Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4529 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2069/2015 proposto da:

T.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 88, Piano 5, int. 16, presso lo studio dell’avvocato

GENOVEFFA STANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO

ROBERTO CHIUSOLO, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1210/05/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 28/04/2014, depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

letta la memoria depositata dalla ricorrente;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 28 aprile 2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 99/17/11 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso proposto da T.M.L. contro gli avvisi di accertamento IRPEF 2005/2007. La CTR in particolare osservava anzitutto che la giurisprudenza di legittimità, cui intendeva adeguarsi, aveva sancito che ai fini dell’accertamento “redditometrico” la legge non prevedeva la necessità che le annualità fiscali oggetto del medesimo fossero consecutive; in secondo luogo che la contribuente non aveva adeguatamente controprovato a fronte della presunzione juris tantum basante gli atti impositivi impugnati.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e segg., con particolare riguardo al giudizio sull’assolvimento del proprio onere contro probatorio a contrasto degli accertamenti “redditometrici” in esame.

La censura risulta è inammissibile e comunque infondata.

Per un verso infatti nello sviluppo della medesima si critica la sentenza impugnata in ordine alle valutazioni date al materiale contro probatorio che era stato offerto da essa contribuente, ma ciò contrasta con il principio di diritto consolidato che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, da ultimo v. Sez. 5, n. 26610 del 2015).

Peraltro la sentenza impugnata risulta conforme all’ulteriore arresto consolidato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” (Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014, Rv. 633514).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo controverso, sostanzialmente riproponendo le argomentazioni di cui al primo motivo quali illustrative di un vizio motivazionale della sentenza della CTR.

La censura è infondata.

Come detto, il giudice di appello, pur con motivazione sintetica, ha espresso un giudizio sull’assolvimento (mancato) dell’onere contro probatorio della contribuente, che quindi, nei limiti attualmente ristretti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato, non può essere ulteriormente sindacato in questa sede di legittimità.

Le argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva della ricorrente non inficiano le superiori considerazioni.

Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente condannata alle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo secondo generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia fiscale controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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