Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4528 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4528 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BOGHETICH ELENA

ORDINANZA

sul ricorso 12025-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dallavvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

2017
3652

GIARRUSSO SALVATORE GRRSVT58D13M088H;
– intimato –

Nonché da:
GIARRUSSO SALVATORE GRRSVT58D13M088H, elettivamente

Data pubblicazione: 27/02/2018

domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 221, presso
2tatzl3suzdze:121E235Etiag4 SEGRETERIA NAZIONALE CONFSAL

COMNUNICAZIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIOVANNA COGO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimati –

avverso la sentenza n. 408/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 07/05/2012 R.G.N. 1155/06.

contro

n. 12025/2013 R.G.

RILEVATO

che

la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 7.5.2012, in parziale

riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha confermato l’illegittimità del
termine apposto al contratto stipulato dalle Poste Italiane s.p.a. con Salvatore
Giarrusso con decorrenza dal 4/5/2002 al 30/6/2002

“per esigenze tecniche,

organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di

territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti
all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti o servizi, nonché
all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre
2001 e 11 gennaio”

per genericità delle deduzioni probatorie concernenti il

collegamento causale tra assunzione e procedure in atto, con conseguente condanna
della società – ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 – al pagamento del
risarcimento del danno pari a 3,5 mensilità della retribuzione globale di fatto dalla
maturazione al soddisfo;

che avverso tale decisione propone ricorso la società, affidandolo a sei motivi illustrati
da memoria, al quale ha opposto difese il controricorrente che ha, altresì, proposto
ricorso incidentale sulla base di due motivi;

CONSIDERATO
che con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375 e 2697, cod.civ. (art. 360 cod.proc.civ., n.
3), per non avere la Corte distrettuale ritenuto che nel caso di specie fosse ravvisabile
una ipotesi di risoluzione del rapporto per mutuo consenso; 2) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 2697 cod.civ.
(art. 360 cod.proc.civ., n. 3), avendo, la Corte, invertito l’onere probatorio, ponendolo
a carico della società, delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine al
contratto subordinato; 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368
del 2001 e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. (art. 360 cod.proc.civ., n. 3), avendo, la
Corte, erroneamente ritenuto necessaria la prova in relazione alla singola unità
produttiva con riguardo ad un processo aziendale che si è svolto a livello nazionale
(debitamente documentato mediante produzione di accordi sindacali intervenuti nel
2001 e nel 2002, depositati in primo grado e che vengono trascritti integralmente); 4)
la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244, 253, 437, comma 2
1

riorganizzazione, ivi ricom prendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul

n. 12025/2013 R.G.

cod.proc.civ. (art. 360 cod.proc.civ., n. 3), avendo, la Corte, ritenuto inammissibile
per genericità il capitolo di prova concernente le procedure di mobilità in atto (capitolo
di prova testimoniale trascritto per intero) nonostante articolazione specifica anche
con riferimento all’unità produttiva di applicazione della lavoratrice; 5) la violazione e
falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, degli artt. 12 preleggi, 1362,
1419 cod.civ. (art. 360 cod.proc.civ., n. 3), avendo, la Corte distrettuale, disposto la
conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non la nullità

applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 e dell’art. 429, comma
3, cod.proc.civ. con riferimento alla statuizione concernente la decorrenza degli
accessori relativi all’indennità liquidata ai sensi dell’art. 32 innanzi citato;

