Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4534 del 22/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017,  n. 4534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10584/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALATTANZIO,

66, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TRIPODI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO FUSCA’ giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO, 6, presso

lo studio dell’avvocato GLORIA GEMMA, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CA.FR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 269/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Gloria Gemma difensore della controricorrente che si

riporta alla memoria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. C.A. ha impugnato per cassazione la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma l’ha condannata a risarcire il danno patito da S.A., in conseguenza di un allagamento accidentale proveniente dall’appartamento della prima, che procurò danni al sottostante appartamento di proprietà della seconda.

2. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c.. Deduce che la Corte d’appello, ritenendo provata l’esistenza del danno, la sua derivazione causale dall’allagamento e l’ammontare di esso, avrebbe utilizzato prove unilateralmente precostituite, quali una perizia giurata di parte.

Il motivo è inammissibile.

La valutazione delle prove è compito del giudice di merito, e non è sindacabile in sede di legittimità. Non è, quindi, consentito sostenere in questa sede che esistevano altri e più corretti modo di valutare le risultanze istruttorie, rispetto a quello prescelto dal giudice di merito.

Aggiungasi che nel caso di specie la Corte d’appello non ha affatto fondato la propria decisione su fonti di prova unilateralmente precostituite, ma ha tratto le proprie conclusioni dalla valutazione organica ed unitaria di cinque fonti di prova: una perizia di parte, una consulenza tecnica, una fattura, varie fotografie e la prova testimoniale.

Nè può costituire vizio della sentenza di merito, censurabile in cassazione, la circostanza che la Corte d’appello abbia omesso di esaminare alcune fonti di prova: è infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di merito non ha l’obbligo di prendere in esame e confutare tutte le prove che ritiene irrilevanti, ma è sufficiente che si limiti ad indicare le prove che ritiene decisive, così implicitamente mostrando di nona vere ritenuto utilizzabili o decisive le fonti di prova non esaminate.

3. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1226 c.c.. Deduce che la Corte d’appello ha accordato all’attrice il risarcimento del danno da diminuita godibilità del bene nell’arco temporale necessario alle riparazioni, nonostante nessuna prova fosse stata fornita dell’esistenza di tale pregiudizio.

3.1. Il motivo appare fondato.

E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tanto è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l’esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d’un effettivo pregiudizio.

E’ l’impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l’esistenza stessa d’un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v’è alcuno per l’invocabilità dell’art. 1226 c.c. (così già Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui “la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica”; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 838 del 03/04/1963; Sez. 3, Sentenza n. 1327 del 22/05/1963; Sez. 2, Sentenza n. 2125 del 16/10/1965; Sez. 3, Sentenza n. 1964 del 25/07/1967; Sez. 2, Sentenza n. 181 del 22/01/1974; Sez. 1, Sentenza n. 3418 del 23/10/1968; Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 03/07/1982; Sez. 1, Sentenza n. 7896 del 30/05/2002).

Ne consegue che in tanto il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento. Ciò vuol dire che, nel caso di danno patrimoniale consistito nella perduta disponibilità di un bene, il ricorso alla liquidazione equitativa in tanto è ammissibile, in quanto sia certo (per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato) che sia stato sostenuto un esborso per procacciarsi utilità sostitutive di quella perduta (così Sez. 3, Sentenza n. 25912 del 19.11.2013).

3.2. Si propone pertanto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale nel tornare ad esaminare la sola questione della stima del danno da mancato godimento dell’immobile si atterrà al seguente principio di diritto:

La facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l’ontologica esistenza d’un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l’illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) d’una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno”.

2. La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione, con le precisazioni che seguono.

2. La Corte d’appello ha stimato il danno patito dalla sig.a S.A. nell’importo di Euro 10.000, al netto della mora.

Ha dichiarato di determinare tale importo “equitativamente” (e dunque, deve ritenersi, ai sensi dell’art. 1226 c.c.).

Ha precisato che quell’importo era “comprensivo del pregiudizio derivante dalla diminuita godibilità del bene nell’arco temporale necessario alle riparazioni”.

E’ quest’ultima affermazione che rende la sentenza impugnata non coerente col dettato dell’art. 1226 c.c., nella parte in cui ha monetizzato il suddetto pregiudizio da “mancato godimento dell’immobile”.

Come rilevato nella relazione, infatti, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è consentita quando all’esito dell’istruttoria il danno risulti certo nella sua esistenza, ma incerto nella sua consistenza.

Ora, la perduta possibilità di godere d’un bene immobile potrebbe in teoria costituire tanto un danno patrimoniale, quanto un danno non patrimoniale.

Tuttavia nel caso di specie un danno patrimoniale da mancato godimento dell’immobile non risulta non solo analiticamente dedotto, ma nemmeno indicato dalla Corte d’appello. In particolare, la sentenza impugnata non riferisce se tale pregiudizio patrimoniale sia consistito – ad esempio – nei costi sostenuti per alloggiare altrove, ovvero nella perdita di canoni di locazione. Manca, dunque, il presupposto primo per il ricorso alla liquidazione equitativa, ovvero l’esistenza certa del danno. Ove, poi, la Corte d’appello avesse inteso liquidare in via equitativa un danno non patrimoniale da mancato godimento dell’immobile, vi sarebbe da rilevare che anche tale pregiudizio oltre a non risultare analiticamente e tempestivamente allegato, non sarebbe risarcibile, in quanto il fatto illecito non costituisce reato e non ha leso interessi della persona costituzionalmente garantiti: nn ricorre dunque alcuna delle condizioni richieste dall’art. 2059 c.c., per la risarcibilità del danno non patrimoniale, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), le quali hanno altresì stabilito, nella medesima sentenza appena indicata, che il mero disagio o fastidio non costituisce un danno risarcibile, in mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2059 c.c..

3. Le osservazioni che precedono non consentono di condividere le osservazioni svolte dalla controricorrente nella propria memoria, tutte incentrate sulla esistenza d’una prova attendibile dell’esistenza del danno da mancato godimento dell’immobile. E tuttavia, per quanto detto, nel caso di specie del danno (patrimoniale e non patrimoniale) da mancato godimento dell’immobile mancava, prima ancora che la prova, la sua deduzione in giudizio e la sua risarcibilità.

4. Il ricorso va dunque accolto limitatamente al secondo motivo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio. Il giudice del rinvio, nel tornare a liquidare il danno patito dall’attrice, applicherà il principio di diritto indicato nella relazione preliminare sopra trascritta.

5. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA