Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 453 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. III, 11/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 11/01/2011), n.453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASAFFARI AGENZIA IMMOBILIARE S.A.S. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico F.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE G MAZZINI 157, presso lo studio dell’avvocato MAGARO’

BIANCA, rappresentata e difesa dall’avvocato BARATTA ROBERTO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.I., CA.FR. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1965/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 24/02/2005, depositata il

05/05/2005 R.G.N. 9587/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato COGGIATTI CLAUDIO (per delega dell’Avv. BARATTA

ROBERTO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con l’inammissibilita’ o il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello, notificato il 24.10.02, la Casaffari s.a.s.

Agenzia Immobiliare chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di Latina, che aveva dichiarato valido il contratto di mediazione sottoscritto da Ca.Fr. il (OMISSIS) e rigettato la domanda della Casaffari di condanna dei convenuti Ca.Fr. e C. I. al pagamento della somma di L. 30.000.000, oltre IVA, a titolo di provvigione, nonche’ la domanda riconvenzionale di risarcimento danni.

Gli appellati resistevano al gravame e con sentenza depositata il 5.5.05 la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Casaffari, con un solo motivo, mentre nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dagli intimati Ca. e C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362, 1366 e 1381 c.c., avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che la C. fosse estranea alla vicenda contrattuale con la conseguente inefficacia del contratto di mediazione immobiliare.

La censura non e’ fondata.

Ed invero, premesso che l’apprezzamento del contenuto e della portata delle convenzioni rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, al quale in materia e’ fatto solo obbligo di attenersi alle regole di ermeneutica dettate dall’art. 1362 c.c. e segg. e di dare adeguata giustificazione del proprio convincimento, si rileva che nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente ricostruito la comune intenzione delle parti contraenti, che costituisce in concreto la legge del contratto, escludendo – con un processo logico interpretativo condotto in piena conformita’ di quelle norme ermeneutiche – che il contratto de quo potesse ritenersi validamente concluso in quanto stipulato anche in favore di C.I., coniuge del Ca. e comproprietaria dell’immobile oggetto del contratto.

La sentenza ha, infatti, evidenziato come dal contratto prodotto in atti fosse emerso che l’incarico di vendita dell’intero immobile, di cui il Ca. aveva dichiarato peraltro di essere solo “comproprietario”, fosse stato dato da lui soltanto alla Casaffari e come non fosse invece risultato alcun elemento che potesse far ritenere come sussistente una volonta’ del Ca. medesimo di assumere, con il contratto stesso, l’obbligazione oltre che in proprio anche in nome e per conto della propria consorte, anch’essa comproprietaria dell’immobile in questione.

Tanto piu’, in quanto dalle prove testimoniali era altresi’ emerso che la C. fosse contraria alla vendita dell’immobile.

Assolutamente corretta risulta, dunque, la conclusione secondo cui il contratto di mediazione, nel quale era stata manifestata la volonta’ di vendere l’intero immobile, non si era validamente concluso per la mancata sottoscrizione da parte della Ci., comproprietaria del medesimo.

In definitiva, poiche’ l’interpretazione del contratto rientra, come gia’ detto, nei poteri insindacabili del giudice di merito, siccome involgente un apprezzamento di fatto, ed essa risulta nel caso di specie giustificata e sorretta da una logica ed esauriente motivazione, che non ha violato le norme stabilite al riguardo dalla legge, il ricorso non puo’ che essere rigettato.

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione degli intimati Ca. e C..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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