Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 453 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. II, 13/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 13/01/2010), n.453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18455-2008 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONATELLLO 23, presso lo studio dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FUSCO FILIPPO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo studio dell’avvocato

GUGLIOTTA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FORGANNI

GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1454/08 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 05/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Piergiorgio Villa (per delega avv.

Filippo Fusco) che si riporta ai motivi del ricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 10 luglio 2008, D.A. impugna il provvedimento reso il 5 giugno 2008 dalla Corte d’appello di Messina, sul reclamo proposto ex art. 739 c.p.c. avverso un decreto del tribunale locale di rigetto del ricorso proposto da L.G. per la revoca del D. dalla carica di amministratore di un condominio. Il tribunale, nel respingere il reclamo sul merito della controversia, aveva liquidato in favore dell’amministratore D. le spese del procedimento. La Corte d’appello ha accollo il reclamo del L. con riferimento a detta liquidazione, revocando la statuizione resa dal tribunale in favore del D..

Il ricorrente denuncia, formulando apposito quesito, violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, per avere la Corte negato nella fattispecie l’applicabilità della normativa in tema di spese del procedimento, con la liquidazione a carico del soccombente.

L. resiste con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è manifestamente fondato; a tale affermazione non osta il contrario avviso esposto nella relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., che non costituisce una “pre-decisione”, condizionata all’approvazione del Collegio – nè ha efficacia vincolante (Cass. 18763/07); pertanto il Collegio resta libero di assumere decisione di segno opposto (SU 7433/09; 8999/03).

La più recente giurisprudenza di questa Corte con sentenza 14742/06 ha ritenuto che “l’art. 91 cod. proc. civ., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento,e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo;

pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell’amministratore di condominio”. A questo orientamento, ribadito da Cass. 19979/08 con riferimento ad altro procedimento, il Collegio ritiene di conformarsi. L’ordinanza impugnata, che lo ha contraddetto, va quindi cassata, in accoglimento del ricorso.

La causa deve essere rinviata per nuovo esame al giudice di merito, che in sede di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Messina, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA