Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4529 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. I, 24/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 24/02/2010), n.4529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26630/2004 proposto da:

B.A. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di erede di

B.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 2,

presso l’avvocato BLASI PAOLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MANCUSI UGO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato MATARAZZI CATELLO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5171/2 003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato P. BLASI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’integrazione del

contraddittorio nei confronti di B.M.L., rigetto

del ricorso e condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 novembre 1996 i sigg. B.A. e B.M.L. convenivano dinanzi alla Corte d’appello di Roma il comune di Roma per ottenere l’indennità di occupazione e di espropriazione di un complesso di aree site in (OMISSIS), loro espropriate con vari provvedimenti emessi nel periodo 1974 – 1979.

Costituitosi ritualmente, il comune di Roma chiedeva il rigetto dalla domanda.

Nel corso dell’istruttoria era esperita consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza 9 dicembre 2003 la Corte d’appello di Roma, ritenuta la carenza di legittimazione passiva del comune di Roma, giacchè la procedura d’espropriazione era stata curata da vari consorzi e cooperative cui il comune aveva assegnato le aree prima dell’entrata in vigore della L. n. 865 del 1971, rigettava la domanda, con compensazione delle spese processuali.

Avverso la sentenza, non notificata, il sig. B.A., anche quale erede di B.M.L., proponeva ricorso per cassazione, notificato il 25 novembre 2004 ed illustrato con successiva memoria; deducendo, con unico motivo, la violazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 35, 36, 60 e 64, (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e della L. 18 aprile 1962, n. 167, artt. 10 e 11, (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare), nonchè la carenza di motivazione nell’affermazione della legittimazione passiva delle cooperative, che invece non avevano esercitato un potere autonomo di esproprio, nè avevano acquisito l’area oggetto del procedimento di espropriazione prima della data di entrata in vigore della L. n. 865 del 1971, agendo sempre su delega del comune, unico ente espropriante e come tale titolare passivo delle conseguenti obbligazioni indennitarie.

Resisteva con controricorso il comune di Roma, che con successiva memoria per la nomina di nuovo difensore dichiarava di accettare la rinunzia agli atti del giudizio ex art. 390 c.p.c., notificata dai ricorrenti in data 19 marzo 2008.

All’udienza del 17 novembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore del B. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere disattesa, in via preliminare di rito, l’istanza di integrazione del contraddittorio, formulata in udienza dal Procuratore generale, nei confronti di B.M.L., originaria attrice, il cui decesso, dichiarato in premessa del ricorso, non sarebbe, però, documentato in atti. Il carattere incontroverso dell’allegazione rende superflua la produzione del certificato di morte da parte del ricorrente – che ha proposto l’impugnazione anche jure hereditario, ex art. 110 c.p.c., – e a fortiori inammissibile l’integrazione del contraddittorio.

La predetta statuizione non si pone in contrasto con il principio di diritto enunciato da Cass., sez. unite, (regolamento di giurisdizione) 25 febbraio 2009, n.4468, nonostante il tenore apparentemente contrario della massima, secondo cui è rilevabile d’ufficio la carenza di prova della legitimatio ad causam dell’asserito erede: non solo perchè, in tale fattispecie, la circostanza non era data per pacifica dalla controparte (che, quale ricorrente, avrebbe anzi avuto l’interesse a confermarla, per evitare la dichiarazione di nullità della notifica del suo ricorso), ma anche e soprattutto perchè, nel caso qui in esame, il B. non ha acquistato ex novo la legittimazione ad impugnare, ex art. 110 c.p.c., essendo ab initio parte opponente all’indennità di espropriazione, insieme con B.M.L.. Oltre al rilievo che l’identico cognome vale a suffragare il rapporto parentale giustificativo della qualità di erede. Circostanze, entrambe, che differenziano il presente caso anche dalla fattispecie esaminata da Cass., sez. 2^, 18 settembre 2009, n.20255, che ha aderito al principio in precedenza enunciato dalle sezioni unite.

Ancora in via pregiudiziale, è pure infondata l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal comune di Roma con la memoria di nomina del nuovo difensore.

Al riguardo, è assorbente l’accertamento della nullità della stessa nomina, perchè la procura speciale non è stata rilasciata a margine o in calce al controricorso, bensì in altro atto – denominato memoria, ma che in realtà è privo di alcun contenuto argomentativo, riducendosi alla pura e semplice designazione del nuovo difensore – non contemplato nell’elenco tassativo di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3. Pertanto, essa doveva essere rilasciata nella forma prevista dal comma 2, della norma, e cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata (Cass., sez. 3^, 9 aprile 2009, n. 8708; Cass., sez. 2^, 1 aprile 1999, n. 3121). Per completezza d’analisi, si osserva come non sia stata neppure prodotta la citata rinunzia, di cui il B. contesta peraltro l’efficacia, perchè condizionata al tempestivo pagamento dell’indennità, che assume invece avvenuto oltre il termine pattuito.

Con l’unico motivo di censura il ricorrente deduce la violazione di legge e fa carenza di motivazione nell’esclusione della legittimazione passiva del comune di Roma.

Il motivo è infondato.

La regola enunciata alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, secondo cui le aree comprese nei piani approvati a norma dalla L. 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi e l’eventuale delega agli enti ed istituti incaricati dell’attuazione dei programmi per procedere direttamente all’acquisizione delle stesse in nome e per conto dei comuni e d’intesa con questi ultimi (art. 60, legge cit.) non muta il soggetto attivo del rapporto espropriativo (con la conseguenza che unico titolare delle obbligazioni e legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima resta il comune) soffre un’eccezione laddove le aree in questione siano state assegnate a cooperative ed acquisite per finalità di edilizia popolare ed economica in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 865 del 1971. In questo senso, l’art. 36 di detta legge espressamente stabilisce l’inapplicabilità del precedente art. 35; onde, la legittimazione passiva nelle opposizioni alla stima compete alle medesime cooperative esproprianti (Cass., sez. 1^, 11 aprile 1996, n. 3415). Nella specie, è decisivo il rilievo che il decreto di esproprio – la cui legittimità non è stata, a suo tempo contestata da chi poteva avervi interesse – ha trasferito alla cooperativa in nome proprio (e non quale delegata del Comune) la proprietà dei suoli in contestazione (Cass., sez. 1^, 9 dicembre 1998, n. 12.391).

La sentenza impugnata, premesso l’onere a carico degli attori di provare la legittimazione passiva del comune di Roma, ha accertato, su base documentale, che le aree risultavano assegnate alle cooperative ed ai consorzi di cooperativa prima dell’entrata in vigore della L. n. 865 del 1971, e che non erano state prodotte le certificazioni relative alle trascrizione degli espropri; mentre, erano indicati come soggetti esproprianti, nei relativi provvedimenti, le cooperative e i consorzi, e non il comune di Roma. Su tale base ha concluso per la carenza di legittimazione passiva del comune convenuto.

Non vi sono errori di diritto nella predetta statuizione, che applica, come detto, principi giurisprudenziali già affermati. Le contrarie argomentazioni difensive tendono, sostanzialmente, ad una diversa interpretazione degli atti, avente natura di merito e, come tale, inammissibile in questa sede: mirando a negare, in punto di fatto, che l’acquisizione delle aree sia avvenuta dopo la legge citata, senza, peraltro, contestare, che beneficiane delle espropriazioni siano state esclusivamente le cooperative.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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