Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4531 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G.A., V.V., R.E.,

S.R., D.C.M., B.A.M.,

S.G., S.A., T.R., A.

R., P.C., C.A., R.P.,

B.P., C.F., V.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo

studio dell’avvocato MESSINA MARINA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BARBONI DOMENICO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro in

carica, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 437/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/11/2006 r.g.n. 457/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato BARBONI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 aprile 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia condannava il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti della somma di Euro novemila, oltre interessi legali, a titolo di compenso aggiuntivo dovuto per l’attività resa presso i Nuclei di valutazione dei capi di istituto nel periodo febbraio- dicembre 2000. Tale decisione veniva impugnata dal Ministero e la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, accogliendo il gravame rigettava la domanda proposta con l’atto introduttivo. In particolare, la Corte territoriale, pure ritenendo inapplicabile – come già osservato dal Tribunale – la normativa contrattuale di comparto invocata dal Ministero, essendo i ricorrenti estranei all’Amministrazione scolastica, in quanto dirigenti di ruolo del Ministero, rilevava, tuttavia, che nella fattispecie non poteva riconoscersi alcun compenso aggiuntivo, che a norma del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante il contratto collettivo, ovvero, se previsto dalla legge oppure dalle stesse parti collettive, mediante il contratto individuale, e ciò a prescindere dal principio di onnicomprensività della retribuzione, che regola, in generale, il rapporto di pubblico impiego.

2. La cassazione di tale sentenza viene domandata dai ricorrenti con due motivi. Il Ministero (ora denominato Ministero della Pubblica Istruzione) resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 36 Cost.

dell’art. 2099 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 24 e 53, dell’art. 16 della legge n. 448 del 2001 e si domanda alla Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., di dichiarare il diritto dei ricorrenti ad un compenso aggiuntivo per la prestazione lavorativa svolta per specifico incarico ministeriale, per un importo corrispondente ai parametri stabiliti da specifica nota ministeriale n. 1901 del 2000 per gli esperti esterni facenti parte del medesimo organismo di valutazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, avendo la Corte d’appello ritenuto assorbita ogni ulteriore considerazione svolta dai ricorrenti, e si sottolinea, in particolare, la estraneità dell’incarico inerente ai Nuclei di valutazione rispetto alla qualifica rivestita, nonchè la non applicabilità del principio di onnicomprensività.

3. Il ricorso, i cui motivi devono congiuntamente esaminarsi per l’intima connessione delle censure, non può trovare accoglimento, se pure la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ultimo comma.

3.1. Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, inserito dal D.Lgs. n. 59 del 1998, art. 1, comma 1, e poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, dispone, nel comma 1, che: “… I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’art. 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenendo conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa”. Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, dopo aver dettato nei primi due commi le regole in tema di retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, dispone nel comma successivo che “3) Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”. Il Nucleo di valutazione è istituito presso l’amministrazione scolastica, è presieduto da un dirigente ed esplica una funzione di verifica dei risultati dell’operato dei dirigenti, di estrema importanza in relazione al rapporto di lavoro dirigenziale, in ogni fase dello stesso, da quella del conferimento dell’incarico sino all’eventuale attivazione della responsabilità dirigenziale (v. D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 19, 20 e 21, poi trasfusi nel D.Lgs. n. 165 del 2001). In tale quadro, come questa Corte ha avuto già occasione di affermare (cfr. Cass. n. 5306 del 2009, n. 17513 del 2010), la necessaria attribuzione dell’incarico di Presidente del Nucleo ad un dirigente implica con evidenza un collegamento ineludibile fra l’incarico e la funzione dirigenziale ricoperta. Tale stretta connessione si spiega d’altra parte alla luce dei compiti del Nucleo, della cui rilevanza si è già detto. Il carattere di terzietà del Nucleo opera quale garanzia dei soggetti valutati, ma non lo rende tuttavia organo estraneo all’Amministrazione scolastica, costituendo le valutazioni da esso espresse la base per una pluralità di successive determinazioni della stessa Amministrazione in materia di incarichi dirigenziali. Il trattamento economico dirigenziale, come si è ricordato, secondo il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal decreto. Tenuto conto, quindi, che l’incarico in questione è espressamente considerato quale incarico da affidare ad un dirigente, è corretto ritenerlo soggetto al regime della onnicomprensività già sulla base di tale più specifica previsione. In ogni caso, per la ragione appena esplicitata, non può esservi dubbio che si tratti di un incarico conferito al dirigente in ragione dell’ufficio ricoperto e comunque di incarico conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa, e che esso ricada quindi nell’ambito della norma in esame. La cui amplissima formulazione mira proprio ad impedire ogni possibilità di distinzioni e di esclusioni, e la cui applicabilità, proprio per tale ragione, non trova limitazioni nella circostanza che l’incarico possa esser rifiutato o che per il suo svolgimento sia necessaria una fase formativa.

3.2. Non può ritenersi che ratione temporis il principio di onnicomprensività sia inapplicabile nella specie, per il fatto che lo svolgimento dell’incarico sia avvenuto prima della stipula del c.c.n.l. 1998-2001, poichè il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, comma 3, nel richiamare il trattamento retributivo determinato per i dirigenti dalla contrattazione collettiva e quello concordato individualmente per gli incarichi dirigenziali di carattere generale, non dispone affatto che il criterio della onnicomprensività decorra soltanto dalla data di efficacia giuridica della contrattazione collettiva, o dalla conclusione del contratto individuale, ma, piuttosto, stabilisce che la retribuzione, contrattualmente individuata, sia ab initio soggetta al criterio di onnicomprensività enunciato dal Legislatore. Come pure è stato precisato da Cass. n. 5306/2009 citata, tale conclusione non è contraddetta dalla L. n. 448 del 2001, art. 16, che non incide sul principio di onnicomprensività.

4. Tanto basta per rigettare il ricorso, enunciandosi il seguente principio di diritto: “l’incarico di presidente o componente del Nucleo di valutazione, conferito al dirigente del Ministero dell’Istruzione in ragione dell’ufficio ricoperto (o comunque conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa), è soggetto al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 (attualmente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24), dovendosi pertanto escludere il diritto di tali dirigenti a trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la qualifica ricoperta; nè l’operatività di tale criterio è esclusa per il periodo anteriore alla stipulazione del contratto collettivo per la dirigenza pubblica (1998-2001), ovvero del contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto l’art. 24 cit. indica un criterio generale cui anche il contratto, collettivo o individuale, deve attenersi”. I contrasti nella giurisprudenza di merito, e la soluzione soltanto da ultimo intervenuta nella giurisprudenza di legittimità, costituiscono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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