Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4529 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13443-2018 proposto da:

R.V., in proprio e quale titolare della ditta P.V.I.

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TECNICO ELETTROMECCANICO, elettivamente domiciliato in ROMA, al

viale BEETHOVEN 52, presso lo studio dell’avvocato RITA IMBRIOSCIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO POLITO, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PHOENIX ASSET MANAGEMENT SPA, nella qualità di mandataria di

TIBERIUS SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA DI VILLA GRAZIOLI 15,

presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI, con procura

speciale allegata al controricorso;

– controricorrente –

MERCUZIO SECURITISATION SRL e per essa PRELIOS CREDIT SERVICING SPA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, al VIALE BRUNO BUOZZI 77, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DAVIDE DALMASSO, con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

P.G.M.;

– intimata –

R.S.; R.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

alla VIA DURAZZO, 9, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO

PIZZOFERRATO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO AVIDANO,

con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

PHOENIX ASSET MANAGEMENT SPA, nella qualità di mandataria di

TIBERIUS SPV SRL”, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA DI VILLA GRAZIOLI 15,

presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI, con procura

speciale allegata al controricorso;

– controricorrente-

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappres. p.t.; DOBANK, già

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT s.p.a., in persona del legale rappres.

p.t.; ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappres. p.t., quale

procuratore della ERIS FINANCE, s.r.l.; R.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1385/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

R.V. e P.G.M. proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Acqui Terme il 5.6.02, con cui era stato ingiunto, in favore della Cassa di Risparmio di Torino e a carico del R., il pagamento della somma di Euro 555.451,53, in via solidale-fino alla concorrenza di Euro 154.937,06 – ai fideiussori P.G.M. e R.A., nonchè il pagamento dell’ulteriore somma di Euro 32.394,94 a carico di R.V., in proprio e quale titolare della ditta individuale P.V.I., nonchè a R.A. il pagamento della somma di Euro 204.570,61 e in via solidale, fino alla concorrenza della somma di Euro 1.581.132,79, ai fideiussori R.V. e R.S. e P.G.M..

Con separato atto, R.A. e R.S. proposero opposizione al medesimo decreto ingiuntivo; in entrambe le opposizioni fu eccepita l’illegittima applicazione di interessi moratori in misura superiore a quella pattuita e degli interessi anatocistici Nella seconda opposizione, fu altresì dedotta l’invalidità delle fideiussioni prestate dagli stessi opponenti.

Si costituì Unicredit Banca s.p.a.

Con sentenza non definitiva del 30.3.12, decidendo previa riunione delle cause, il Tribunale dichiarò la nullità della clausola dei conti correnti accesi da R.V. e R.A. presso la Cassa di Risparmio di Torino sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, accertando l’indebito versamento di somme in eccedenza rispetto al dovuto. Contestualmente, fu emessa ordinanza che disponeva la prosecuzione dell’istruttoria al fine di integrare la c.t.u.

Con sentenza del 24.6.13, il Tribunale, definitivamente pronunciando, revocò il decreto ingiuntivo e per l’effetto, condannò R.V. – e i fideiussori in solido – al pagamento della somma di Euro 552.862,5 oltre interessi di mora convenzionali, nonchè della somma di Euro 12.629,54 quale titolare della ditta individuale, nonchè condannò R.A. e i fideiussori al pagamento della somma di Euro 1.581.132,79.

R.A. e R.S., e R.V., con atti separati proposero appello avverso la medesima sentenza.

Con sentenza del 22.6.17, la Corte d’appello di Torino – riunite le due cause – respinse l’appello, osservando che: la banca aveva provato il credito fatto valere con il decreto opposto attraverso i documenti prodotti (estratti-conto); la critica afferente al risarcimento dei danni per la condotta della banca era stata dedotta in maniera non chiara e comunque non provata; era infondato il motivo di gravame concernente illegittimi addebiti relativi a finanziamenti in valuta estera, perchè non dimostrati.

Ricorre in cassazione R.V. con tre motivi.

R.A. e R. presentano controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati con memoria. Resistono altresì con controricorsi – illustrati con memoria – la Phoenix Asset Management s.p.a., quale mandataria della Tiberius SPV s.r.l. – successore a titolo particolare della Eris Finance s.r.l. -, e la Mercuzio Securitisation SPV s.r.l.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la nullità della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 112 e 132, c.p.c., e dell’art. 111 Cost., per omessa motivazione, ovvero motivazione apparente o perplessa, con riferimento al motivo d’appello riguardante l’inesistenza del contratto di apertura del conto corrente per difetto di forma, data la mancata sottoscrizione della banca.

Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza impugnata, con riferimento agli artt. 112 e 132 cp.c., e all’art. 111 Cost., per omessa motivazione, ovvero motivazione apparente o perplessa, in ordine al motivo d’appello afferente alla pronuncia di rigetto della domanda di accertamento degli inadempimenti della banca circa varie operazioni d’investimento, nonchè omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

Con il terzo motivo è dedotta la nullità della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c., e dell’art. 111 Cost., per omessa motivazione, ovvero motivazione apparente o perplessa, con riferimento al motivo d’appello riguardante il rigetto della domanda risarcitoria per le illegittime compensazioni nei conti correnti operate dalla banca, nonchè carenza di motivazione, ovvero illogicità della stessa. Al riguardo, il ricorrente, a sostegno del motivo, richiama la parte della c.t.u. rinnovata in appello che avrebbe appunto accertato le suddette operazioni illegittime, censurate la difforme valutazione della Corte d’appello.

Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunziata violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. con riguardo alla prova sulla disposizione e sull’utilizzo delle somme derivanti dal contratto di apertura di credito, lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto erroneamente dimostrata l’erogazione della somma relativa all’apertura di credito sulla base dei documenti prodotti.

Con il secondo motivo è denunziata violazione o falsa applicazione degli artt. 115,191,194,198, c.p.c., per aver la Corte d’appello deciso in maniera difforme dalla c.t.u. in ordine alla questione degli addebiti sul conto di R.A. e della compensazione con l’attivo di pertinenza di R.V..

Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla Mercuzio Securitisation s.r.l. per tardiva proposizione oltre l’asserito termine semestrale, in quanto nella fattispecie è applicabile ratione temporis la versione previgente dell’art. 327 c.p.c., a norma della L. n. 69 del 2009, art. 25, con relativa operatività del termine lungo annuale, trattandosi di giudizio iniziato prima del 4.7.2009. Pertanto, dato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22.6.2017, il ricorso è tempestivo poichè notificato nell’aprile 2018.

Inoltre, il controricorso della Phoenix Asset Management s.p.a. al ricorso incidentale è inammissibile in quanto nello stesso atto la società controricorrente ha affermato di non essere interessata, nella qualità di mandataria della Tiberius SPV s.r.l., alle vicende relative al conto corrente intestato ad R.A. e che l’oggetto del ricorso incidentale non riguarda i rapporti bancari da cui sono originati i crediti della stessa società mandante.

Pertanto, non sussiste in capo alla suddetta società l’interesse a resistere al ricorso incidentale.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. In conformità di consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., ord. n. 14646/18; SU, n. 898/18).

Non sussiste, inoltre, il vizio motivazionale, avendo la Corte territoriale argomentato sulla valida sottoscrizione del contratto di conto corrente in questione.

Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente principale si duole che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni, avendo egli allegato specificamente i fatti costitutivi del diritto fatto valere ed indicato il petitum.

La doglianza tende al riesame dei fatti, avendo la Corte territoriale chiaramente pronunciato sul motivo d’appello, ritenendo generiche le censure formulate circa le operazioni d’investimento finanziario, non risultando chiari i comportamenti addebitati alla banca e non emergendo alcuna prova dei danni lamentati. Peraltro, il giudice di secondo grado ha evidenziato che il motivo d’impugnazione verteva su un’asserita omessa pronuncia, mentre invece si trattava di rigetto, avendo il Tribunale motivato sulla questione.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe pronunciato sul motivo d’impugnazione riguardante illegittimi addebiti e compensazioni su uno dei due conti correnti, ovvero adottato una motivazione apparente o perplessa, peraltro dissentendo erroneamente dalle conclusioni del c.t.u. nominato in appello.

Al riguardo, il collegio osserva che, in conformità del consolidato principio affermato da questa Corte, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.0 (Cass., n. 5148/11; n. 17757/14).

Nella fattispecie, la Corte d’appello ha motivatamente dissentito dai rilievi espressi dal c.t.u. e sulle ragioni della difformità della decisione dall’integrazione della c.t.u., disposta in appello, con argomentazioni in fatto non censurabili in questa sede. I due motivi del ricorso incidentale- esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi- sono inammissibili, in quanto tendenti al riesame dei fatti in ordine alle prove del credito della banca e alla valutazione del contenuto della c.t.u., in parte confutato dalla Corte di merito con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici.

Anzitutto, al riguardo occorre rilevare che il motivo d’appello fu formulato dal solo R.A., come argomentato nella sentenza di secondo grado, sul punto non impugnata.

In particolare, con il primo motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la Corte d’appello non avrebbe correttamente applicato la norma sulla distribuzione dell’onere della prova, nell’accertare l’intervenuta erogazione dell’apertura di credito di Lire 2.000.000.000 sul conto corrente n. (OMISSIS), anche sulla base di una c.t.u., sostenendo invece che la banca non avrebbe prodotto i documenti inerenti alla suddetta linea di credito.

In realtà, la Corte territoriale ha correttamente argomentato sull’intervenuta apertura di credito, con relativo riscontro con gli estratti-conto, mentre il primo motivo tende solo a provocare il riesame dei fatti esaminati dal giudice d’appello e a conseguire una diversa interpretazione del contenuto del c.t.u.

Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di merito non avrebbe pronunciato sulla base dei documenti acquisiti, dissentendo dal contenuto della c.t.u. in ordine alla questione di indebite compensazioni tra partite riferite a rapporti diversi tra R.A. e R.V..

Anzitutto, occorre ribadire l’orientamento secondo cui le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u (Cass., n. 5148/11; n. 17757/14).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha dettagliatamente motivato sull’infondatezza della doglianza in esame evidenziando le ragioni in fatto del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., non censurabili in questa sede.

Circa il regime delle spese, esse seguono la soccombenza, con la condanna del ricorrente principale a favore delle controricorrenti Phoenix Asset Management s.p.a. e Mercuzio Securitisation s.r.l., mentre le spese vanno compensate nei rapporti tra il ricorrente principale e i controricorrenti R., per reciproca soccombenza, e tra i ricorrenti incidentali e la Phoenix Asset Management s.p.a., data l’inammissibilità del controricorso di quest’ultima avverso il ricorso incidentale -.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna R.V. al pagamento, in favore della Phoenix Asset Management s.p.a. e della Mercuzio Securitisation s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 7.100,00 per ciascuna parte, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese e agli accessori di legge. Compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente principale e i controricorrenti, ricorrenti incidentali, e tra quest’ultimi e la Phoenix Asset Management s.p.a.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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