Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4528 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. I, 24/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 24/02/2010), n.4528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., con domicilio eletto in Roma, via Quintino Sella n.

41, presso l’Avv. BURRAGATO ROSALBA che la rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Claudio Defilippi come da procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

coltro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Lecce

depositato il 18 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentito l’Avv. Mindopi per la ricorrente in forza di delega;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In esito al ricorso del 28 giugno 2002 proposto da C.F. e volto ad ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo per la durata, ritenuta eccessivo, di una tormentata vicenda giudiziaria svoltasi avanti al Tribunale di Lucera ed avente ad oggetto la determinazione dell’indennizzo spettante, tra gli altri, alla predetta C. quale soda della s.n.c. Caiazzo e C. trasferita ex lege all’ENEL, la Corte d’appello di Lecce pronunciava decreto in data 12 novembre – 14 dicembre 2002 con il quale, dopo aver rilevato che la ricorrente era titolare di soli 3/171 del credito societario e che quindi della somma complessiva intimata con precetto le competevano unicamente L. 6.363.279, rigettava la domanda ritenendo insussistente un apprezzabile danno non patrimoniale in considerazione della mancanza di patema d’animo a fronte della modesta aspettativa. Investita con ricorso della C. la Corte di cassazione, dopo aver escluso che la ricorrente potesse aver subito un pregiudizio per la durata del processo sulla determinazione dell’indennizzo da nazionalizzazione, essendo stata parte del processo solo la società, e delimitata quindi la pretesa al procedimento esecutivo, cassava la pronuncia rinviando la causa nuovamente alla Corte territoriale che con decreto depositato in data 18 gennaio 2007 rigettava nuovamente la domanda ritenendo che la sopravvenuta approvazione della L. n. 15 dicembre 2007, di ratifica del Protocollo n. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo costituisse ius superveniens applicabile anche in sede di rinvio e che quindi, alla luce del dettato dell’art. 35, comma 3, del citato Protocollo che facoltizza la Corte a dichiarare irricevibile un ricorso se il ricorrente non ha subito un danno rilevante, dovesse ritenersi insussistente nella fattispecie un danno avente tale connotazione in presenza di un giudizio (opposizione a precetto) avente ad oggetto l’importo di L. 6.363.000.

Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione C.F. illustrandolo con memoria.

L’Amministrazione non ha proposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, n. 89, art. 2, censurando la pronuncia della Corte d’appello laddove ha ritenuto applicabile nel diritto interno il principio asseritamente emergente dall’art. 35 del Protocollo n. 14 alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo che sancirebbe l’inammissibilità di una domanda di liquidazione dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di un procedimento allorquando il danno patito non sia rilevante.

La censura, con la quale sostanzialmente si richiede di accertare l’inapplicabilità del disposto del citato art. 35 ai fini dell’accertamento del danno ex L. n. 89 del 2001, è fondata.

La disposizione comunitaria richiamata dalla Corte territoriale (art. 35 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo) è stata modificata da Protocollo n. 14 ratificato dall’Italia con L. n. 280 del 2005, con la previsione del potere della Corte di dichiarare irricevibile un ricorso individuale nel caso in cui il ricorrente dall’irragionevole durata del processo non abbia subito un “significant disadvantage” e cioè un danno rilevante.

Quand’anche tale modifica normativa, che peraltro come le altre contenute nello stesso testo è volta a razionalizzare il lavoro della Corte Europea, sia destinata ad avere effetti non solo sul piano processuale ma anche su quello sostanziale e quindi con riflessi sull’interpretazione della Convenzione, tali effetti non si verificherebbero se non dal momento dell’entrata in vigore del richiamato protocollo, circostanza che allo stato non si è ancora verificata per difetto della ratifica da parte della (OMISSIS). Nè qualche rilevanza potrebbe avere l’anticipata entrata in vigore di alcune parti del Protocollo n. 14, così come previsto nel Protocollo n. 14 – bis approvato nella Conferenza di Madrid in data 12 maggio 2009, peraltro non ancora sottoscritto dall’Italia, dal momento che tra le disposizioni di immediata applicazione non è ricompresa la modifica in discorso.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte Europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, e ritenuta ragionevole la durata di tre anni per il giudizio di primo grado in base ai parametri indicati dalla Corte Europea, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 438,00, oltre interessi in misura legale dalla data della domanda, a titolo di equo indennizzo per il periodo di sette mesi di ritardo irragionevole, essendo stato notificato il precetto in data 31 dicembre 1998 ed essendo stato ancora pendente il giudizio di opposizione al medesimo alla data del 28 giugno 2002 in cui è stato presentato il ricorso alla Corte d’appello.

Le spese del giudizio di primo grado e di quello di rinvio, liquidate per ciascuno di essi in complessivi Euro 825,00, di cui Euro 445,00 per onorari, Euro 280,00, per diritti e Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, debbono far carico all’Amministrazione. Il parziale accoglimento del ricorso per cassazione avverso il primo decreto della Corte d’appello giustifica la compensazione in ragione della metà delle spese di tale giudizio, che per l’intero si liquidano in complessivi Euro 750,00, di cui Euro 650,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, mentre l’Amministrazione deve essere condannata alla rifusione del residuo nonchè delle spese della presente fase che si liquidano nella predetta intera misura.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 438,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito e di quello di rinvio che si liquidano in complessivi Euro 825,00 per ciascuno, oltre spese generali e accessori di legge; compensa per la metà le spese del primo giudizio di legittimità e condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore del ricorrente del 50% delle spese che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 750, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle della presente fase che liquida per intero nella stessa misura.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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