Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4536 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4536 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 24873-2012 proposto da:
TEMPESTI STEFANIA TMPSGN54P55C847X, SCHIAVONE LUIGI
nato a CASAGIOVE il 05/06/1953, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 8, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO PUCCI, rappresentati e
difesi dall’avvocato PAOLO RIDOLFI, giusta delega in
atti;
– ricorrenti

2017
4171

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 8018440587, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI,
12;

Data pubblicazione: 27/02/2018

- controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 482/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 03/05/2012 R.G.N. 949/2010.

0

N. R.G. 24873 2012

RILEVATO

che la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della
sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da Stefania Tempesti e da
Luigi Schiavone nei confronti del Ministero della Giustizia volta all’accertamento del

del D.L. n. 356 del 2003 convertito nella L. n. 48 del 2004 e alla condanna dell’Aran e
del Ministero al risarcimento dei danni correlati alla condotta omissiva di tali enti”,
che la Corte territoriale ha respinto l’eccezione formulata dal Ministero di difetto di
giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande correlate al periodo
precedente il 30.6.98;
che la Corte territoriale, per quanto ancora oggi rileva, ha ritenuto che la disposizione
contenuta nell’art. 1 del D. L. n. 356 del 2003 , convertito nella L. n. 48 del 2004 non
aveva alcuna efficacia precettiva ma solo natura programmatica avendo rimesso alle
parti collettive la definizione del personale del Comparto dei Ministeri appartenente alle
ex carriere direttive già in servizio alla data del 31.12.1990 nella ex VIII qualifica
funzionale e che, conseguentemente, in assenza di accordi di tal fatta agli appellati,
odierni ricorrenti non poteva essere riconosciuto il diritto all’inquadramento nella
categoria C3; che , del pari, l’atto di indirizzo per l’attuazione del D.L. emesso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27.7.2006 aveva mera natura prodromica
della procedura negoziale collettiva che avrebbe dovuto definire l’inquadramento del
personale e nessun accordo negoziale era in concreto intervenuto perchè le parti
avevano preso atto con il verbale del 26.3.2009 delle difficoltà ( mancanza di copertura
finanziaria) che ostavano alla conclusione dell’accordo;
che avverso tale sentenza Stefania Tempesti e da Luigi Schiavone hanno proposto
ricorso pqr cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso
il Ministero della Giustizia, il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato;

CONSIDERATO

che con l’unico motivo i ricorrenti principali denunciano violazione ed errata
applicazione delle norme di diritto ed omessa ed insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo la natura

diritto all’inquadramento nella posizione economica C3 a far data dall’entrata in vigore

N. R.G. 24873 2012

immediatamente precettiva e non meramente programmatica della disposizione
contenuta nell’art. 1 del D. L. n. 356 del 2003 convertito nella L. n. 48 del 2004 e
richiamano l’Atto di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 luglio
2006;
che il controricorrente in via incidentale condizionata, con unico motivo di ricorso ha

giurisdizione del giudice ordinario;
che

in

via

preliminare

in

applicazione

del

principio processuale della

ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , la causa in esame può essere
decisa con esame del merito delle questioni poste con l’unico motivo di ricorso,
suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche a fronte della questione
preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività formulata nel controricorso sul
rilievo dell’avvenuto decorso del termine breve per impugnare in ragione dell’avvenuta
notificazione della sentenza impugnata (Cass. SSUU 9936 del 2014);
che il ricorso principale è infondato;
che questa Corte nella sentenza n. 15213 del 2014 ha affermato che “nessun diritto
alla superiore qualifica invocata può essere riconosciuto per effetto del ridetto D.L.
n. 356 del 2003, art. 1, comma 1 convertito con modificazioni nella L. n. 48 del 2004,
il cui inequivoco dato letterale rimanda, senza previsione di precise cadenze temporali,
a successivi accordi da definirsi tra l’ARAN e le 00.SS. maggiormente rappresentative
al fine della definizione della posizione del personale interessato.La legge non stabilisce
quindi direttamente che, nella presenza di determinati requisiti, debba senz’altro essere
riconosciuto il diritto alla qualifica superiore”;
che il principio innanzi richiamato va ribadito in quanto il Collegio condivide le ragioni
motivazionali espresse nella richiamata decisione e che devono intendersi qui richiamate
ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo stati prospettati nel ricorso argomenti
idonei a contrastarne la validità;
che è inconferente il richiamo operato dai ricorrenti al verbale del 26.3.2009 atteso che
esso non costituisce certo, per quanto indicato dagli stessi ricorrenti, l’accordo al quale
l’art. 1 del D.L. n. 356 del 2003 , convertito in L. n. 48 del 2004, delegò la definizione
della posizione del personale interessato;
che il motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza vizi motivazionali
in relazione a “punti” controversi e non a fatti perchè trova applicazione l’art. 360 c. 1
2

censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di difetto di

N. R.G. 24873 2012

n. 5 c.p.c. nel testo vigente successivamente alle modifiche apportate dall’art. 2 c. 1
del D. Lgs. n. 40 del 2006 (la sentenza è stata pubblicata il 3 maggio 2012);
che il ricorso principale, in conclusione, va rigettato, con assorbimento del ricorso
incidentale condizionato;

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
Condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in C 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito
Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 25 ottobre 2017

che le spese seguono la soccombenza;

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