Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4534 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23977-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato DIEGO BUSACCA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ape legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

P.S. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, in rigetto dell’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 1677/2016, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF 2007;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con atto del 29.10.2019, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, avendo presentato domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati al concessionario del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3;

1.2. la rinuncia al ricorso risulta espressa nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 390 c.p.c., e, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione;

2. non si fa luogo a pronuncia sulle spese, poichè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. n. 24083/2018);

3. trattandosi di rinuncia al ricorso non trova inoltre applicazione il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità, improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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