Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4530 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12694/2009 proposto da:

A.G.P. (cod. fisc. (OMISSIS)) + ALTRI OMESSI

; tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA

RUGGERO FAURO N. 43, presso lo studio dell’avvocato PETRONIO UGO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MAZZOTTA Oronzo, giusta procure

in atti;

– ricorrenti –

contro

FONDO PENSIONI GRUPPO SAN PAOLO I.M.I., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato TOSI Paolo, giusta delega in

atti;

– controricorrente incidentale –

e sul ricorso 27797/2009 proposto da:

P.L., V.S., T.A., M.

F., F.L., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato PETRONIO UGO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZOTTA ORONZO,

giusta procure in atti;

– ricorrenti –

contro

FONDO PENSIONI GRUPPO SAN PAOLO I.M.I., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in

atti;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1123/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/12/2008 R.G.N. 1431/07;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato MAZZOTTA ORONZO; udito l’Avvocato TOSI PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda dei pensionati indicati in epigrafe, proposta nei confronti del Fondo Pensioni Gruppo San Paolo Imi, avente ad oggetto la riliquidazione della quota individuale in capitale della prestazione previdenziale complementare, prevista dall’art. 1 sub lett. B) dello statuto dell’Ente previdenziale San Paolo, consistente nella distribuzione agli iscritti di una quota di reddito prodotto dal patrimonio della gestione di pertinenza della prestazione stessa.

La predetta Corte, respinte le eccezioni, sollevate dal Fondo Pensioni Gruppo San Paolo Imi, concernenti il difetto di legittimazione passiva, di prescrizione quinquennale e di necessità d’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri iscritti al Fondo, rilevava, innanzitutto, che non era configurabile la preesistenza di un diritto soggettivo perfetto sul quale le parti collettive ed il Fondo avevano inciso con modalità lesive determinando una Liquidazione della quota capitale per un importo minore di quello spettante. Tanto, secondo “la Corte del merito, conseguiva dalla considerazione che la prestazione dedotta in causa era incerta ed aleatoria in quanto collegata con il reddito prodotto dal patrimonio della gestione di pertinenza della prestazione stessa e, quindi, con una entità economica non determinabile a priori ed anzi eventualmente e potenzialmente anche pari a zero. La Corte torinese, inoltre, sulla premessa che i pensionati non contestavano la decisione delle fonti collettive di operare un liquidazione in capitale della quota di patrimonio individuale – ossia della prestazione B – ma lamentavano solo che ciò era avvenuto per un importo minore e ribadendo l’insussistenza di un diritto soggettivo perfetto, affermavano l’insidacabilità delle scelte discrezionali della parti collettive. La Corte del merito, poi, dopo aver esaminato le richiamate fonti collettive ed aver precisato che i pensionati avevano optato per la liquidazione in capitale percependo i relativi importi, rilevava che solo a seguito della complessa procedura regolata da tali fonti si era venuto a configurare un diritto perfetto dei predetti pensionati alla liquidazione in capitale in luogo della prestazione precedente di carattere incerto ed aleatorio.

Nè, secondo la Corte di Appello, la disciplina delle fonti collettive risultava in contrasto con norme imperative o dei principi di non discriminazione ovvero inficiata da elementi di manifesta arbitrarietà o irrazionalità. Riteneva, infine, la Corte territoriale che, sulla base di alcuni passi degli accordi del 7 novembre 1998 e 30 novembre 1998 e del verbale del Consiglio di Amministrazione del Fondo – che aveva recepito lo statuto, doveva affermarsi, così escludendosi l’applicabilità dell’invocato art. 1349 c.c., che le parti istitutive avevano ritenuto di acquisire la perizia O. – in base alla quale si era proceduto al calcolo delle quote – come parte integrante degli accordi collettivi.

Con ricorso iscritto al n. 12694 del R.G. dell’anno 2009 A.G. P. e gli altri pensionati in epigrafe indicati impugnano dinanzi questa Corte la precitata sentenza sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Fondo Pensioni Gruppo San Paolo Imi il quale propone impugnazione incidentale condizionata assistita da tre motivi – precisati da memoria, cui si oppongono, con controricorso, A.G.P. e gli altri predetti ricorrenti.

Con separato ricorso iscritto al n. 27797 del R.G. del 2009 P. L. ed altri quattro pensionati in epigrafe specificati ricorrono in cassazione sulla base di cinque analoghi motivi, illustrati da memoria.

li Fondo Pensioni Gruppo San Paolo Imi resiste con controricorso con il quale, sottolineando, tra l’altro, la tardività della notifica del ricorso perchè avvenuta oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., u.c., propone analoga impugnazione incidentale sostenuta da tre motivi, precisati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo di ambedue i ricorsi principali i pensionati deducendo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2117, 2123, 1362 e 1363 c.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 26 e 27 dello Statuto dell’Ente previdenziale San Paolo approvato con accordo collettivo 14 giugno 1984, nonchè vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria su punto decisivo della controversia, pongono, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:” Dica la Corte se viola gli artt. 2117 e 2123 c.c., nonchè i canobi di interpretazione negoziale (artt. 1362 e 1363 c.c.) in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 26 e 27 dello Statuto dell’Ente previdenziale San Paolo approvato con accordo collettivo 14 giugno 1984 la sentenza di appello che, con motivazione- insufficiente e/o contraddittoria, ha ritenuto che, al a stregua del sistema pensionistico precedente, i ricorrenti non avevano maturato un diritto soggettivo perfetto alla liquidazione della c.d.

prestazione B trattandosi di prestazione aleatoria, costituente, al più, un aspettativa giuridicamente qualificata”.

Con la seconda censura i ricorrenti principali, in entrambi i ricorsi, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1703 e 1704 c.c., del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 3 e 18, nonchè vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria su punto decisivo della controversia, formulano, ex art. 366 bis c.p.c., cit., il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se viola gli artt. 1703 e 1704 c.c. e del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 3 e 18, la sentenza della Corte di d’appello che, con motivazione insufficiente e/o contraddittoria,ha ritenuto che le oo.ss. avessero il potere di rappresentare i ricorrenti nelle trattative contrattuali ed incidere su diritti acquisiti al precedente sistema di previdenza integrativa aziendale”.

Con il terzo motivo dei ricorsi principali i pensionati, allegando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Cost. (sotto il profilo del principio di ragionevolezza), artt. 36 e 38 Cost., artt. 1453, 2117 e 2123 c.c., nonchè vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria su punto decisivo della controversia, articolano, ex art. 366 bis c.p.c., cit., il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se viola l’art. 3 Cost. (sotto il profilo del principio di ragionevolezza), artt. 36 e 38 Cost., artt. 1453, 2117 e 2123 c.c., la sentenza della Corte di d’appello che, con motivazione insufficiente e/o contradditroria, ha ritenuto insindacabili le scelte delle parti collettive di modificare il preesistente sistema di previdenza integrativa aziendale, incidendo sui diritti acquisiti dei ricorrenti, già pensionati al momento degli accordi”.

Con la quarta censura i ricorrenti principali, nei rispettivi ricorsi, assumendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in riferimento all’art. 1, comma 5, dello Statuto del Fondo pensioni gruppo San Paolo IMI approvato con accordo sindacale del 30 novembre 2008 – rectius 1998, nonchè vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria su punto decisivo della controversia, formulano, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se viola l’art. 1362 c.c., in riferimento all’art. 1, comma 5, dello Statuto del Fondo pensioni gruppo San Paolo IMI approvato con accordo sindacale del 30 novembre 2008 – rectius 1998 – la sentenza di appello che, con motivazione insufficiente e/o contraddittoria, ha ritenuto che la salvaguardia dei diritti individualmente maturati degli iscritti di cui al sistema pensionistico aziendale, prevista dalla norma citata, non comprendesse anche i diritti collegati alla ed prestazione B di cui al preesistente sistema”.

Con il quinto motivo i ricorrenti principali, nei rispettivi ricorsi, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1349, 1453, ed altresì art. 1362 c.c., in riferimento all’accordo sindacale del 7 novembre 1998, nonchè vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria su punto decisivo della controversia, pongono, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se viola gli artt. 1349, 1453 ed altresì l’art. 1362 c.c., in riferimento all’accordo sindacale 7 novembre 1998, la sentenza di appello che, con motivazione insufficiente e/o contraddittoria, ha ritenuto che l’affidamento a dei periti attuariali dell’incarico di determinare le spettanze dei ricorrenti a titolo di prestazione B non costituisse un ipotesi di arbitraggio, ad onta delle chiare espressioni utilizzate dai contraenti, con la conseguente omissione dell’esame della manifesta iniquità e/o erroneità dell’elaborato, alla luce delle critiche formulate nei confronti dei criteri utilizzati dagli attuari”.

Con il primo motivo dei ricorsi incidentali condizionati il Fondo in epigrafe, deducendo violazione dell’art. 182 c.p.c. e art. 1362 c.c., in relazione allo statuto del Fondo, articola, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se costituisca violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. e art. 1362 c.c., in relazione all’art. 41 dello statuto (omissis), ritenere come affermato dalla Corte di appello, che sussista legittimazione passiva del Fondo rispetto alle domande svolte con il ricorso avversario ed dirette ad ottenere il ricalcolo dei c.d. zainetti, liquidati in mera attuazione degli accordi 1998/1999, e dica, conseguentemente, se in base al corretto principio di diritti applicabile al caso di specie vada esclusa la legittimazione del Fondo”.

Con la seconda censura dei ricorsi incidentali il Fondo, prospettando violazione dell’art. 784 c.p.c., in relazione all’intervenuta ripartizione del patrimonio del vecchio Fondo tra attivi e pensionati, formula, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte so costituisca violazione e/o falsa applicazione dell’art. 784 c.p.c., in quanto applicabile in via analogica alla trasformazione del Fondo, ritenere, come affermato dalla Corte di appello, che l’eventuale accoglimento delle domande avversane non incida sulle posizioni degli iscritti estranei al presente giudizio e, conseguentemente, dica se il corretto principio di diritto applicabile al caso di specie che la distribuzione ad attivi e pensionati, a seguito di devoluzione, del patrimonio indiviso del Fondo, costituisca vera e propria divisione, assimilabile a quella della comunione disciplinata dalla norma anzidetta”.

Con il terzo motivo dei ricorsi incidentali il Fondo, denunciando violazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, pone, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se costituisca violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, ritenere, come affermato dalla Corte di appello, che la prestazione pensionistica erogata in un’unica soluzione, in virtù dell’attualizzazione della rendita periodica, sia soggetta a prescrizione decennale e conseguentemente, dica se il corretto principio di diritto applicabile al caso di specie sia invece ritenere che tale prestazione, quale ultima quota del trattamento in essere fino a quel momento, abbia natura periodica e sia quindi soggetta al termine di prescrizione quinquennale”.

Preliminarmente rileva il Collegio che va disattesa l’eccezione, sollevata dal Fondo Pensioni del Gruppo San Paolo IMI di tardività della notifica del ricorso iscritto al n. 27797 del R.G. dell’anno 2009 in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., u.c.. Non vi è infatti alcun riscontro documentale dell’assunto concernente l’avvenuta notifica, nei confronti dei ricorrenti, in data 22 marzo 2009 della sentenza impugnata. Nè il predetto Fondo indica dove tale riscontro – ossia l’avvenuta notifica della sentenza impugnata – risulterebbe rintracciabile nelle carte processuali.

Tanto premesso rileva la Coree che i ricorsi principali, i cui motivi d’impugnazione fanno tutti riferimento, direttamente o indirettamente, ad una determinata interpretazione delle norme contrattuali che si assume corretta, contrastante con l’interpretazione, ritenuta errata, data dal giudice di merito, sono inammissibili a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5.

Invero, questa Corte ha ritenuto (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. 23 settembre 2009 n. 20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161) che il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d’inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, “postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nei processo è rintracciabile”. La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, ha chiarito inoltre questa Corte, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest’ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità.

Applicando tali principi, che il Collegio in questa sede intende ribadire, al caso di specie emerge che non risulta specificata in quale sede processuale sono rinvenibili, i documenti e i contratti o accordi collettivi su i quali i ricorsi si fondano ed in particolare, tra l’altro, lo Statuto dell’Ente previdenziale San Paolo approvato con accordo collettivo 14 giugno 1984, lo Statuto del Fondo pensioni gruppo San Paolo IMI approvato con accordo sindacale del 30 novembre 1998 e l’accordo sindacale 7 novembre 1998.

E’ pur vero che in calce al ricorso iscritto al n. 27797 del 2009 del R.G. viene riportato un elenco di documenti che sarebbero stati depositati unitamente al ricorso iscritto al n. 12694 dell’anno 2009 del R.G.; ma è altrettanto vero che unitamente a tale ultimo ricorso non risultano depositati i richiamati documenti nè in siffatto ricorso vi è alcuna specifica indicazione della sede processuale in cui tali documenti sarebbero rinvenibili.

Nè l’eventuale presenza dei documenti in parola nei fascicoli di parte o di quelli d’ufficio del giudizio del merito potrebbe sanare l’inosservanza della prescrizione di cui al richiamato art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che siffatta prescrizione (Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 cit. come ribadito anche da Cass. S.U. 23 ottobre 2010 n. 20075) va correlata a quella ulteriore, sancita a pena d’improcedibilità, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che deve ritenersi soddisfatta “qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile”. Specificazioni, queste, come sottolineato, del tutto carenti nel caso in esame.

I ricorsi principali di conseguenza vanno dichiarati inammissibili.

L’esame dei ricorsi incidentali rimane assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti principali sostanzialmente soccombenti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili quelli principali e dichiara assorbiti quelli incidentali. Condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro, per esborsi, oltre Euro 9.000,00 per onorario, ed oltre spese, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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