Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4534 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24290-2017 proposto da:

EUROCALFORM SCARL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI

PAULUCCI DE’ CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato CINZIA

AMMIRATI, rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO DAMIANO

FORTUNATO;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONELLA COSCARELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1334/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata in data 01/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Eurocal Form chiedeva al Tribunale di Catanzaro l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dalla regione Calabria il 17 dicembre 2007, assumendo di non essere tenuta alla restituzione dei fondi relativi ad un bando denominato (OMISSIS) annualità 2000/2001 codice corso (OMISSIS).

Secondo la società il corso relativo al suddetto bando era stato regolarmente espletato e concluso e i partecipanti erano stati assunti dalla società proponente che aveva provveduto alla rendicontazione anche per le integrazioni documentali dopo il decreto di dissequestro della documentazione in originale da parte del giudice delle indagini di preliminari di Rossano.

2. Il Tribunale di Catanzaro accoglieva l’opposizione e per l’effetto annullava l’ordinanza ingiunzione n. 21306 del 17 dicembre 2007.

3. Avverso tale sentenza la Regione Calabria proponeva appello, lamentando l’illogicità l’insufficienza e l’incompletezza della motivazione della sentenza del Tribunale.

4. La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione e per l’effetto rigettava l’opposizione proposta dall’appellata.

La Corte d’Appello evidenziava che il giudice di primo grado aveva erroneamente annullato l’ordinanza ingiunzione, ritenendo che il soggetto responsabile fosse non già la società appellata ma la Printec International poi divenuta Sensitec. Secondo la Corte d’Appello il soggetto responsabile dell’obbligazione di assunzione dei lavoratori partecipanti, come previsto dalla convenzione del 31 gennaio 2003, era la società appellata che, in qualità di capofila di una neocostituita associazione temporanea di imprese volta all’attuazione del progetto formativo, aveva accettato di subentrare nella convenzione già stipulata da Sensitec International, accettando tutte le clausole ivi previste. In particolare, nella convenzione era esplicitamente previsto che la convenzione precedente doveva intendersi integralmente trascritta nella nuova convenzione e che l’appellata si obbligava all’osservanza di tutte le prescrizioni nascenti dalla convenzione precedente e contenute nell’atto costitutivo dell’associazione temporanea di imprese.

Pertanto, la società appellata era il soggetto obbligato all’assunzione dei partecipanti al corso di formazione e l’ordinanza ingiunzione risultava essere stata correttamente emessa a suo carico.

La Regione Calabria, dunque, aveva provato la sua pretesa creditoria nonchè la responsabilità della società per l’inadempimento agli obblighi previsti nella convenzione. In particolare, sulla base della documentazione prodotta risultava comprovato il fatto che l’appellata non avesse adempiuto all’obbligo di procedere all’assunzione del 100 per cento degli addetti manutentori partecipanti al corso, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo non inferiore a tre anni, obbligo in considerazione del quale l’ente regionale aveva provveduto ad erogare il finanziamento a fondo perduto di Euro 40.159,69.

L’art. 13 della convenzione n. 817 del 2002, infatti, prevedeva che il rapporto di lavoro con i soggetti beneficiari non potesse avere una durata inferiore a 3 anni e, a tal fine, la società si obbligava a rilasciare una polizza fideiussoria a garanzia dell’intera durata del rapporto in sostituzione di quella rilasciata a garanzia dell’esecuzione del progetto e delle erogazioni finanziarie. L’appellata aveva stipulato una polizza fideiussoria con la società reale mutua assicurazione che, tuttavia, aveva espressamente escluso dall’oggetto della garanzia l’assunzione di eventuali allievi e, dunque, la società era inadempiente anche rispetto all’obbligo di prestare la fideiussione. Analogamente la società appellata doveva ritenersi inadempiente rispetto all’obbligo di rendicontazione che ben poteva essere regolarmente adempiuto nonostante il provvedimento di sequestro in sede penale. Secondo la Corte d’Appello la parte poteva richiedere l’estrazione in copia autentica della documentazione necessaria e, peraltro, il sequestro era avvenuto successivamente al momento in cui la rendicontazione doveva essere effettuata.

4. Eurocal-Form ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

5. La Regione Calabria ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 1406 e 1410 c.c., D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 1, (codice dei contratti), e art. 1422 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A parere del ricorrente la ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte d’Appello, riconducibile all’istituto della cessione del contratto, sarebbe erronea in quanto in violazione dell’art. 118, comma 1 codice dei contratti (D.Lgs. n. 163 del 2006).

Infatti, la cessione del contratto è espressamente vietata dalla norma ora citata secondo cui i soggetti affidatari dei contratti pubblici disciplinati dal codice dei contratti sono tenuti ad eseguire in proprio le opere, i lavori, i servizi e le forniture previste nel contratto che non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto dall’art. 116.

Dunque, una volta qualificata la fattispecie come cessione del contratto la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità della convenzione n. 62 del 2003.

1.2 Il motivo è inammissibile oltre che infondato.

In primo luogo, il ricorrente non riporta il contenuto della convenzione, impedendo alla Corte di valutare la natura dell’accordo stipulato con la Regione Calabria e il rapporto tra la suddetta convenzione e il bando e la sua riconducibilità alla disciplina del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163 del 2006).

In virtù delle clausole della convenzione n. 62 del 31 gennaio 2003 riportate nella sentenza impugnata il richiamo all’art. 118 codice degli appalti è del tutto inconferente. La suddetta convenzione, infatti, si era resa necessaria, come riportato dallo stesso ricorrente, per individuare un soggetto in possesso dei requisiti per l’aggiudicazione del finanziamento e, a tal fine, era stata costituita l’associazione temporanea di imprese di cui la ricorrente era capofila. La nuova convenzione, pertanto, si è sostituita integralmente alla precedente nell’ambito di una fattispecie a formazione progressiva.

In ogni caso, la questione relativa alla cessione del contratto e all’applicabilità dell’art. 118 codice degli appalti non risulta in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, sicchè si tratta di una questione nuova. In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 61, Ord n. 15430 del 2018).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37 degli artt. 1703,1708,1364 e 1362 c.c.

La censura attiene al soggetto legittimato passivo rispetto all’ordinanza ingiunzione. La ricorrente evidenzia che la proposta progettuale era stata inoltrata da altra società la Sensitec che si era avvalsa della partecipazione della ricorrente solo come ente formatore e attuatore delle attività formative indicate nel complesso del progetto e, dunque, l’obbligo di assunzione dei lavoratori formati gravava esclusivamente sulla Sensitec che si era obbligata con dichiarazione autonoma di cui all’allegato c della proposta contrattuale e, tale impegno, dunque, gravava solo sulla Sensitec che aveva la capacità e la possibilità di onorarlo.

Tale dichiarazione non era mai stata sottoscritta dalla ricorrente che era solo soggetto attuatore delle attività formative facenti parte del complessivo progetto del corso di formazione. Nella convenzione n. 817 del 2002 venivano specificamente indicati gli impegni e la distinzione e ripartizione degli stessi tra tutti i soggetti partecipanti al progetto formativo. Successivamente alla stipula della convenzione veniva costituita l’associazione temporanea di imprese e veniva individuata nella ricorrente la capofila mandataria senza tuttavia modificare i rapporti e gli obblighi dei differenti soggetti che dovevano eseguire le prestazioni oggetto del contratto. La ricorrente, peraltro, era stata nominata capofila mandataria perchè era in possesso del requisito necessario.

Al momento della costituzione dell’associazione temporanea di imprese la convenzione era già in essere e, dunque, la mandataria non era intervenuta nella stipula della stessa e, peraltro, non era prevista alcuna ipotesi di convenzione aggiuntiva come quella successiva. Peraltro, anche rispetto alla disciplina del mandato la sentenza era erronea. La qualifica di capogruppo mandataria era stata conferita alla ricorrente non per l’assunzione dei lavoratori formati ma per riconoscere una posizione interlocutrice con la stazione appaltante legittimata a compiere nei rapporti con l’amministrazione ogni attività giuridica connessa e dipendente dall’appalto. L’impegno all’assunzione dei lavoratori formati non era previsto a carico della ricorrente neanche dall’associazione temporanea di imprese perchè l’ambito operativo della stessa era strettamente connesso agli obblighi di dare attuazione al corso di formazione come previsto dall’art. 17, n. 8, del disciplinare tecnico.

Peraltro, i concorrenti riuniti in un raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione ovvero per le parti servizio di propria competenza. L’interpretazione estensiva del contenuto del mandato dell’associazione temporanea di imprese che nella sentenza arriva a ricomprendere anche l’assunzione dei lavoratori formati, come obbligo della capofila mandataria non può essere condiviso travalicando la nozione del mandato stesso che non può avere ad oggetto attività strettamente imprenditoriali quali l’assunzione dei lavoratori e connessi inscindibilmente all’individualità professionalità dell’imprenditore. Sicchè anche in virtù del comportamento complessivo delle parti ex art. 1362 c.c. doveva risultare evidente che l’obbligo di assunzione era in capo alla Sensitec.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c.

La censura attiene ancora alla ritenuta sussistenza dell’obbligo di assumere i soggetti formati in capo alla ricorrente in virtù del rinvio nell’accettazione delle clausole della convenzione n. 817 del 2002 sottoscritta dalla Sensitec international. Tale conclusione non tiene conto del fatto che i requisiti propri della ricorrente rendevano impossibile l’obbligo di assunzione dei lavoratori, essendo dunque nullo il contratto per impossibilità dell’oggetto. La nullità della convenzione poteva essere rilevata anche d’ufficio. Peraltro, sarebbe stato possibile ottenere l’assegnazione del progetto di formazione professionale anche senza assumere l’impegno all’assunzione degli allievi formati lasciandoli a disposizione del mercato del lavoro. Non era possibile dunque immaginare un rinvio della convenzione del 2003 alle clausole della convenzione del 2002 quando non si faceva riferimento al bando e agli atti complementari di gara.

3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono in parte inammissibili in parte infondati.

Le censure proposte con i motivi in esame si risolvono sostanzialmente nella richiesta di una diversa interpretazione della convenzione stipulata dall’associazione temporanea di imprese di cui Eurocal-Form era capofila con la Regione Calabria.

Ciò premesso deve ribadirsi che nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata l’interpretazione attribuita dal giudice di merito al contratto intercorso tra le parti le relative censure, per essere esaminabili, devono essere proposte o sotto il profilo della mancata osservanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme che fissano i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. ovvero, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore ratione temporis, del vizio di motivazione consistito nell’omesso esame di un fatto decisivo, a condizione, però, che, in ossequio al principio dell’onere di specificità del motivo, tali censure siano accompagnate dalla trascrizione, nel corpo del ricorso, almeno nella stesura che ne consenta la piena comprensione, delle clausole asseritamente individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di cassazione di valutarne la fondatezza: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto.

I ricorrenti, infatti, come si è già detto in riferimento al primo motivo, non hanno provveduto alla trascrizione del contenuto della convenzione, limitandosi a richiamare le clausole già esaminate dalla Corte d’Appello. L’interpretazione di un atto negoziale, del resto, è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall’art. 1362 c.c. e ss. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.). Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016). Pertanto, al fine di riscontrare l’esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, il ricorrente deve fare richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., e specificare i canoni in concreto inosservati indicando il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017).

Ne consegue l’inammissibilità dei motivi di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione di norme di legge si risolvono, in realtà, nella proposta di una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella adottata dal giudice di merito sulla base degli stessi elementi di fatto e senza indicare alcun fatto omesso oggetto di discussione tra le parti, traducendosi nella mera prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto già esaminati.

Nella specie, la Corte d’Appello ha richiamato la clausola della convenzione n. 62 del 31 marzo 2003 con la quale la ricorrente si obbligava ad accettare ogni clausola della convenzione precedente n. 817 del 9 dicembre 2012, stipulata dalla Sensitec, nonchè all’osservanza di tutte le prescrizioni nascenti dalla convenzione medesima e contenute nell’atto costitutivo dell’ATI. Pertanto, tra gli obblighi assunti dalla ricorrente rientrava anche quello di assumere entro sessanta giorni dalla conclusione dell’attività formativa tutti i soggetti formati previsto dall’art. 13 della precedente convenzione.

Quanto alla censura di mancanza di legittimazione passiva e di violazione della disciplina del mandato le stesse sono infondate. Infatti, la legittimazione processuale in caso di associazione temporanea di imprese spetta alla società capogruppo in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, legittimata per legge. Ciò sia che si discuta di effettiva titolarità del rapporto controverso sia della mera legitimatio ad causam, attiva e passiva, che consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto (tra le tante, Cass. n. 12732/2012, n. 17411/2004).

Peraltro, le associazioni temporanee di imprese si distinguono in orizzontali o verticali nel primo caso ogni impresa è responsabile per l’intero, nei confronti dell’amministrazione, dell’esecuzione del contratto e la fissazione dei criteri per la distribuzione del lavoro tra di esse ha solo effetti inter partes, non rilevando all’esterno, quindi nei confronti dell’amministrazione, nel secondo caso, invece, una sola impresa, designata come capogruppo, è la sola responsabile nei confronti dell’amministrazione per l’intero, mentre le altre sono responsabili solo per la propria parte. Pertanto, Eurocal Form, in qualità di capogruppo è comunque responsabile nei confronti dell’amministrazione.

Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “Al mandatario di un’associazione temporanea d’impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto sicchè l’appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l’offerta delle imprese riunite in associazione” (Sez. 1, Ord. n. 11949 del 2018). Tale principio vale anche in relazione all’associazione temporanea di imprese costituita al fine di partecipare ad un bando volto a finanziare un progetto come quello in esame.

Peraltro, chiarito che i rapporti interni tra le imprese riunite nell’associazione non rilevano nel rapporto tra la mandataria e l’amministrazione, deve in ogni caso evidenziarsi che la ricorrente non ha inteso chiamare in giudizio la Sintec pur affermando che l’obbligo di assumere i soggetti formati gravava unicamente su di essa.

Per gli stessi motivi sopra riportati è del tutto infondata la censura di violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c. per l’impossibilità dell’oggetto, posto che dalla stessa prospettazione della ricorrente l’obbligo gravava sulla Sintec.

In conclusione, la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro è immune dalle censure prospettate con i motivi in esame.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 1341 e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

A parere della ricorrente la clausola che prevedeva l’obbligo di assunzione dei lavoratori formati era una clausola che prevedeva una limitazione di responsabilità che, dunque, rientrava nella disciplina dell’art. 1341 c.c. necessitando di una apposita approvazione. La clausola in effetti alterava l’equilibrio del contratto in pregiudizio dell’aderente senza trovare giustificazione nell’economia dell’affare. E determinando uno squilibrio in danno della ricorrente.

4.1 il quarto motivo di ricorso è infondato.

In proposito è sufficiente operare un richiamo alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale: “Quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell’integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per relationem, assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. ” (Sez. 6-2, Ord. n. 23194 del 2020)

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato violazione degli artt. 1362,1363 e 1411 c.c. in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura attiene al ritenuto inadempimento anche rispetto all’obbligo di stipulare una polizza fideiussoria. La stipula della suddetta polizza era invece espressione degli obblighi assunti dalla ricorrente con la propria convenzione e proprio per questo conteneva l’esclusione della assunzione degli allievi formati che era un obbligo posto a carico della altra associata Sensitec, la quale a sua volta aveva stipulato una distinta polizza. Peraltro, la Sensitec in ottemperanza agli impegni assunti con la convenzione ha proceduto all’assunzione dei lavoratori formati in 10 unità con decorrenza dal 21 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2006 e la ricorrente ha provveduto con la realizzazione dell’attività formativa agli adempimenti giuridici connessi al conferimento della qualifica di mandataria in particolare con la presentazione del rendiconto. Dunque, la polizza fideiussoria stipulata dalla ricorrente rispecchia ed esegue gli obblighi come gravanti sulla sua qualità e si aggiunge a quella stipulata dall’altra associata. Peraltro, la polizza era stata accettata da parte dell’amministrazione.

5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

La censura, infatti, pone una questione nuova relativa alla polizza fideiussoria stipulata dalla Sensitec che non risulta in alcun modo dalla sentenza impugnata, sicchè era onere del ricorrente indicare di aver sollevato la relativa questione, facendo espressa menzione dell’atto con il quale ciò era avvenuto. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità, anche indicare in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La Corte territoriale avrebbe omesso l’esame di elementi probatori contrastanti con quelli presentati dalla Regione ciò costituirebbe un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per l’esito del giudizio. In particolare, le circostanze omesse sarebbero relative allo svolgimento del corso di formazione con la consegna di tutta la documentazione cartacea in adempimento di quanto previsto dal disciplinare tecnico. Il rendiconto non era stato presentato entro 30 giorni perchè non erano stati adottati dalla regione atti di uniformi di indirizzo per l’esame del rendiconto. A fronte della presentazione del rendiconto finale delle spese avvenuta il 30 gennaio 2004, la regione Calabria ha fatto pervenire alla ricorrente una serie di comunicazioni che evidenziano la incapacità di concludere la procedura di controllo per esclusiva responsabilità della medesima Regione oltre che della Provincia di Cosenza, concorrenti con diversa gravità e intensità nell’inadempimento del disciplinare tecnico. Inadempimento in corso anche al momento di presentazione del ricorso, non essendo stato approvato il rendiconto giacente presso la provincia di Cosenza.

6.1 Il sesto motivo è anch’esso in parte inammissibile in parte infondato infondato.

Il ricorrente indica una serie di elementi di fatto oggetto di allegazione e di discussione che sarebbero stati omessi dalla Corte d’Appello nella motivazione della sentenza di accoglimento del gravame proposto dalla Regione Calabria.

La circostanza dell’effettivo svolgimento del corso di formazione non è contestata e non è oggetto della decisione sicchè non costituisce un fatto rilevante o decisivo per l’esito del giudizio, posto che l’inadempimento contestato dalla Regione attiene all’omessa assunzione dei partecipanti al corso di formazione, attesa la finalità del finanziamento concesso con il bando che era quella di ottenere una piena occupazione dei soggetti formati per almeno 3 anni.

Quanto alla censura di omesso esame dei fatti che hanno determinato il mancato rendiconto la censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”. (Sez. 1, Sent n. 16056 del 2016).

E peraltro, come questa Corte ha più volte sottolineato, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. 2, Ord. n. 27415 del 2018).

Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

7. Il ricorso è rigettato.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4200 di cui Euro 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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