improprietà lessicale la CTR abbia meramente dato atto della mancata produzione degli avvisi di ricevimento e non degli originali delle prodotte copie;

1.5. poste tali premesse va evidenziato che in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il Giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (cfr. Cass. nn. 24323/2018, 23902/2017);

1.6. i suddetti principi non sono stati correttamente applicati dal Giudice di merito, atteso che, come dianzi illustrato, la valutazione della conformità delle copie fotostatiche agli originali dei documenti riprodotti – in mancanza di certificazione di conformità proveniente da pubblico ufficiale – va compiuta in concreto dal Giudice, prendendo in considerazione gli specifici elementi di difformità oggetto della contestazione, eventualmente sulla base degli elementi istruttori disponibili, ed utilizzando anche elementi presuntivi;

1.7. nella specie, invece, la CTR si è limitata ad affermare che il Concessionario non aveva prodotto gli avvisi di ricevimento (rectius gli originali) delle notifiche delle cartelle impugnate “ed ha omesso del tutto la valutazione dell’oggetto specifico del disconoscimento e soprattutto l’accertamento in concreto – in base agli elementi istruttori disponibili ed alle presunzioni, nella specie applicabili – della conformità o meno agli originali delle copie prodotte delle relate, limitandosi, in sostanza, a rimarcare la mancata produzione dell’originale e l’avvenuto disconoscimento della copia, dunque, esclusivamente sulla base di quello che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art. 2719 c.c.;

1.8. proprio tale mancanza e l’avvenuto disconoscimento avrebbero, in realtà, imposto di procedere all’accertamento in concreto di tale conformità, secondo l’interpretazione fornita da questa Corte e sopra illustrata, così incorrendo nella falsa applicazione della disposizione stessa;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va accolto e la sentenza va dunque cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente, in diversa composizione, che procederà all’accertamento della conformità all’originale delle copie prodotte degli avvisi di ricevimento della notifica delle cartelle di pagamento impugnate, valutando in concreto la sussistenza delle specifiche difformità dedotte dall’opponente sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva, tra i quali va pure considerata, attribuendogli il giusto rilievo, l’eventuale attestazione da parte dell’agente della riscossione della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali dei documenti in suo possesso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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