Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4537 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 9844/’17) proposto da:

S.E., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Dotti

Monica, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Stefania Reho, in Roma, v. N. Sauro, n. 16;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso “ex

lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i

suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1626/2016

(depositata il 29 settembre 2016);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria difensiva depositata dal difensore della ricorrente

ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza-ingiunzione n. prot. 53390 del 21 novembre 2014 (ritualmente notificata) il Direttore dell’Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d’Aosta intimava a S.E. il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 30.000,00 e disponeva la confisca di sei apparecchiature, in ordine alla contestata violazione di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9, lett. f) (c.d. TULPS).

In particolare, la violazione oggetto di accertamento era consistita nell’aver installato (consentendolo) nell’esercizio pubblico denominato “(OMISSIS) s.r.l.”, con sede in (OMISSIS), sei apparecchi videoterminali non conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nell’art. 110, comma 6, lett. b) TULPS e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detto comma in quanto non collegati alla rete telematica realizzata da un concessionario autorizzato e condotta dal concessionario stesso che connette il sistema di gioco a quello di controllo, risultando, perciò, privi di un apparato di controllo da parte di AAMS di tutte le informazioni e dei dati relativi al sistema di gioco, i quali proponevano giochi simili agli apparecchi videoterminali di cui al citato art. 110, comma 6, lett. b) TULPS, riscontrandosene la loro allocazione in una sala priva di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 stesso TULPS, necessaria alla installazione di tali apparecchi, privi anche di codice di identificazione.

La S. proponeva opposizione avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione e, con sentenza n. 2766/2015, l’adito Tribunale di Torino – rilevando che contestualmente alla contestazione del riportato illecito amministrativo, gli agenti accertatori avevano provveduto a denunciare l’opponente anche in relazione al reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4 – annullava l’impugnato provvedimento sanzionatorio amministrativo, sul presupposto che la definizione del procedimento relativo all’illecito penale era pregiudiziale rispetto alla valutazione della condotta concretante la violazione amministrativa, rigettando le domande risarcitorie formulate dalla S..

2. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli formulava appello contro l’indicata sentenza e, nella costituzione dell’appellata S., la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1626/2016 (depositata il 29 settembre 2016), accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava l’opposizione alla richiamata ordinanza-ingiunzione avanzata dall’appellata.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte piemontese rilevava, innanzitutto, che non sussisteva il rapporto di pregiudizialità individuato dal primo giudice tra il procedimento penale e il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione poichè le condotte relative alle rispettive violazioni erano distinte ed autonome, nè tra le stesse intercorreva un rapporto di connessione.

Passando, quindi, per effetto della riforma dell’impugnata sentenza in dipendenza della rilevata insussistenza (diversamente dal primo giudice) del supposto rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e quello sanzionatorio amministrativo, all’esame dei motivi di opposizione svolti in primo grado (e ritenuti assorbiti dal Tribunale), la Corte territoriale ne ravvisava l’infondatezza.

In particolare, essa evidenziava che il divieto previsto dall’art. 110, comma 9, lett. f)-ter TULPS era da considerarsi riferibile non solo ai veri e propri VTL che risultino privi delle caratteristiche e delle prescrizioni imposte per legge, ma pure a qualsiasi apparecchio da qualificarsi videoterminale anche in senso atecnico, che sia utilizzato per collegarsi a server esterni tramite la rete telematica che consenta il gioco “on line”, che di fatto venga sfruttato a tal fine e che sia privo delle caratteristiche previste per il VTL, donde l’illegittimità della loro messa a disposizione del pubblico e presso i pubblici esercizi.

Pertanto, essendo stato pacificamente accertato che le apparecchiature rinvenute nell’esercizio gestito dalla S. non erano conformi ai requisiti e alle necessarie caratteristiche, la loro utilizzazione in tale esercizio doveva ritenersi vietata e, quindi, tale da comportare la configurazione dell’elemento oggettivo della violazione amministrativa contestata all’appellata.

La Corte territoriale riteneva, altresì, come non fosse dubitabile la sussistenza anche dell’elemento soggettivo con riferimento all’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 3 ed, altresì, come non era emergente alcuna ragione per formulare alla CGUE una richiesta di interpretazione pregiudiziale in relazione alla normativa oggetto di causa.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, S.E., resistito con controricorso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Il difensore della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 214 del 2011, artt. 31 e 34 (c.d. “Salva Italia”) e della L. n. 148 del 2011, art. 3 congiuntamente alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,4 e 41 Cost., deducendo, altresì, l’abnormità e gravità del provvedimento sanzionatorio adottato, l’irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione irrogata, oltre alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 923 c.d. legge di stabilità 2016, n. 208/2015.

2 Con il secondo mezzo la ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,4,10,11,13,15,41,43,53,97 e 112 Cost. e degli artt. 49,52,56, 258 e 264 Trattato F.U.E. in relazione al R.D. n. 773 del 1931, artt. 11, 12, 86, 88, 92 e 131 e del D.Lgs. n. 496 del 1998, art. 1 e all’art. 88 TULPS.

In particolare, con tale censura, la ricorrente ha inteso confutare l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto – secondo la sua prospettazione illegittimamente – assimilabili gli apparecchi sequestrati a quelli previsti dall’art. 110, comma 6 TULPS, pur trattandosi di computer che, all’interno di un “internet point”, consentivano la libera navigazione in rete, così ricomprendendo la condotta dell’installazione e dell’utilizzazione di questi ultimi nell’ambito di applicabilità degli illeciti previsti dallo stesso art. 110, comma 9, lett. f-ter, sul presupposto – da considerarsi, però, erroneo – che con quest’ultima disposizione normativa il legislatore aveva voluto sanzionare tutte le postazioni telematiche presenti in luogo aperto al pubblico utilizzate per attività di gioco estranee al circuito delle autorizzazioni.

3. Con la terza censura la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,4,10,11,13,15,41,43,53 e 97 Cost., nonchè degli artt. 49, 52, 56, 258 e 264 Trattato F.U.E. in relazione alla Legge di stabilità 2015 e 2016, art. 1, comma 643, ed anche in relazione all’art. 88 TULPS e al D.Lgs. n. 496 del 1948, art. 1 e segg. denunciando anche il travisamento dei fatti, la disparità di trattamento, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 del principio di buona fede, oltre a dedurre la sua mancanza di colpa o, comunque, la sussistenza di colpa lieve, unitamente alla violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 e alla mancata rilevazione della connessione obiettiva tra illecito penale ed illecito amministrativo. Con la medesima censura ha dedotto anche la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, prot. 7 e degli artt. 5 e 6 CEDU, congiuntamente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonchè alla violazione e/o falsa applicazione del principio del “ne bis in idem”, del divieto dell’applicazione delle sanzioni (penale ed amministrativa), oltre alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 27 Cost.

4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86 e 88 TULPS, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e l’illegittimità dell’attività amministrativa per eccesso di potere per difetto di competenza.

In via subordinata la ricorrente ha richiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. con la conseguente rimessione alla C.G.U.E. della seguente questione: “se gli artt. 43 e 49 CE e i principi affermati dalla CGUE, in particolare, da ultimo con la decisione 12.9.2013 caso “Biasci ed altri” ostano ad una normativa quale il D.L. 13 settembre 2012, n. 152, art. 7, comma 2-quater, convertito con modif. nella L. 8 novembre 2012, n. 189, che vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari “on line”, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio od autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, impedendo di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari, quali ad esempio i Centri elaborazione dati dell’impresa presenti sul territorio”.

5. Osserva il collegio che occorre, in via pregiudiziale, esaminare l’eccezione formulata dalla parte controricorrente, di inammissibilità del ricorso per l’assunto mancato rispetto del requisito della sommaria esposizione dei fatti (e, quindi, della loro sinteticità e chiarezza), oltre che per la inadeguata correlazione di essi, sul piano dello sviluppo logico-argomentativo, con i motivi di diritto proposti.

