Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4535 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14744-2017 proposto da:

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTELBIANCO

n. 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI GUARINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 149/2017 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

17/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato l’8.7.2009 F.N. proponeva opposizione innanzi il Giudice di Pace di Pomigliano D’Arco avverso un verbale di contestazione di contravvenzione al codice della strada, invocando l’annullamento dello stesso e della relativa sanzione accessoria.

Con sentenza n. 755/2010 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendola infondata.

Interponeva appello tardivo il F., eccependo la nullità del procedimento di primo grado a causa dell’omessa comunicazione sia del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione sia dell’avvenuto deposito della sentenza. Si costituiva in secondo grado il Ministero dell’Interno, eccependo la tardività dell’appello ed invocandone l’inammissibilità.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 149/2017, il Tribunale di Nola dichiarava l’appello inammissibile, condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione F.N., affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204-bis, artt. 153 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il Tribunale, una volta riscontrata la tardività dell’appello, avrebbe dovuto ritenere applicabile l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto che l’appello fosse stato tardivamente proposto dal F., per effetto del decorso del termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1. Ha altresì ritenuto che non vi fosse spazio, nella fattispecie, per l’applicazione della disposizione di cui al richiamato art. 327 c.p.c., comma 2 poichè il F. era opponente e, dunque, aveva contezza della pendenza del processo, da lui stesso introdotto, ed avrebbe pertanto dovuto attivarsi, anche nell’inerzia della cancelleria, per conoscere la data di fissazione dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso.

La motivazione del Tribunale è corretta e coerente con i precedenti di questa Corte. In proposito, occorre ribadire il principio per cui “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, avverso il provvedimento di convalida per mancata comparizione dell’opponente L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 5, senza che sia invocabile il disposto di cui all’art. 327, comma 2 medesimo, dovendosi ritenere che questi abbia sempre sicura conoscenza del processo per averlo iniziato con il deposito del ricorso in opposizione, sicchè, ove non abbia notizia, entro un ragionevole lasso di tempo, della fissazione dell’udienza, è tenuto ad attivarsi per conoscere gli sviluppi processuali del giudizio, usando la normale diligenza, come l’ordinamento – nel prevedere il suddetto termine di decadenza – gli impone” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9355 del 09/05/2016, Rv. 639937). L’art. 327 c.p.c., comma 2 infatti, ammette soltanto l’impugnazione tardiva della parte contumace, in presenza di nullità della citazione che ne abbiano impedito la conoscenza della pendenza del processo, ma non invece della parte opponente, che, in violazione del dovere generale di diligenza gravante sulle parti processuali, si sia colpevolmente disinteressata dagli sviluppi di un giudizio da lei stessa introdotto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4362 del 25/03/2003, Rv. 561384).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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