Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4529 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4529 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 4299-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

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SPANU ANGELA RITA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’ avvocato
GIOVANNI CHERCHI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/02/2018

avverso la sentenza n. 78/2011 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata
il 02/02/2011 R.G.N. 281/2010;

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Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

4299-12 r.g. / ad.za 27 sett. 2017

ORDINANZA
LA CORTE visti gli atti e sentito il consigliere relatore OSSERVA
Con ricorso per cassazione POSTE ITALIANE S.p.a. ha impugnato (il 2 febbraio 2012, notifica
perfezionata il successivo giorno 9) la sentenza n. 78/2 – 23 febbraio 2011, pronunciata dalla
Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, che confermava l’accoglimento della
domanda di accertamento di nullità, parziale, limitatamente al termine finale apposto al contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato dal 4 febbraio al 31 marzo 2002,

Angela Rita, dell’indennizzo di cui all’art. 32 L. n. 183/2010, nella misura di due mensilità e
mezzo, oltre che alle spese relative al secondo grado del giudizio.
La SPANU ha resistito all’impugnazione avversaria con controricorso del 20-27 marzo 20012
(procura speciale a margine dell’atto, conferita all’avv. Giovanni Cherchi da Sassari, con domicilio
ivi eletto).
La Corte di Appello, esclusa l’eccepita risoluzione contrattuale per mutuo consenso e ritenuto
che il rapporto era esclusivamente soggetto alla disciplina di cui al dl.vo n. 368/2001, tenuto
conto pure della disciplina transitoria ex art. 11 dello stesso decreto in relazione al contratto
collettivo (2001, art. 25) operante soltanto fino al 31-12-2001, perciò non applicabile nella specie
con riferimento al rapporto costituitosi nel febbraio 2002, tuttavia ha ritenuto che l’onere di
specificazione previsto dalla legge non potesse considerarsi assolto con il semplice rinvio agli
accordi sindacali stipulati in sede di contrattazione collettiva, poiché la peculiarità della
riorganizzazione della società non esimeva quest’ultima dal completare i singoli contratti con
elementi individualizzati rispetto alle generiche previsioni di legge o a declaratorie della
contrattazione collettiva.
Motivi di ricorso per cassazione per la società POSTE ITALIANE:
1 0 , ex art. 360 n. 3 c.p.c. – erronea motivazione in ordine agli artt. 1372, 1175, 1375, 2697,
1427 e 1431 c.p.c., nonché 100 c.p.c. – con riferimento alla ritenuta esclusione del mutuo
consenso, avuto riguardo alla prolungata inerzia della SPANU, protrattasi per quattro anni, visto
che la SPANU aveva contestato la legittimità del termine apposto al contratto soltanto dall’aprile

condannando però la convenuta società al pagamento, in favore dell’attrice – appellata, SPANU

2006 e che comunque la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione risaliva al luglio
dell’anno 2004. Nella specie doveva ritenersi che l’attrice nulla aveva provato circa un proprio
interesse alla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sicché doveva
presumersi che gli anni trascorsi dalla cessazione del rapporto rappresentassero quel quid pluris
che conferiva al silenzio la valenza di espressione dell’adesione del lavoratore alla volontà
datoriale. Il lungo lasso di tempo trascorso tra il verificarsi dei fatti oggetto di causa e la
proposizione del ricorso introduttivo dl giudizio indubbiamente sottendeva la carenza nell’azione
proposta di quel requisito di accoglibilità della domanda integrato dall’interesse ad agire ex art.
100 c.p.c.;
20 ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del decreto legislativo
n. 368/ 2001, 12 delle preleggi, nonché 1362 e ss. 1325 e ss. c.c.. Erroneamente la Corte di
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FIX; – . —– –

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Appello aveva ritenuto la genericità delle causali indicate nei contratti dì assunzione a tempo
determinato in esame, stipulati per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di
carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione … nonché con riferimento
all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17 – 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11
gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002. La pronuncia di merito impugnata era comunque in
contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, come da citati precedenti. Inoltre, l’esistenza
dei suddetti accordi intercorsi tra la società ricorrente e le organizzazioni sindacali più

art. 1 subordinava la legittimità del ricorso all’assunzione a tempo determinato;
VISTA la requisitoria datata 28 aprile – due maggio 2017 con la quale il Pubblico Ministero in
sede, in relazione alla adunanza fissata per il 24 maggio 2017, ha chiesto di trasmettere gli atti
al primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, con riferimento
alla sola questione del mutuo consenso;
VISTO che per l’udienza camerale del 24 maggio soltanto parte ricorrente ha depositato memoria
illustrativa;
RICHIAMATA altresì la precedente ordinanza interlocutoria del 24 maggio 2017, con la quale il
collegio -preso atto che l’avviso per l’adunanza risultava comunicato alla parte controricorrente
in cancelleria, a seguito della cancellazione -nel gennaio 2014- dall’albo degli avvocati
cassazionisti dell’avv. Giovanni CHERCHI- disponeva il rinnovo della comunicazione alla parte
personalmente per l’adunanza camerale, quindi rifissata per il giorno 27 settembre 2017;
VISTO che tale ordinanza risulta quindi notificata alla sig.ra SPANU Angela Rita (n. a Sassari il
22-08-1967) e residente in OSSI (Ss) alla via Litterai 57 a mezzo posta il 12 giugno 2017;
che nessuna memoria tuttavia risulta in seguito depositata per la controricorrente in vista della
nuova adunanza, per la quale, d’altro canto, nuovo e tempestivo avviso è stato pure debitamente
comunicato alla società ricorrente;

CONSIDERATO pertanto
che risulta assicurato il contraddittorio tra le parti in relazione all’adunanza rifissata per il giorno
27-09-2017;
che appaiono manifestamente inconferenti ed infondate le censure di cui al primo motivo di
ricorso, dovendosi preliminarmente escludere l’ipotizzato difetto ad agire della lavoratrice, per
contro ritualmente manifestato in relazione alle pretese azionate dalla medesima prima con la
richiesta del tentativo di conciliazione e poi con l’instaurazione del contenzioso con apposito
ricorso ex art. 414 c.p.c.;
che, inoltre, il mutuo consenso correttamente è stato escluso nella specie, in aderenza alla
prevalente giurisprudenza di questa Corte, accertandosi l’insussistenza di univoci elementi da
cui poter desumere l’asserito scioglimento consensuale del rapporto di lavoro, risultando in
proposito del tutto insufficiente il mero decorso del tempo (Cass. v. tra le altre Cass. Sez. 6 L, ordinanza n. 16932 del 04/08/2011, secondo cui nel giudizio instaurato ai fini del
riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul

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rappresentative sul piano nazionale fornivano la prova dell’esistenza di quel esigenze, cui il cit.

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presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché
possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia
accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a
termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni
rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi
di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità

2011, Sez. lav. sentenza n. 1780 del 28/01/2014 e numerose altre successive di segno analogo.
Grava, inoltre -ancora secondo Cass. n. 16932 cit.-, sul datore di lavoro, che eccepisca la
risoluzione per mutuo consenso dei contratti succedutisi nel tempo, l’onere di provare le
circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre
definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro. Conforme Cass. n. 17070 del 2002);
che invece appaiono fondate le censure svolte con il secondo motivo di ricorso nei seguenti
termini;
che, invero, quanto alla motivazione delle ragioni indicate nel contratto di lavoro a tempo
determinato, premessa la legittimità dell’apposizione del termine in virtù di una doppia causale
(come questa Corte ha ripetutamente statuito – v. tra le altre Cass. n. 16347 del 04/05
– 04/08/2016, 9913/14 e 16396/08) ove fra le due non sussista un’incompatibilità o
un’intrinseca contraddittorietà, in base alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.,
tra varie, Cass. 12.8.15 n. 16770; Cass. 6.8.15 n. 16519; Cass. 2.5.11 n. 9602; Cass. 26.1.2010
n. 1576, relative a controversie concernenti contratti di lavoro a termine stipulati da Poste
Italiane S.p.A. per ragioni di carattere sostitutivo), vale il principio di diritto, cui va data
continuità, in forza del quale in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni
di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con
cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del Digs. n. 368 del
2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di
assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e
l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Ne deriva che nelle situazioni aziendali
complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione
produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi
legittima ove l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad
assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di
elementi ulteriori (quali ad esempio l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione
lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del
posto di lavoro), che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché
non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza
effettiva del prospettato presupposto di legge;

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I

se non sussistono vizi logici o errori di diritto. Conformi: Cass. nn. 23319 del 2010, 5887 del

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che, d’altro canto, quanto alla specificità richiesta dal dl. vo n. 368/2001 (v. Cass. lav. n. 2279
– 01/02/2010), il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle
“specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso
stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia
(cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005,
in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a
dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative

generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la
veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificablità delle stesse nel corso del rapporto; tale
specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per
relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti (nella specie, quindi, veniva cassata con
rinvio la sentenza di merito, che – in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle
Poste Italiane S.p.A. con contratto a termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di
verificare la sussistenza delle “specificate ragioni” dell’assunzione, la rilevanza degli accordi
collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale. In senso conforme sul punto, v. tra le varie
Cass. lav. n. 10033 del 27/04/2010, n. 16303 del 12/07/2010, n. 8286 del 25/05/2012 e n.
343 del 13/01/2015, nonché ancora più recentemente n. 12106 del 23/03 – 13/06/2016);
che pertanto l’impugnata sentenza va in parte qua cassata con rinvio alla Corte di merito, perché
alla luce dei richiamati principi di diritto accerti in punto di fatto e nello specifico, con conseguente
eventuale ammissione delle occorrenti prove testimoniali, la sussistenza delle ragioni menzionate
nel contratto a termine in questione.

P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa, quindi,
l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolti e rinvia, anche per le spese di questo
giudizio, alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione.

essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in

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