Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4528 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4528 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 17966-2007 proposto da:
E.I.P.O.S. GUARINO S.N.C. DI GUARINO FRANCESCO E C.
(C.F.

01116030659),

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, GUARINO FRANCESCO (C.F.

2014
125

GRNFNC57H10I019T),

GUARINO

MICHELE

(C.F.

GRNMHL53E291019P),

GUARINO

RAFFAELE

(C.F.

GRNRFL24P271019Z), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso l’avvocato AMATO
EMILIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato
MANZIONE WLADIMIRO, giusta procura a margine del

Data pubblicazione: 26/02/2014

ricorso;
– ricorrenti contro

UNICREDIT BANCA S.P.A., nuova denominazione assunta
dal CREDITO ITALIANO s.p.a., nella qualità di

CREDITI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA,
Via TREBBIA 3, presso l’avvocato CASSESE
ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato
BIANCO ALDO, giusta procura a margine del
controricorso; _ C , f, 91,53112.0“‘3^

avverso la sentenza n.
,

controricorrente

389/2006 della CORTE

D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/05/2006:
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/01/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato AMATO EMILIANO,
con delega, che si riporta;

mandataria della U.G.C. BANCA – UNICREDITO GESTIONE

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’inammissibilità, in subordine rigetto del
ricorso.

2

Svolgimento del processo

1.- La s.n.c. EIPOS GUARINO, Guarino Francesco e Guarino
A

Michele – soci e amministratori della prima – nonché
Guarino Raffaele proposero opposizione, dinanzi al

Tribunale di Salerno, contro il decreto ingiuntivo emesso
in favore della s.p.a. Credito Italiano. Gli opponenti
contestavano – tra l’altro la validità della
fideiussione

rilasciata

dai

soci

illimitatamente

responsabili in favore della società.
Con sentenza non definitiva il Tribunale ha dichiarato la
nullità delle fideiussioni rilasciate dai soci per
mancanza di causa.
La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata
(depositata il il 4.5.2006), in riforma della decisione di
primo grado, ha dichiarato valide ed efficaci le
fideiussioni rilasciate in favore della società opponente.
1.1.- Contro la sentenza di appello la s.n.c. EIPOS
GUARINO, Guarino Francesco e Guarino Michele – soci e
amministratori della prima – nonché Guarino Raffaele
hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo
motivo.
Resiste con controricorso la s.p.a. Unicredit Banca.
Motivi della decisione
2.- Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano
violazione di norme di diritto (artt. 1322, 1325, 1469
bis, 1936, 1953, 1949, 1950, 1954, 1955, 1956, 1957, 2291,

3

2304, 2257, 2258, 2936, 2937, 1945, 1939, 1956 e 1938
c.c.). Deducono la nullità della fideiussione prestata da
socio di società di persone per difetto di causa.
3.- L’unico motivo di ricorso è infondato perché da tempo
la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che è valida

la fidejussione prestata dal socio illimitatamente
responsabile in favore della società di persone che, pur
se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un
distinto centro di interessi e di imputazione di
situazioni sostanziali e processuali, dotato di una
propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; ne
consegue che

la predetta garanzia rientra tra quelle

prestate per le obbligazioni altrui

secondo l’art. 1936

cod. civ., non sovrapponendosi alla garanzia fissata “ex
lege” dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e
solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne
giustificano l’ottenimento – alla stregua di garanzia
ulteriore – in capo al creditore sociale ed essendo lo
stesso “beneficium excussionis”, di cui all’art. 2304 cod.
civ., posto a tutela dei soci ma disponibile, senza
alterazioni del tipo legale di società (Sez.

1, n.

26012/2007). Principio, quello richiamato, che risulta
fatto proprio anche dalle Sezioni unite allorquando hanno
puntualizzato che la «diversificazione tra la posizione
del socio come tale e dello stesso quale fideiussore della
società,

che

opera

con

riferimento

al

sorgere

dell’obbligazione fideiussoria, quando i rapporti tra le
4

parti vivono il loro momento fisiologico, risulta negata
dalle norme che disciplinano le procedure concorsuali,
sistematicamente intese secondo la logica propria di esse
ispirata a superiori esigenze pubblicistiche, con
l’obbligo per tutti (creditori e debitori) di rispettare

nonché agli effetti del concordato preventivo, con la
conseguenza che l’autonomia patrimoniale rileva ai soli
fini della collocazione del credito al passivo del socio e
non a quello della società, quando si tratti di suoi
debiti personali» (Sez. Unite 24 agosto 1989, n. 3749).
Non è contestabile, nella concreta fattispecie, che la
validità ed efficacia della fideiussione debba essere
valutata quando i «rapporti tra le parti vivono il loro
momento fisiologico».
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità

liquidate in

dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in
solido al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in euro 7.200,00 di cui euro 200,00
per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera
gennaio 2014

consiglio del 17

la par condicio creditorum, di sottostare a concorso

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