Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4530 del 22/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27495/2015 proposto da:

CINESETTE SRL, in persona del suo amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio

dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NATALIA PAOLETTI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2262/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/03/2015, depositata il 16/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato preliminarmente che non può essere accolta l’istanza di rinvio depositata dalla difesa della ricorrente, perchè è impugnato un avviso di accertamento e non una cartella di pagamento, non essendo quindi applicabile il D.L. n. 193 del 2016, che comunque non prevede alcuna forma di sospensione dei procedimenti in corso;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 17 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da Cinesette srl avverso la sentenza n. 530/22/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRES, IRAP 2008. La CTR in particolare osservava che la pretesa fiscale trovasse fondamento nella assoggettabilità del reddito degli immobili di interesse storico o artistico all’ordinario regime di tassazione del reddito di impresa, qualora, come nel caso di specie, si trattasse di “immobili strumentali”, non essendo dunque applicabile lo speciale regime tributario di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un unico motivo.

Resiste con contro ricorso l’Agenzia delle Entrate.

Considerato che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, in buona sostanza asserendone l’applicabilità illimitata a qualsiasi tipologia immobiliare, purchè appunto di “interesse storico artistico”.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In tema di imposte sui redditi, il beneficio introdotto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, concerne la determinazione del solo reddito fondiario, sicchè non si applica agli immobili d’interesse storico ed artistico strumentali all’esercizio di attività d’impresa in quanto la natura di tale agevolazione integra un risparmio d’imposta (e, dunque, un reddito per il contribuente) e si giustifica perchè correlata ad un pregiudizio di analoga natura (ossia, un esborso), mentre nell’esercizio dell’attività d’impresa i costi relativi ai suddetti beni sono deducibili e, quindi, si traducono in un vantaggio” (tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 7615 del 02/04/2014, Rv. 630012 e da ultimo, Sez. 5, n. 18921 del 2015).

essendo la sentenza impugnata pienamente conforme a tale consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione all’Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 8.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA