Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4534 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4534 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 5419-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNA MANTELLI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4140

GIACALONE RITA C.E. GCLRTI58B53L331K, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MATISSE 2, presso lo studio
dell’avvocato CHIAFFREDO BORETTO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIANCARLO MAERO,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 27/02/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1491/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 14/02/2012 R.G.N. 1630/10;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

R.G. n. 5419/13

RILEVATO
che con sentenza emessa all’udienza del 14.12.11 la
Corte d’appello di Torino rigettava il gravame di Poste
Italiane S.p.A. contro la sentenza n. 253/09 con cui il

Giacalone ad essere inquadrata nella categoria A,
posizione retributiva A2, a decorrere dal 17.3.04, con
condanna della società a pagarle le conseguenti
differenze retributive;
che

per la cassazione della sentenza ricorre Poste

Italiane S.p.A. affidandosi a due motivi;
che Rita Giacalone resiste con controricorso;
che il P.G. ha depositato proprie conclusioni con cui ha
chiesto il rigetto del primo motivo e raccoglimento del
secondo;
CONSIDERATO
che

il primo motivo denuncia violazione e falsa

applicazione dell’art. 2103 c.c. nella parte in cui la
sentenza impugnata ha confermato la decorrenza del
superiore inquadramento sulla base d’una classificazione
retroattiva del livello di importanza dell’ufficio cui era
adibita la lavoratrice, anziché in ragione delle mansioni
concretamente espletate;
che tale motivo è infondato, atteso che i giudici di merito
hanno accertato in punto di fatto che nel verbale della
Commissione paritetica per la classificazione del
personale del 17.3.04 era stato accertato che almeno a
decorrere da tale data l’Ufficio postale di Villafalletto
(CN), presso il quale l’odierna controricorrente svolgeva

Tribunale di Cuneo aveva dichiarato il diritto di Rita

R.G. n. 5419/13

mansioni di direttore fin dal 1995, era da classificarsi in
Cluster A2, conseguentemente spettando al relativo
direttore (cioè a Rita Giacalone) l’inquadramento nel
livello A2 fin da tale epoca, secondo l’interpretazione di

che questa interpretazione dei giudici di merito non
importa violazione dell’art. 2103 cod. civ. vuoi perché la
decorrenza è stata individuata pur sempre sulla base di
mansioni superiori di fatto espletate dall’odierna
controricorrente fin dal 1995, vuoi perché la decorrenza
del superiore inquadramento ben può essere fissata
dall’autonomia collettiva anche prima di tre mesi di
espletamento di mansioni superiori, essendo quello di cui
al comma 1 dell’art. 2103 cod. civ. un termine derogabile
in melius ad opera della contrattazione collettiva (cfr.
Cass. n. 6018/04);
che

con il secondo motivo si denuncia vizio di

motivazione nella parte in cui la sentenza ha fatto
decorrere l’inquadramento in A2 dal 17.3.04 nonostante
che – in realtà – lo stesso verbale della citata
Commissione paritetica avesse individuato le date di
decorrenza per i nuovi inquadramenti, esaurita la fase
sperimentale, nel 1°.7.04 e nel 1°.10.04;
che a tale motivo non si applica, contrariamente a
quanto sostenuto dalla controricorrente, l’art. 348-ter,
comma 5, cod. proc. civ. – introdotto dall’art. 54, comma
1, lett. a) d.l. n. 83/2012, convertito in legge 7.8.2012
n. 134 – che vieta la proposizione del ricorso per
cassazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 stesso

tale verbale data dai giudici di merito;

R.G. n. 5419/13

codice, in caso di doppia pronuncia conforme di merito
(come avvenuto nel caso di specie), trattandosi di norma
applicabile (ai sensi del comma 2, stesso cit. art. 54)
solo ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato

vigore del d.l. n. 83 del 2012, mentre nel caso di specie
il giudizio d’appello era già pendente sin dal 2010;
che, nondimeno, il motivo va disatteso perché sollecita
una differente

lettura d’un

documento,

il

che

presupporrebbe un accesso diretto agli atti medesimi e
una loro delibazione in punto di fatto, operazione
incompatibile con il giudizio innanzi a questa Corte
Suprema;
che il motivo non può neppure accogliersi per violazione
delle leggi nn. 190/85 e 106/86 o del c.c.n.l. 11.7.03
(come ventilato nelle conclusioni del PG), per il dirimente
rilievo che esso è stato formulato, nella forma e nella
sostanza, come deduzione di vizio di motivazione e non
di violazione o falsa applicazione di norme di diritto o di
contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro (e ciò a
prescindere dall’indicazione numerica di uno dei canali di
accesso di cui all’art. 360 cit.: cfr. Cass. S.U. n.
17931/13);
che, in conclusione, il ricorso è da rigettarsi;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, devono seguire la soccombenza;
che sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater
d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.

3

dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in

R.G. n. 5419/13

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in
favore della controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,

legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002,
come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n.
228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25.10.2017.

agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di

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