Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4531 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 21/02/2020), n.4531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22147-2018 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORTINA

D’AMPEZZO 251, presso lo studio dell’avvocato MARIA D’ADDABBO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI

PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1458/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1458/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da K.I., cittadino del Bangladesh, avverso ordinanza del Tribunale di Venezia del gennaio 2017, notificata a mezzo PEC il 14/03/2017, con la quale era stata respinta l’opposizione al diniego di protezione interazionale (sia quanto al riconoscimento dello status di rifugiato sia quanto alla protezione sussidiaria ed umanitaria) da parte della Commissione territoriale competente.

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che l’appello era stato proposto, anzichè con ricorso, come prescritto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, con citazione depositata in data 14/04/2017, oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione telematica dell’ordinanza impugnata.

Avverso la suddetta sentenza, K.I. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 702 quater c,p.c., e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, non avendo la Corte d’appello ritenuto che l’appello avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di primo grado, ex art. 702 bis c.p.c., in materia di protezione internazionale, deve essere proposto con atto di citazione, da notificarsi entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa e non con ricorso; nella specie, la citazione era stata notificata il 13/4/2017, entro il trentesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata.

2. La censura è fondata.

Invero, questa Corte aveva affermato (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del 2017 e 23938 del 2017) che “l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata”.

Tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 28575/2018, hanno affermato che, nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo del citato art. 19.

In altri termini, per le complesse ragioni espresse nella detta pronuncia, l’atto introduttivo doveva essere proposto con ricorso, da depositarsi nei termini prescritti (trenta giorni), ma il giudice di merito, fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f)) avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente da un’improvvisa modifica normativa distonica con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – sulla forma dell’appello, pure in casi, come questo, nel silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie), come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling (in tal caso: originaria) nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011).

Così, questa Corte (Cass. 29506/2018) ha di recente dato proprio rilievo al suddetto overruling processuale (“Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi…, e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione”).

Nella specie, pertanto, considerata l’incertezza interpretativa, nonchè il fatto che l’atto introduttivo (citazione) è stato notificato nel termine di 30 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, (e solo il successivo deposito dell’atto notificato risultava tardivo), va cassata la sentenza impugnata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione. Il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Veneziae, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 20209.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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