Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4531 del 22/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.22/02/2017), n. 4531
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29341/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) – SOCIETA’ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA
FIDI IN LIQUIDAZIONE, EQUITALIA SUD NAPOLI SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 4099/03/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI 18/02/2015, depositata il 04/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 18 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 523/40/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) – società cooperativa di garanzia collettiva – contro la cartella di pagamento IRES, IRAP ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che le indicazioni contenute nel gravame non potevano considerarsi idonee ad elidere il vizio motivazionale dell’atto esattoriale impugnato per quanto esponente le ragioni creditizie, per capitale ed accessori, dell’Ente impositore.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.
Le società intimate non si sono costituite.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, art. 25, commi 2, 2 bis e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, asserendo che la CTR ha confuso la specificità dei motivi di gravame con la questione dell’omessa motivazione della cartella di pagamento impugnata.
La censura è fondata.
Risulta invero chiaro dalla medesima lettura della sentenza che con la proposizione del gravame aveva specificamente criticato la sentenza della CTP, esponendo il dettaglio dei crediti erariali portati nell’atto esattoriale impugnato.
Lo stesso peraltro risultava congruamente motivato tenuto conto del principio che “La cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” (Sez. 5, Sentenza n. 15564 del 27/07/2016, Rv. 640655).
E’ dunque evidente che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere per un verso che i motivi specifici dell’impugnazione integrassero la motivazione dell’atto esattivo impugnato e che tale motivazione non fosse adeguata, poichè non ne conteneva le allegazioni di merito.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017