che con ricorso incidentale il lavoratore ha denunziato: 1) la violazione e/o errata
interpretazione dell’art. 32, commi 5 e 6 della legge n. 183 del 2010 nonché degli
accordi sindacali 13/un9/2006,10/7/2008, 27/7/2010 nonché vizio di motivazione (art.
360 cod.proc.civ., nn. 3 e 5) avendo, la Corte, liquidato un esiguo risarcimento
omettendo la considerazione di altri criteri (quali le dimensioni dell’azienda) e
applicando la riduzione alla metà dell’indennità prevista solamente per il limite
massimo, a fronte di un accordo sindacale del 2006 (trascritto) sulle graduatorie dei
lavoratori assunti a tempo determinato scaduto nel dicembre 2010 ed il tenore dei
successivi accordi del 2008 e del 2010 (trascritti) circoscritti a lavoratori
giudizialmente reitegrati; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
cod.proc.civ. e vizio di motivazione (art. 360 cod.proc.civ., nn. 3 e 5) avendo, la Corte
distrettuale, ritenuto di compensare integralmente le spese del giudizio di appello
nonostante soccombenza della società;

che il primo motivo del ricorso principale non è fondato in quanto deve rilevarsi che
l’accertamento di merito, svolto al riguardo dalla Corte territoriale, è conforme a
diritto ed è stato congruamente motivato, con riferimento alla giurisprudenza
prevalente di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 14.10.2015 n. 20704; Cass.
27.10.2015 n. 21876; Cass. 1.7.2015 n. 13535; Cass. 28.1.2014 n. 1780) la quale ha
confermato la necessità dell’accertamento della “chiara e comune volontà delle parti”:
requisito, nel caso di specie, non ravvisabile, come correttamente sottolineato dalla
Corte distrettuale che, con valutazione di merito in questa sede incensurabile e
conforme alla giurisprudenza di questa Corte, ha escluso che, in mancanza di ulteriori
elementi di valutazione diversi dal mero decorso del tempo, fosse ravvisabile nel
2

dell’intero contratto privo di una clausola essenziale; 6) la violazione e falsa

n. 12025/2013 R.G.

comportamento tenuto dalle parti una volontà di risolvere il rapporto (cfr. Cass. Sez.
U. n. 21691 del 2016);

che il secondo motivo è infondato avendo questa Corte affermato che l’onere di
provare le ragioni obiettive poste a giustificazione della clausola appositiva del termine
grava sul datore di lavoro (cfr. ex plurimis Cass. n. 2279 del 2010);

che il terzo motivo è fondato avendo questa Corte ritenuto necessario che – di fronte

del termine — l’esame del giudice di merito debba estendersi a tutti gli elementi di
specificazione emergenti dal contratto, allo scopo di acclararne l’effettiva sussistenza,
ivi comprendendo l’analisi degli accordi collettivi sopra indicati (cfr. Cass. nn. 2279 e
16303 del 2010 e Cass., 25 maggio 2012, n.8286; da ultimo, v. Cass., 4 novembre
2015, n. 22528), in quanto la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi
restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali
in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza
che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della
configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale (Cass. n.
10033/2010);

che essendosi la Corte di appello sottratta al vaglio di specificità delle ragioni
giustificatrici dell’apposizione del termine, la censura di cui al terzo motivo del ricorso
principale è fondata, assorbiti gli altri motivi sia del ricorso principale sia del ricorso
incidentale, rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale;

che, in conclusione, accolto il terzo motivo, rigettati il primo ed il secondo motivo del
ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso
incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato
in dispositivo per un nuovo esame della causale apposta, che – tenuto conto che
l’onere di provare le ragioni obiettive poste a giustificazione della clausola appositiva
del termine grava sul datore di lavoro e deve essere assolto sulla base delle istanze
istruttorie dallo stesso tempestivamente formulate – dovrà articolarsi nella previa
valutazione della esistenza o meno del grado di specificazione richiesto dalla legge tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione sopra evidenziati – e, in caso di
positivo accertamento, nella successiva verifica dell’effettiva ricorrenza nel caso
concreto degli elementi di fatto che danno corpo alla ragioni di assunzione per come
sono specificate.
3

ad una complessa enunciazione delle ragioni addotte a legittimazione dell’apposizione

n. 12025/2013 R.G.

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di
legittimità;

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo del
ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso
incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla

sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre 2017

Corte d’appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche

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