Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4528 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1387-2020 proposto da:

D.B.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO FERRARA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MASSIMO FERRARO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

17/06/2019; n. cron. 1769/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli i ricorrenti proponevano opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva rigettato la loro richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare incardinata innanzi al Tribunale di Napoli con ammissione al passivo degli opponenti tra il 9 marzo 1990 e il 1 marzo 1991.

La Corte d’Appello, con decreto del 17 giugno 2019, per quel che ancora rileva, confermava il decreto opposto, ritenendo infondata l’opposizione.

In particolare, la Corte d’Appello rilevava l’infondatezza della richiesta dei ricorrenti di rivalutazione del quantum nella misura stabilita dalla Corte dei diritti dell’uomo per questo tipo di procedure. Il giudice dell’opposizione rilevava che la normativa in tema di equa riparazione stabiliva il quantum per la liquidazione del danno tra un minimo ed un massimo che era di per sè idoneo ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto tutelato.

All’interno del minimo e massimo stabilito dalla legge, il giudice, con un margine di apprezzamento discrezionale ed equitativo, doveva individuare l’entità effettiva del risarcimento.

Gli opponenti non avevano fornito prova del maggior danno incidente sul quantum liquidato dal giudice, avendo fatto genericamente riferimento alla natura della controversia e all’importanza della posta in gioco senza fornire alcuna prova del maggior danno non patrimoniale subito. Gli opponenti, pertanto, non potevano dolersi neppure della mancata applicazione della maggiorazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e neanche potevano dolersi della riduzione prevista dalla medesima L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1, anch’essa discrezionalmente rimessa all’apprezzamento del giudice allorchè le parti del processo fossero in numero superiore a 10 o a 50.

La Corte d’Appello riteneva, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3.

3. Gli opponenti come nominativamente indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di un motivo di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 contestuale violazione e mancata applicazione della L. n. 848 del 1955 (art. 6, par. 1, artt. 13, 19 e 53 della convenzione ratificata) e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura attiene alla quantificazione del moltiplicatore annuo per determinare l’equo indennizzo. A parere dei ricorrenti quello indicato dal legislatore è un criterio di carattere prudenziale che può essere derogato anche in senso positivo in base ad una valutazione equitativa che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. La valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica della posta in gioco. Il ricorrente cita alcune sentenze di legittimità nel regime precedente la riforma del 2015 secondo cui la posta in gioco non può essere inferiore a Euro 750 per ogni anno di ritardo.

Peraltro, il giudice nazionale non potrebbe discostarsi significativamente dei parametri indicati dalla CEDU, pertanto la quantificazione operata dal giudice di merito di Euro 240 per ogni anno di durata irragionevole, costituirebbe una palese violazione dell’art. 13 e 35 CEDU.

1.1 Il ricorso è infondato.

In proposito il Collegio intende dare continuità ai seguenti principi di diritto:

“In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1 – nel testo novellato dalla L. n. 208 del 2015, applicabile ratione temporis ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall’altro ai parametri elencati al medesimo art. 2-bis, comma 2 tra i quali rientra anche l’apprezzamento dell’esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato, avendo il giudice altresì la facoltà di applicare “nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente” la specifica decurtazione di un terzo prevista dall’art. 2-bis comma 1-ter della normativa in esame. E’ precluso alla Corte di cassazione sindacare la concreta determinazione del quantum dell’indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l’applicazione della riduzione di cui al richiamato art. 2-bis, comma 1-ter, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito” (Sez. 2, Ord. n. 14521 del 2019);

“In tema di equa riparazione, la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis (anche nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, derivante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nell’art. 2 bis citato, comma 2 che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico” (Sez. 6-2, Ord. n. 3157 del 2019).

La Corte d’Appello ha chiarito che il ricorrente non ha fornito alcun elemento da cui desumere un maggior danno facendo solo un generico riferimento alla natura della controversia e all’importanza della posta in gioco.

2. Il motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 e 2bis. La censura attiene all’individuazione del momento iniziale del giudizio presupposto che non può essere l’insinuazione al passivo ma solo l’ammissione al passivo che nel caso di specie è stato dichiarato esecutivo nel luglio del 1991 e dunque il periodo di durata complessiva andrebbe ridotto di un anno (da 28 a 27 anni). Inoltre, il periodo di durata ragionevole dovrebbe essere calcolato in complessivi anni 7 trattandosi di una procedura di elevata complessità.

3. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis.

La censura attiene alla quantificazione dell’indennizzo vista la prevedibilità dell’esito sfavorevole della procedura anche a seguito dell’approvazione di due piani di riparto parziali. Pertanto, la misura dell’indennizzo sarebbe pari o addirittura superiore a quella del credito riconosciuto.

4. I due motivi del ricorso incidentale sono inammissibili.

Il ricorrente incidentale, infatti, pone questioni nuove che non risultano poste dinanzi alla Corte d’Appello e che pertanto sono inammissibili.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità, anche indicare in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).

5. In conclusione, la Corte dichiara infondato il ricorso principale e inammissibile quello incidentale. In virtù della reciproca soccombenza le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate.

PQM

La Corte dichiara infondato il ricorso principale, inammissibile quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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