Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4533 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23616-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2016/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto da D.R.V. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n. 433/2007, con cui era stato respinto il ricorso avverso diniego di rimborso IRPEF per gli anni dal 1992 al 2001, riconoscendolo solo per gli anni dal 1998 al 1999;

la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1.1. con il secondo motivo di ricorso – da esaminare preliminarmente, avendo ad oggetto la decorrenza del diritto all’esenzione IRPEF di cui si discute – l’Agenzia ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 11, per avere la CTR ritenuto applicabile il termine di decadenza di 48 mesi dalla presentazione della domanda di rimborso della contribuente, formulata in conseguenza della L. n. 407 del 1998, art. 2, comma 5, che prevedeva l’esonero IRPEF per la parte di pensione di reversibilità percepita da quest’ultima come vedova di vittima di brigadiere deceduto durante un’operazione di polizia, individuando come dies a quo la data della comunicazione dell’INPDAP del 26.5.2003 circa l’importo di cui poteva essere chiesto il rimborso per gli anni a decorrere dal 1992, in attuazione della legge citata;

1.2. la doglianza è fondata sulla scorta di quanto recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 12919/2019), essendo stato precisato che la disciplina del rimborso d’imposta di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, concerne l’ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto ab origine mentre, quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa, come nel caso di specie, trova applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione;

1.3 nel caso sub iudice, con riguardo all’esenzione prevista dalla L. n. 407 del 1998, in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, detto termine decorreva, quindi, dall’11.12.1998, data di entrata in vigore della legge citata;

1.4. essendo incontestato, come risulta dalla sentenza impugnata, che la domanda di rimborso è stata presentata il 4.7.2003, era quindi maturata la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso delle trattenute indebite operate sulle annualità indicate in premessa (1992-1993-1994-1995-1996-1997-2000-2001);

2. sulla scorta di quanto sin qui affermato, assorbito il primo motivo (circa la mancata prova delle trattenute per le quali era stato chiesto il rimborso), la sentenza va pertanto cassata in accoglimento del secondo motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con rigetto del ricorso introduttivo;

3. le spese dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la sopravvenienza, in pendenza del giudizio di legittimità, di specifica giurisprudenza di questa Corte in materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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