Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4530 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4530 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 21407-2008 proposto da:
LUCKY 4 IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale
rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VENEZIA 15, presso

Data pubblicazione: 26/02/2014

l’avvocato GRILLI CARLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato PADOIN RAFFAELLO, giusta procura a
2014

margine del ricorso; – C-f -:012-43(t3.1° M – ricorrente –

138
contro

CONSORZIO FRUTTICOLTORI DEL BASSO PIAVE S.R.L.;

1

- intimato –

avverso

la

sentenza n.

44/2008

della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/01/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato F. GRECO, con
delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

,

2

Svolgimento del processo
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 24.1.2008)
la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione
di primo grado con la quale il tribunale aveva dichiarato

il difetto di legittimazione attiva della s.r.l. “Lucky 4
Immobiliare” nel giudizio di impugnazione della delibera
di approvazione del bilancio relativo all’esercizio
1.7.1997-30.6.1998 instaurato da quest’ultima nei
confronti della s.r.l. “Consorzio Frutticoltori del Basso
Piave”, rigettando le altre domande attrici e la
riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.
La Corte di merito – per quanto ancora interessa – ha
evidenziato che la società attrice, già socia, era
receduta dalla società convenuta dal 5.9.1997 “o
quantomeno dal 30.6.1998” ai sensi dell’art. 7 dello
statuto, che disciplinava il “recesso per libera scelta”
prevedendo l’acquisto delle quote di capitale sociale da
parte degli altri soci al prezzo pari al valore nominale.
Talché il recesso non era disciplinato dall’art. 2437
c.c. e la società attrice era priva di interesse
all’impugnazione della delibera di approvazione del
bilancio non essendo la decisione idonea a spiegare
qualsivoglia effetto utile per essa attrice.
Era generica, poi, e “cripticamente” “adombrata”, senza
“specifico riferimento alle puntuali finalità perseguite

3

dal Consorzio”, la deduzione di nullità della predetta
clausola stattaria per contrasto (ritenuto insussistente)
con l’art. 2247 c.c.
Contro la sentenza di appello la s.r.l. “Lucky 4
Immobiliare” ha proposto ricorso per cassazione affidato

a otto motivi.
Non ha svolto difese la società intimata.
Motivi della decisione
2.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Infatti, pur avendo la ricorrente dedotto nel ricorso che
la sentenza impugnata è stata notificata il 29.5.2008, la
copia autentica della sentenza prodotta è priva della
relata di notifica.
E’ applicabile, dunque, il principio per il quale la
previsione – di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369
cod. proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di
improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma
della stessa norma, della copia della decisione impugnata
con la relazione di notificazione, ove questa sia
avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte
di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e,
quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del
vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività
dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una
volta avvenuta la notificazione della sentenza, è
esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto

\

4

termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente,
espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza
impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre
una copia autentica della sentenza impugnata senza la
relata di notificazione, il ricorso per cassazione

dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile
evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto
attraverso la produzione separata di una copia con la
relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art.
372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché
entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod.
proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo
dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del
termine breve da parte del controricorrente ovvero del
deposito da parte sua di una copia con la relata o della
presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui
emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Sez.
U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009).
Parte ricorrente – giusta risulta dalla certificazione di
cancelleria in atti – neppure successivamente al deposito
del ricorso e nelle forme ex art. 372 c.p.c. ha
provveduto a produrre la copia autentica della sentenza
impugnata con la relata di notifica. Talché il ricorso è
improcedibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

5

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20

gennaio 2014

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