Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4528 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4138-2018 proposto da:

B.B., titolare dell’omonima ditta individuale,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCESCA VIRGILI, ROBERTO VASSALLE, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE AVINO, con procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1750/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

B.B. citò innanzi al Tribunale di Mantova la Banca Agricola Mantovana s.p.a. (oggi MPS s.p.a.) per l’esatta determinazione del saldo finale di due conti correnti, previa esclusione degli interessi ultralegali ed anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, e di oneri e costi non dovuti, con applicazione del tasso legale, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma dovuta a titolo d’indebito oggettivo (a seguito del richiesto ricalcolo).

Parte convenuta eccepiva la prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito e l’infondatezza della domanda.

Il Tribunale, sulla base di c.t.u., condannò la banca convenuta al pagamento della somma di Euro 39.949,10 oltre interessi, ritenendo illegittimi gli interessi ultralegali ed anatocistici e le commissioni di massimo scoperto, applicati in mancanza di valido accordo in violazione dell’art. 1283 c.c., a decorrere dal decennio anteriore alla notifica della citazione in accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

Il B. impugnò la sentenza deducendo l’erroneità dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

Con sentenza del 18.12.17, la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello e, confermando la motivazione del giudice di primo grado, osservò che: era fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito con riferimento a tutte le somme illegittimamente calcolate, sulla base delle lamentate violazioni di legge, maturate nel decennio dalla notifica della citazione (25.7.98), dovendosi considerare solutori tutti i versamenti eseguiti sul conto corrente da ritenere scoperto, non sussistendo alcuna apertura di credito in favore del correntista; in particolare, per tale eccezione di prescrizione non era necessaria l’indicazione delle singole rimesse solutorie, sul rilievo secondo cui ai fini della relativa decorrenza occorreva distinguere tra versamenti ripristinatori della provvista (per i quali deve farsi riferimento alla data di chiusura del conto) e versamenti di natura solutoria (per i quali deve invece farsi riferimento alla data delle singole annotazioni in conto).

B.B. ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con controricorso, illustrato da memoria.

A seguito della proposta del Consigliere relatore ex art. 380bis c.p.c., il collegio, con ordinanza emessa il 30.5.19, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione delle modalità di formulazione dell’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito di rimesse bancarie.

A seguito di ulteriore proposta del Consigliere relatore, la causa è decisa dal collegio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo, articolato in tre punti, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, e dell’art. 1194 c.c., per aver la Corte d’appello: ritenuto che la banca non avesse l’onere di allegare e provare, a sostegno dell’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, i singoli versamenti solutori, considerando dunque legittima l’eccezione di prescrizione indicante genericamente tutte le rimesse solutorie; affermato essere onere dell’attore provare l’apertura di credito, la cui stipula era invece desumibile dallo stesso contratto di conto corrente e non richiedeva comunque la forma scritta; attribuito ai versamenti natura solutoria in violazione anche dell’art. 1194 c.c., data l’inapplicabilità del criterio d’imputazione delle somme versate in difetto di esigibilità del debito prima della chiusura del conto.

Il ricorso è infondato.

Anzitutto, non ha pregio la doglianza riguardante le modalità di formulazione dell’eccezione di prescrizione dell’indebito. Invero, alla stregua della recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 15895/19), in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

Pertanto, nel caso concreto è da ritenere che la banca abbia correttamente formulato la suddetta eccezione, indicando genericamente tutti i versamenti solutori senza specifica individuazione.

Il ricorrente si duole altresì che la Corte territoriale, nel ritenere che sia onere dell’attore provare l’esistenza dell’apertura di credito e del relativo massimale, abbia violato il principio della distribuzione dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., incombendo invece sulla banca l’onere di dimostrare la natura solutoria dei versamenti, a sostegno dell’eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito.

La doglianza non è fondata in applicazione dell’orientamento consolidato di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- secondo cui, in materia di contratto di conto corrente bancario, poichè la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass., n. 2660/19; n. 27704/18).

Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, venendo in rilievo l’onere del cliente di dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, riguardo alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca.

Il ricorrente si duole ancora che la Corte d’appello non abbia ritenuto dimostrata l’apertura di credito, con la conseguente natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in costanza del rapporto. Invero, la critica in questione è inammissibile in quanto diretta al riesame dei fatti in ordine alla sussistenza di un contratto di apertura di credito, su cui la Corte d’appello ha ampiamente motivato, e dunque non esaminabile in sede di legittimità.

Resta infine assorbita nelle considerazioni che precedono la doglianza afferente alla violazione dell’art. 1194 c.c., poichè, atteso il carattere solutorio dei versamenti affluiti sul conto corrente, gli interessi sul conto erano pienamente esigibili. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della banca controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 7000,00 oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA