Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4528 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1623-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE

169, presso lo studio dell’avvocato RENATA SULLI, rappresentata e

difesa dagli avvocati OLGA PORTA, FULVIO DE LUISE, giusta procura a

margine del controricorso;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n. 5188/52/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI DEL 26/03/2014, depositata il 26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 26 marzo 2014 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 29/30/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da I.S. contro la cartella di pagamento IRPEF ed altro 2005. La ctr in particolare osservava che doveva considerarsi fondata l’eccezione di inesistenza della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici/presupposti dell’atto impositivo impugnato, poichè a fronte della contestazione della contribuente circa la corrispondenza del luogo ove detta notifica era stata effettuata con la propria residenza, l’Ente impositore notificante non aveva assolto il correlativo onere contro probatorio che gli incombeva.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo.

Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 140 c.p.c., art. 2697 c.c., avendo la CTR erroneamente ascrittole un onere probatorio che di contro andava imputato alla contribuente.

La censura è fondata.

Vi è infatti da ribadire il principio che “Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell’ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova” (Sez. 1, Sentenza n. 10107 del 09/05/2014, Rv. 631225).

Nel caso di specie, trattandosi all’evidenza di una procedura notificatoria espletata ex art. 140 c.p.c., posto che all’atto dell’accesso del Messo notificatore nel luogo indicato nell’atto la destinataria era risultata “sconosciuta ai citofoni”, avendo altresì l’Agenzia fiscale dimostrato, contrariamente a quanto erroneamente ha affermato il giudice di appello, che in quel luogo era la residenza anagrafica della I. mediante la produzione della relativa certificazione, l’Agenzia fiscale medesima non era onerata di alcuna ulteriore prova circa la effettiva residenza della contribuente, bensì doveva costei eccependo la diversità di tale luogo dimostrarlo.

Ne deriva la piana sussistenza dell’error in indicando lamentato dalla ricorrente, non essendo stata correttamente evocata dalla CTR l’applicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), che si riferisce all’ipotesi fattuale – affatto diversa – del destinatario trasferito in luogo sconosciuto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1440 del 22/01/2013). Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a Suo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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