Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4530 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 21/02/2020), n.4530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11252-2018 proposto da:

C.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

EDOARDO BONASERA;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI DELL’IDENTITA’ SICILIANA, (OMISSIS),

in persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 110/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 03/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 404/2018, depositata il 3/3/2018, ha respinto la domanda di C. di determinazione dell’indennità aggiuntiva d’esproprio, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42, spettante ad esso quale affittuario in relazione ai fondi espropriati alla società C.A.M. srl, con decreto di esproprio del 29/6/2012, nell’ambito di un piano di “Recupero e conservazione della (OMISSIS)”. Il C. assumeva che, con contratto dell’8/3/1999, egli aveva preso in affitto il fondo di proprietà della società, succedendo al precedente affittuario, il di lui padre C.V..

In particolare, la Corte territoriale rilevava che non risultava provata la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della chiesta indennità aggiuntiva, in quanto: 1) non emergeva la perdurante vigenza del contratto di affitto del 1999, registrato, alla data di immissione in possesso dei fondi, nell’ambito della procedura di esproprio, il 5/3/2007, in quanto, pur essendo previsto in contratto l’automatico rinnovo annuale, nessuna comunicazione in tal senso era stata fatta all’autorità espropriante, in sede di avvio della procedura, nel 2006, dallo stesso C., che, all’epoca, era ancora amministratore unico della CAM (carica nella quale era poi subentrato, nel gennaio 2007, il padre, C.V.; 2) la nota trasmessa dal medesimo nella qualit�, il 21/9/2006 “non menzionava affatto l’esistenza di un contratto di affitto, ma reclamava l’indennizzo, non meglio specificato, solo in qualità di imprenditore agricolo a titolo principale”; 3) nel verbale di immissione in possesso del 2007, sebbene la società espropriata fosse stata invitata a fare intervenire anche i titolari di diritti reali o personali sul bene, nessuno era comparso in tale veste, nè il legale rappresentante aveva reso dichiarazioni sul punto; 4) nell’atto notorio del 14/9/2010, rilasciato in occasione dell’accettazione, da parte della società, dell’indennità definitiva di esproprio, il legale rappresentante della stessa, C.V., aveva dichiarato “l’assenza di diritti di terzi sui terreni”; 5) nessuna prova era stata offerta in ordine al pagamento di un canone di affitto previsto dal contratto, essendosi limitato il C.U. a chiedere una consulenza tecnica ai fini della determinazione del quantum spettantegli.

Avverso la suddetta sentenza, C.U. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, nei confronti dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (che resiste con controricorso),

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti, con fissazione dell’adunanza camerale per il 10 gennaio 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., nonchè la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42, per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente ammissibili presunzioni, sulla base di elementi non gravi, precisi e concordanti; in particolare, lamenta il ricorrente che, se il giudice avesse fatto buon governo del potere di valutazione delle prove non legali, sarebbe giunto ad una diversa ricostruzione della quaestio facti ed avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva suddetta (in particolare, sulla base dei seguenti elementi offerti: l’essere il contratto di affitto di durata annuale, rinnovabile tacitamente per uguale periodo, in mancanza di disdetta; l’avere egli, imprenditore agricolo a titolo principale, nella nota del 21/9/2006, riprodotta integralmente in ricorso, inviata alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Enna, oltre a richiedere la liquidazione dell’indennità di esproprio alla società, quale legale rappresentante, all’epoca – e dal 2005 come indicato in ricorso -, della stessa, espressamente comunicato anche la propria qualità di affittuario, con qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai fini dell’indennità dovute per legge, dichiarando di esercitare “la conduzione agricola dei terreni medesimi”, comunicazione reiterata nelle successive note del 24/2/2010 e del 22/3/2011, non riprodotte in ricorso nel loro contenuto), non rivestendo invece le circostanze evidenziate dal giudice il carattere di presunzioni gravi, precise e concordanti (nè la nota del 21/9/2006, per quanto sopra riferito sul suo corretto contenuto, nè l’atto notorio del 14/9/2010, perchè in esso la società CAM si era limitata ad escludere l’esistenza sul bene espropriato di “trascrizioni ed iscrizioni di diritti o di azioni di terzi”, non anche l’assenza di altri diritti personali di godimento non suscettibili di trascrizione sui terreni, nè il comportamento tenuto dal legale rappresentante della società in sede di immissione in possesso, nè la mancata partecipazione di esso fittavolo all’immissione in possesso dell’espropriante, nè la mancata dimostrazione del pagamento di un canone).

