Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4536 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11930/2015 proposto da:

S.T., L.F.A., entrambe in proprio e la prima

anche quale erede del Sig. G.D., nonchè

G.A. sia in proprio che quale erede del sig. G.D.,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MILAZZO,

VITO GALBO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – già Liguria Assicurazioni Spa, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE GENTILE, ENRICO

GENTILE, giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.C., M.R., GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 305/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

6/02/2014, depositata il 28/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Giuseppe Milazzo difensore delle ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. G.A., S.T. e L.F.A. nel 2003 convennero dinanzi al Tribunale di Palermo M.R., M.C. e la Liguria Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza d’un sinistro stradale ascritto a responsabilità dei convenuti e del loro assicuratore r.c.a., sinistro che aveva causato la morte di G.D., congiunto delle attrici.

2. Il Giudice di primo grado rigettò la domanda, ritenendo che la responsabilità esclusiva del sinistro andasse ascritta alla stessa vittima. La decisione venne confermata dalla Corte d’appello di Palermo con la sentenza 28.2.2014 n. 305, qui impugnata.

3. Col primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 140, 145, 154 e 157 C.d.S., nonchè dell’art. 2054 c.c..

Deducono, in buona sostanza, che il giudice di merito avrebbe malamente valutato; avrebbe erroneamente escluso la colpa dei convenuti; ed avrebbe di conseguenza violato l’art. 2054 c.c., comma 2.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto sollecita da questa Corte una nuova ed ulteriore valutazione delle prove, rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito. Questi, infatti, non ha affatto trascurato di esigere dal conducente del mezzo antagonista l’onere della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma al contrario ha chiaramente ritenuto quella presunzione superata (così la sentenza impugnata, p. 7, secondo capoverso).

La Corte d’appello, quindi, non ha affatto violato l’art. 2054 c.c., comma 2, perchè ha soppesato la condotta di guida della convenuta M.C. e l’ha ritenuta incolpevole.

Stabilire, poi, se le prove effettivamente raccolte consentissero o no questa ricostruzione del fatto è una questione di merito, sottratta al sindacato di questa Corte.

4. Col secondo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, ravvisato nella posizione del veicolo assunta dal veicolo di M.C. dopo il sinistro, come risultante dal rapporto redatto dalla polizia giudiziaria.

4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito che per effetto della riforma “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, il “fatto costitutivo” della pretesa è la sussistenza d’una condotta colposa in capo a M.C., fatto che è stato esaminato ed escluso. Il modo in cui il giudice di merito ha valutato le fonti di prova, invece, non può integrare gli estremi del vizio di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

5. Col terzo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c..

Deduce che, nella immediatezza del fatto, la convenuta M.C. rese agli agenti verbalizzanti dichiarazioni non compatibili con quanto riferito dall’unico testimone oculare presente, ed aventi contenuto confessorio.

5.1. Il motivo è manifestamente infondato: sia perchè le dichiarazioni rese da una delle parti a terzi fuori del giudizio non hanno contenuto confessorio (art. 2735 c.c.); sia perchè in ogni caso le dichiarazioni di M.C., come trascritte nel ricorso, non hanno alcun evidente contenuto confessorio; sia perchè – quel che più rileva – le ricorrenti pretendono che dal contenuto (in tesi) confessorio delle dichiarazioni di M.C. questa Corte dovrebbe pervenire alla conclusione che male fece il giudice di merito a credere al testimone, per essere la deposizione di questi contrastante con le dichiarazioni della convenuta. Ma il giudizio sull’attendibilità d’un testimone è anch’esso apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede.

6. Col quarto motivo di ricorso le ricorrenti lamentano di essere state condannate alla rifusione di spese di lite liquidate in materia eccessiva. Deducono che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del valore e della natura della controversia, nè del principio per cui le spese andavano quantificate in base al valore della condanna, non al valore della domanda.

8.1. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto:

(a) la determinazione del quantum delle spese di lite, purchè non siano superati i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito;

(b) le ricorrenti non deducono perchè mai la liquidazione compiuta dalla Corte d’appello non sarebbe adeguata al “valore ed alla natura” della controversia;

(c) il principio per cui le spese si determinano in base al decisum, e non al petitum, trova applicazione quando la domanda di risarcimento venga accolta: per l’ovvia considerazione che, altrimenti, nel caso di rigetto della domanda il valore della causa sarebbe sempre pari a zero.

9. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

2. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ad essa ritiene di aggiungere solo, con riferimento al quarto motivo di ricorso, che in appello non vi fu impugnazione del quantum delle spese liquidate dal Tribunale per il primo grado di giudizio, sicchè la relativa doglianza, proposta in questa sede, deve reputarsi inammissibile perchè nuova.

Ritiene, altresì, il Collegio, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalle ricorrenti nella propria memoria.

2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono di non avere affatto inteso chiedere a questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ma di avere denunciato la violazione, da parte del giudice di merito, di vari articoli del codice della strada, e dunque un vizio di violazione di legge.

2.1. Tali argomenti non possono essere condivisi. Ricostruire la dinamica di un sinistro stradale è un tipico accertamento di fatto. Violazione di legge può esservi soltanto se il giudice di merito, dopo avere accertato in facto una condotta vietata dal codice della strada, neghi in iure che quella condotta sia colposa.

Non è questo il nostro caso, nel quale la Corte d’appello ha ricostruito la dinamica del sinistro negando in punto di fatto che M.C. tenne condotte vietate dal codice della strada (ed in particolare abbia eseguito una manovra di retromarcia).

3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono nella memoria di avere inteso censurare, con tale motivo, l’omesso rilievo da parte del giudice di merito della circostanza che il veicolo condotto dalla convenuta ingombrasse parte della sede stradale, e che di conseguenza costituì una turbativa nella circolazione.

3.1. Anche questi rilievi non possono essere condivisi.

Anche, infatti, a volere concedere che con questo motivo di ricorso le ricorrenti abbiano davvero inteso censurare l’omesso esame d’un fatto, e non l’omesso esame d’una prova (ma il “fatto costitutivo” della domanda era la colpa di M.C., e la colpa di M.C. venne esaminata dalla Corte d’appello), la circostanza del cui omesso esame le ricorrenti si dolgono non sembra essere trascurata dalla Corte d’appello, e comunque non fu decisiva.

Non fu trascurata, perchè la Corte ammise che almeno una parte del vicolo di M.C. sporgesse sulla strada (p. 7 della sentenza d’appello, primo capoverso, in fine); e comunque non fu decisiva, perchè la Corte d’appello ritenne di attribuire alla vittima la responsabilità esclusiva, per non avere evitato a causa della velocità eccessiva un ostacolo prevedibile ed evitabile. Sicchè, anche a volere ammettere che effettivamente una parte del veicolo della vittima ingombrasse la sede viaria, e che la Corte d’appello non ne abbia tenuto conto, la considerazione di tale circostanza non sarebbe stata decisiva ai fini del rigetto della domanda, dal momento che più il veicolo di M.C. sarebbe stato visibile, più si sarebbe dovuta giudicare grave la colpa della vittima.

4. Le ricorrenti deducono altresì, con riferimento al terzo motivo di ricorso, che la Corte d’appello nell’interpretare le dichiarazioni rese da M.C. nell’immediatezza del fatto, quand’anche non avesse violato le norme sulle confessione, avrebbe comunque violato l’art. 116 c.p.c., per non avere colto il senso esatto di quelle dichiarazioni.

Questa deduzione è manifestamente infondata: l’art. 116 c.p.c., può dirsi violato dal giudice di merito che valuti secondo prudente apprezzamento una prova legale (ad esempio, il giuramento), ovvero quando all’opposto si ritenga vincolato da una prova che invece va valutata secondo prudente apprezzamento (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), ma non già quando valuti le prove in modo diverso da quello auspicato dalla parte.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

5.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna S.T., L.F.A., G.A., in solido, alla rifusione in favore di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.000, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.T., L.F.A., G.A., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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