Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4529 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7413-2020 proposto da:

S.A., SI.AN., S.C., elettivamente

domiciliati in Nocera Inferiore, via G. Matteotti n. 14, presso lo

studio dell’avv.to GIUSEPPE MAURIELLO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avv.to ANTONIO CARRELLA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

16/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno i ricorrenti proponevano opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento penale nel quale si erano costituiti parte civile, liquidando l’indennizzo in Euro 1600 ciascuno.

La Corte d’Appello, con decreto del 16/01/2020, accoglieva in parte l’opposizione e riformava il decreto opposto, determinando l’equo indennizzo in Euro 4.900 in favore di S.C. e di Euro 4200 in favore di Si.An. e S.A..

In particolare, la Corte d’Appello ricalcolava il periodo di durata irragionevole evidenziando che la durata del giudizio dinanzi al Tribunale civile di Salerno introdotto dagli opponenti dopo la definitiva condanna dell’imputato nel procedimento penale era durato anni 3 e mesi 1 e che la durata complessiva del giudizio presupposto considerato unitariamente dal momento della costituzione di parte civile in sede penale fino alla sentenza in sede civile di quantificazione del danno, era di anni 14 e mesi 9, sicchè ritenuta ragionevole la durata di anni 8 riteneva indennizzabile un periodo di eccessiva durata di anni sei e mesi nove. Inoltre, accoglieva l’impugnazione sotto il profilo dell’entità dell’indennizzo che determinava in Euro 700 per il marito della persona offesa nel procedimento penale e in Euro 600 per i due figli. Inoltre, accoglieva l’opposizione quanto all’erronea riduzione del moltiplicatore annuo per il numero delle parti presenti nel giudizio. Accoglieva anche l’erronea determinazione degli esborsi compiuta dal giudice delegato così come la mancata applicazione dell’incremento D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 2. Compensava tra le parti un terzo delle spese di lite.

3. S.C., Si.An., e S.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis e art. 5 ter, nonchè dell’art. 2909 c.c. e artt. 112,324 e 329 c.p.c..

I ricorrenti ritengono che, avendo censurato con l’opposizione solo l’errore di calcolo fatto dal giudice delegato e non la durata ragionevole indicata nel decreto opposto, questo aspetto non poteva essere modificato dalla Corte d’Appello perchè coperto dal giudicato, non essendo stato oggetto di impugnazione da parte dell’amministrazione debitrice.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, motivazione manifestamente contraddittoria.

In ogni caso la motivazione sarebbe manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria in quanto la durata ragionevole del giudizio di rinvio andrebbe individuata nella misura di un anno mentre per il giudizio civile l’incremento non poteva essere di tre anni.

2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Nel momento in cui il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto del giudice delegato di liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione, l’intera controversia è stata devoluta al giudice dell’opposizione che è stato investito dell’intera domanda senza che si possa essere formato alcun giudicato interno. In proposito il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: “Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicchè l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (Sez. 2, Ord. n. 10760 del 2019; Sez. 6-L, Ord. n. 24783 del 2018).

Inoltre, la Corte d’Appello ha calcolato correttamente la durata del giudizio presupposto, tenendo conto di un ulteriore anno di durata ragionevole per il giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento operato da questa Corte e di un altro anno per la definizione del giudizio civile di quantificazione del danno risarcibile.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La censura attiene alla compensazione di un terzo delle spese di lite sul presupposto di una asserita soccombenza reciproca quando invece vi era stato un totale accoglimento di tutti i motivi di opposizione scrutinati.

3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Nella specie la Corte d’Appello ha ritenuto di compensare solo un terzo delle spese del giudizio di opposizione liquidando interamente le spese della prima fase monitoria e solo due terzi di quella successiva, avendo rigettato il primo motivo di opposizione.

La decisione è immune dalle censure prospettate in quanto la Corte d’Appello ha fatto applicazione del seguente principio di diritto: “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura mera mente quantitativa del suo accoglimento” (Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016).

Deve richiamarsi anche il recente precedente: “In tema di procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. n. 89 del 2001, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma domandata a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione. Peraltro, la differenza fra il “quantum” richiesto e quello ottenuto può assurgere a sintomo di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione totale o parziale” (Sez. 2, Ord. n. 22021 del 2018).

4. In conclusione la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1000 più spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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