Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4536 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25164-2018 proposto da:

F.A., nella sua qualità di ex liquidatore e socio della

E-JUST SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 247,

presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3043/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

F.A., già liquidatore e socio della E Just s.r.l., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 5977/2017, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES IVA IRAP 2009, notificato alla società dopo la sua cancellazione dal Registro delle Imprese;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. il ricorrente, anche in qualità di socio della estinta società E Just s.r.l., lamenta, con il primo e secondo motivo di ricorso, violazione del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, art. 2495 c.c., avendo la CTR accolto l’appello dell’Ufficio sul rilievo che la pretesa dell’Amministrazione finanziaria si era perfezionata prima dell’estinzione della società, avendo il liquidatore ricevuto “l’invito a presentare giustificazioni a fronte degli accertamenti bancari effettuati” e che l’art. 28 cit., secondo cui “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c., ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese, doveva applicarsi retroattivamente anche alla presente fattispecie, essendo stata la società cancellata dal Registro delle Imprese in data 15.9.2014, quindi anteriore all’entrata in vigore della citata norma (13.12.2014);

1.2. le doglianze vanno esaminate sulla scorta dei principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass. n. 6743/2015, conf. Cass. n. 15648/2015), a cui il Collegio aderisce in quanto pienamente condivisibili, secondo cui lo ius superveniens costituito dal D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, entrato in vigore il 13 dicembre 2014 ed emesso in attuazione della L. di delegazione n. 23 del 2014, artt. 1 e 7, non si applica alla fattispecie di causa;

1.3. in base al menzionato art. 28, comma 4, l’effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, come nel presente caso, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo (“ai soli fini”), nel senso che l’estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la “”validità” e l'”efficacia”” sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi, dovendo evidenziarsi che il differimento degli effetti dell’estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l’eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l’estinzione;

1.4. con riguardo all’ambito temporale di efficacia della norma, giova osservare che questa intende limitare (per il periodo da essa previsto) gli effetti dell’estinzione societaria previsti dal codice civile, mantenendo parzialmente per la società una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al “solo” fine di garantire (per il medesimo periodo) l’efficacia dell’attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi;

1.5. la norma, pertanto (contrariamente a quanto talora sostenuto dall’Amministrazione finanziaria nelle sue circolari), opera su un piano sostanziale e non “procedurale”, in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione;

1.6. il testo della disposizione, che non consente di individuare alcun indice di retroattività per la sua efficacia e, pertanto, rispetta lo Statuto dei Diritti del Contribuente, art. 3, comma 1, non autorizza, quindi, ad attribuire effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati a società già estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l’estinzione siano intervenute anteriormente al 13 dicembre 2014, come nel presente caso;

1.7. occorre perciò concludere che il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nel cit. comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, sì applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente);

1.8. per quanto sopra osservato, il menzionato ius superveniens non si applica alla fattispecie di causa, perchè – come visto – è pacifico che la s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese, a sua richiesta, sin dal 15.9.2014, con richiesta di cancellazione avanzata, dunque, prima del 13.12.2014;

1.9. posta tale premessa, circa l’inapplicabilità, ratione temporis, del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, alla fattispecie di causa, va altresì evidenziato che per procedere nei confronti dei soci di una società estinta è del tutto insufficiente la mera notifica ad essi dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società medio tempore estintasi, tale circostanza ponendosi solo come “presupposto della proponibilità dell’azione nei confronti dei soci” (cfr. Cass. S.U. n. 6070 e 6071 del 2013), da esercitarsi con un autonomo e diverso atto impositivo che dia atto della sussistenza dei presupposti legittimanti la responsabilità del socio del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36, (arg. da Cass. n. 23916 del 2016, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, nell’ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l’Amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all’art. 2495 c.c., sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma è tenuta a dimostrare l’presupposti della loro responsabilità e, cioè che, in concreto, vi sia stata distribuzione dell’attivo e che una quota di quest’ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili”);

1.10. ciò premesso, deve comunque rilevarsi l’inammissibilità dell’originario ricorso, proposto dal liquidatore, stante il difetto della capacità processuale della società dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, e della legittimazione a rappresentarla sia dell’ex liquidatore (cfr. Cass. nn. 33278/2018, 11100/2017), sia del socio, privo di legittimazione, nei confronti di atto impositivo diretto alla società non più esistente (cfr. Cass. n. 7236/2018 in motiv.);

1.11. l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, e comporta, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. nn. 4853/2015, 21188/2014, 22863/2011, 4266/2006, 2517/2000);

1.12. ricorre invero un vizio insanabile originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia declinatoria del merito (cfr. Cass. n. 5736 del 2016), nel caso in esame non trovando applicazione, come dianzi illustrato, il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, trattandosi di norma non retroattiva (cfr. Cass., n, 6743/2015 cit.);

2. pertanto, stante la nullità dell’intero giudizio, poichè la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore e socio della società estinta, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e le spese di tutti i gradi di giudizio vanno integralmente compensare tra le parti, ricorrendo giusti motivi, in relazione alle motivazioni poste a sostegno della decisione.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA