Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4531 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4531 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 22124-2008 proposto da:
L’UNIONE SARDA S.P.A. (C.F. 01687830925), L’UNIONE
EDITORIALE S.P.A. (C.F. 02439490927), in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
ZUNCHEDDU SERGIO (C.F. ZNCSRG52H04B274G),
elettivamente
2014
139

domiciliati

in

ROMA,

PIAZZA

MINIRNELLT 3, prenso l’Avvocato BALDASSAKE
AUTUNIQ, chg li rdpprOnnrita Q difend unitament
all’avvocato FRAU GIOVANNI, giusta procura a
margine del ricorso;

«

Data pubblicazione: 26/02/2014

- ricorrenti contro

CReACHI

cHR071:09Pnlr979fl,

1, -LANt~:30

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI
35, presso l’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, che lo

PALOMBA FEDERICO, giusta procura a margine del
controricorso;
CRUDELE LUIGI

(C.F.

CRDLGU65P161647C),

CRUDELE

RAFFAELE (C.F. CRDRFL63C14B354V), RAFFAEL1 CARLA
(C.F. RFFCRL56M68D653J), elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo STUDIO
LEGALE AVV.TI CARTA GIOVANNI e GIORGIO,
rappresentati e difesi dagli avvocati PINTOR
EFISIO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n.

317/2008 della CORTE

D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella

rappresenta e difende unitamente all’avvocato

pubblica udienza del 20/01/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato G. FRAU che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

per

i

controricorrenti

CRUDELE

+2,

l’Avvocato F. GRECO, con delega, che ha chiesto il

2

rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato M.F.
MARZI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

subordine il rigetto dei motivi secondo e terzo.

l’infondatezza, in subordine l’inammissibilità, in

3

Svolgimento del processo
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 10.7.2008) la
Corte di appello di Cagliari, in riforma della decisione di
primo grado, ha rigettato la domanda di annullamento per
vizio del consenso (dolo) di un contratto preliminare e del

relativo contratto definitivo di cessione di quote della
società J&CO Arkhè e Partners-Jap s.r.l. e, in seguito Jap
s.r.1., con sede in Cagliari, proposta dalla s.p.a.
L’Unione Sarda e dalla s.p.a. L’Unione Editoriale
(succeduta alla prima nelle ragioni del contratto di
vendita) nei confronti dei venditori Crudele Luigi, Crudele
Raffaele, Raffaeli Carla e Cherchi Gianfranco. Ha accolto
la domanda riconvenzionale proposta dai venditori convenuti
– su appello di Crudele Luigi, Crudele Raffaele e Raffaeli
Carla – condannando la s.p.a. L’Unione Editoriale a pagare
a ciascuno degli appellanti <>.
Il motivo è fondato.
Invero, non risulta che il Cherchi abbia proposto appello
incidentale contro il rigetto della sua domanda
riconvenzionale. La Corte di appello, in motivazione,
afferma che va disposta la condanna in favore di ciascuno
degli appellanti. In dispositivo ha aggiunto il nome del
Cherchi.
Il resistente deduce che si tratta di ipotesi di
litisconsorzio e di obbligazione solidale ma la richiesta
formulata in primo grado di condanna al pagamento del
prezzo a ciascuno dei convenuti contrasta con tale assunto.
Per contro va rilevato che solo in ordine alla domanda
attrice di annullamento del contratto per dolo è
configurabile un litisconsorzio tra i convenuti e non in
relazione alla domanda riconvenzionale, spiegata in primo
grado per il pagamento del prezzo pro-quota in favore di
ciascun venditore. Sicché la soccombenza in ordine a tale

6

domanda onerava il Cherchi di proporre appello al fine di
evitare il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto
relativamente al capo concernente la sua domanda
riconvenzionale.
Infatti, il Tribunale non solo non ha accolto la domanda

riconvenzionale ma, pronunciato l’annullamento del
contratto preliminare e del contratto definitivo, ha anche
condannato i convenuti <

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