L’eccezione va disattesa perchè il ricorso, nella rappresentazione delle premesse in fatto, contiene un’esposizione sufficientemente chiara e proporzionata alla complessità della vicenda oggetto di causa, e, nella successiva e distinta proposizione dei distinti motivi, questi ultimi sono univocamente collegati agli elementi fattuali ritenuti accertati con la sentenza impugnata, che risulta poi confutata attraverso una serie di doglianze in punto di diritto – raccolte nelle quattro formulate censure – svolte in modo intellegibile nella prospettazione delle denunciate violazioni supportate da un idoneo impianto argomentativo, la cui complessità risulta giustificata dall’esame di un complicato coacervo normativo nazionale e sovranazionale nella specifica materia e dall’assenza di una giurisprudenza sufficientemente indirizzata nella risoluzione delle problematiche giuridiche implicate.

6. Ciò chiarito, rileva il collegio che, in ossequio al criterio della ragione più liquida (in assenza, peraltro, della prospettazione di altre questioni pregiudiziali o preliminari: cfr., ex multis, Cass. SU n. 9936/2014, Cass. n. 363/2019 e Cass. n. 30745/2019), possa essere esaminato direttamente il secondo motivo, che pone la questione giuridica centrale e controversa, nei termini sinteticamente riferiti nella su riportata esposizione.

Esso è da ritenersi fondato, con il conseguente assorbimento di ogni altra censura.

Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9 f-ter (c.d. TULPS), aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 475, lett. c, dispone:

“chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lett. b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro per ciascun apparecchio videoterminale”.

La menzionata disposizione sanziona, dunque, la condotta consistente nel distribuire, installare o consentire l’uso di “qualunque specie di apparecchi videoterminali”, che siano “non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lett. b”, secondo le quali sono da considerare apparecchi idonei per il gioco lecito “quelli, facenti parte della rete telematica di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14-bis, comma 4, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa” e le cui modalità di pagamento e funzionamento sono poi definite da un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno.

Esula dal fatto contestato alla S. la diversa condotta prevista dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7, comma 3 quater, aggiunto in sede di conversione dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, in base al quale “fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.

Dovendosi negare che l’art. 110 TULPS, comma 9 f-ter si presti a sanzionare anche le condotte inosservanti dell’art. 7, comma 3 quater, introdotto dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, consistenti cioè, nel mettere a disposizione, presso un pubblico esercizio, “apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco”, l’infrazione espressamente contestata alla S.E. deve, pertanto, ritenersi riconducibile alla condotta di aver consentito l’uso di “apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell’art. 110, comma 6, lett. b TULPS”.

Il precetto di cui all’art. 110 stesso TULPS, comma 9 f-ter non è allora riferibile a chi, come supposto dalla Corte d’Appello di Torino, installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni (nella specie, un internet point) di computer che comunque abbiano una connessione internet, mediante la quale i clienti possano accedere al gioco on line, sulla base di login e conti personali, ove non si tratti di dispositivi provvisti quanto meno dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell’utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte.

Poichè la condotta amministrativamente sanzionata deve essere assoggettata alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, neppure qui rileva la previsione dell’art. 110 TULPS, comma 9 f-quater aggiunto dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 27, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

Va, pertanto, in accoglimento dell’esaminato secondo motivo (ed in conformità al recente precedente di questa Sezione costituito dalla sentenza n. 29646 del 28 dicembre 2020), enunciato il seguente principio di diritto:

“agli effetti della sanzione amministrativa stabilita dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9 f-ter, (c.d. TULPS), costituisce apparecchio videoterminale l’apparecchio da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. b TULPS, da collegare alla rete telematica del sistema di gioco, ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonchè dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket”.

Dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo deriva l’assorbimento degli altri e consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame uniformandosi all’enunciato principio, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA