Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4529 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA I.

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO ENNIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE ANGELIS DOMENICO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 05/03/2009, R.G.N. 655/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato Maria Grazia PICCIANO per delega MAZZOCCO Ennio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.M.G. chiese e ottenne dal Tribunale di Campobasso, nei confronti Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenutele in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del loro versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 (O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

Il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione svolta dalla parte ingiunta (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa di riferimento ai soli datori di lavoro privati).

La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza in data 20.2 – 5.3.2009, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Amministrazione e ritenendo l’applicabilità alla fattispecie della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, revocò il decreto ingiuntivo opposto e rigettò nel merito la pretesa azionata.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, G.M.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006; della L. n. 225 del 1992, art. 5; della L. n. 286 del 2002, art. 4 e del O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, assumendo che:

– l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002 è stata emessa anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica;

– doveva ritenersi la portata innovativa del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, trattandosi di norma abrogativa del beneficio per i datori di lavoro pubblici e per i dipendenti pubblici e privati;

– ove di natura interpretativa, il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006 non intacca la posizione dei dipendenti.

2. La L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 2, prevede che “Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 deliberazione dello stato di emergenza, si provvede … anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”.

Il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, stabilisce che “La L. 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”.

L’OPCM n. 3253/2002, all’art. 7, comma 1, stabilisce che “Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell’8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra”; i suddetti termini sono stati poi prorogati dalle OOPCM nn. 3279/2003, 3300/2003 e 3308/2003.

La ridetta OPCM n. 3253/2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992 “Visto la L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5”); nel preambolo viene altresì richiamato anche il di n. 245/02, con significativo riferimento, “in particolare” all’art. 2, comma 2, “con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile”. Pertanto deve convenirsi che anche l’OPCM n. 3253/2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006.

Ne discende la sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza e la non concludenza del rilievo secondo cui l’ordinanza in parola era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002.

Il predetto D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva.

Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell’art. 7, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai “versamenti” – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e alla ratio della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.

La norma di interpretazione autentica è stata inoltre ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr Corte Cost., sentenza n. 325/2008), la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, posto che questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone.

Atteso pertanto che il O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, va interpretato alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convErtito in L. n. 290 del 2006 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, deve riconoscersi l’infondatezza del motivo nei distinti profili in cui si articola.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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