2. La censura è inammissibile.

Questa Corte ha più volte ribadito che il principio del libero convincimento di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del Giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, censurabile nei soli limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente (Cass. n. 23940/2017; Cass. 11892/2016; Cass. 15107/2013; Cass.190642006; Cass. 2707/2004), essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. Corte cass. S.U. 13045/1997; Cass.5024/2012; Cass. 91/2014).

Sempre questa Corte (cass. 27000/2016; Cass. 1229/2019) ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Non è quindi condivisibile il diverso principio esposto in ricorso secondo cui il “salvo che la legge disponga altrimenti”, di cui al comma 1 del 116, consenta al giudice di legittimità di sottoporre a revisione la valutazione del giudice di merito circa la gravità degli indizi indicati in motivazione.

Analogamente, non è ammissibile la denunzia di falsa applicazione della norma sostanziale (art. 42 T.U.E.), basata su una erronea ricognizione della situazione di fatto, in quanto la denuncia della falsa applicazione della norma presuppone che non sia in discussione l’accertamento degli elementi di fatto in relazione al quale si deve decidere della interpretazione della norma (Cass. n. 26874/2018).

In tema poi di prova presuntiva e di applicazione dell’art. 2729 c.c., secondo orientamento di questo giudice di legittimità (Cass. 2944/1978), il giudice di merito, nella valutazione degli elementi indiziari e presuntivi posti a base del suo convincimento, esercita un potere discrezionale consistente nella scelta degli elementi ritenuti più attendibili e nella valutazione della loro gravita e concludenza, cosicchè nella formazione di tale suo convincimento egli non incontra altro limite che l’esigenza di applicare i principi operativi nella materia delle presunzioni, deducendo univocamente il fatto ignoto dai fatti noti attraverso un procedimento logico fondato sul criterio dell’id quod plerumque accidit, e tale apprezzamento dei fatti, se correttamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.

Sempre, in tema di prova per presunzioni, si è affermato che è censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (conf. Cass. 9059/2018; Cass. 10973/2017).

Resta dunque fermo il principio per cui è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. 1216/2006; Cass. 15219/2007; Cass. 656/2014; Cass. 1792/2017, che ha affermato come il risultato dell’accertamento in merito alla valida prova presuntiva, se adeguatamente e coerentemente motivato, “si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante”; Cass. 19987/2018; Cass. 1234/2019, ove si è ribadito che il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ora, tanto precisato, nella specie, la Corte d’appello ha motivatamente valorizzato, nel loro insieme, specifici elementi di fatto (essenzialmente: l’assenza di comunicazioni all’Ente espropriante in relazione all’esistenza di diritti personali di terzi, in sede di immissione in possesso del bene espropriato e nell’atto notorio del 2010, rilasciato dalla società al momento dell’accettazione dell’indennità definitiva di esproprio, l’assenza di prova di un pagamento effettivo del canone pattuito nel contratto del 1999, la richiesta, in sede di nota trasmessa il 21/9/2006, dal C.U., quale legale rappresentante della società CAM, proprietaria del bene, di un “indennizzo, non meglio specificato, solo in qualità di imprenditore agricolo a titolo principale”, nella conduzione agricola del fondo), cosicchè il relativo apprezzamento di merito risulta incensurabile in sede di legittimità.

Nè il ricorrente indica alcun fatto decisivo il cui esame sia stato omesso, bensì propone inammissibilmente una diversa lettura di una prova documentale (lettera del 21/9/2006) rispetto a quella, non implausibile, esposta nella sentenza impugnata, diversa lettura che, peraltro, attenendo ad uno solo degli elementi indiziari complessivamente valutati dal giudice di merito, non sarebbe comunque idonea di per sè ad invalidare tale valutazione complessiva.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 159/o, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA