Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4527 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4527 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 20861-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3629

MELONI EMMA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE
VERSACE, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZO DI PALMA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/02/2018

avverso

la

sentenza n.

5863/2010

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/08/2010 r.g.n.

5491/2007.

Z,936
RG.N.19 5/2011

RILEVATO
che con sentenza in data 27.8.2010 la Corte di Appello di Roma ha
riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma che aveva
respinto il ricorso di Emma Meloni ed ha dichiarato l’illegittimità del
termine apposto al contratto intercorso tra la lavoratrice e Poste

indicava ” esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di
carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi
comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul
territorio , anche derivanti da innovazioni tecnologiche , ovvero
conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie , prodotti o servizi
nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17,18,23
ottobre , 11 dicembre 2001,11 gennaio 2012″.La Corte distrettuale ha
accertato la nullità del contratto di lavoro a temine e la sussistenza di
un rapporto a tempo indeterminato dal 14.3.2002 ed ancora in atto
alla data della decisione
che

la Corte ha ritenuto che le causali indicate in contratto fossero

generiche o contraddittorie, agganciando l’assunzione a non meglio
precisate innovazioni tecnologiche , di prodotto o di servizio, ma che
anche volendo superare il difetto formale di idonea specificazione ,
escludendo la ritenuta genericità, era mancata in sede giudiziale la
prova delle esigenze indicate ed il rapporto di derivazione causale tra
l’assunzione della Meloni dall’ insorgenza di dette esigenze. Che nella
memoria di costituzione Poste spa aveva invocato gli accordi sindacali
inserivi nella causale e la rispondenza della clausola appositiva del
termine alle previsioni autorizzative legali, non avendo la società
datrice di lavoro provato in concreto le esigenze indicate nella
causale.
che avverso tale sentenza Poste s.p.a. ha proposto ricorso affidato a
quattro motivi, a cui ha opposto difese la Meloni con controricorso.
CONSIDERATO
Che

con il ricorso la società ricorrente deduce :1) L’omessa ,

insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della

Italiane s.p.a. per il periodo dal 14.3.2002 al 30.4.2002 la cui causale

2

controversia relazione all’art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ. per
avere la Corte omesso di pronunciarsi e comunque disatteso
l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso tempestivamente
formulata.2) La violazione e falsa applicazione dell’ art. 1 ,2,4 comma
2 °del Dlgs n. 368 del 2001 e degli artt. 1325 , 1362 , cod. civ. in
relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c. p.c., per avere ritenuto la
genericità della motivazione posta a fondamento dell’assunzione,

devono essere valutate in relazione al singolo ufficio, avendo invece
fatto riferimento , anche per relationem agli accordi ed ai richiami in
esso contenuti con riferimento agli addetti al recapito. 3)

L’omessa e

insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. per non
avere la corte territoriale ritenuto l’ammissibilità del capitolo di prova
di cui alla memoria di costituzione ( n.11) dove si descriveva appunto
il nesso causale tra gli squilibri nella distribuzione del personale sul
territorio dovuto ai processi riorganizzativi e le temporanee carenze di
organico , che avevano investito anche la stessa unità produttiva cui
era stata addetta la Meloni..4)La violazione e falsa applicazione
dell’art.4 c.2 del Dlgs n.368/2001, dell’art.2697 c.c., 115 e116 c.p.c.„
dell’art.421 c.p.c. , in relazione in relazione all’art. 360 primo comma
n. 3 c. p. c., per avere la corte ritenuto che spettasse alla datrice di
lavoro l’onere di provare le ragioni oggettive legittimanti il termine,
mentre tale onere sarebbe imposto dal Dlgs n.368/2001 solo in caso di
proroga del contratto, come previsto dall’art.4 comma 2 del citato
decreto. Sarebbe quindi onere del lavoratore , in base all’art.2967 c.c.,
provare la pretestuosità dell’assunzione.
Che ritiene il Collegio debba essere respinto4
Che

il primo motivo di gravame è infondato. La corte di merito, sia

pure succintamente , ha motivato sull’eccezione di risoluzione per
mutuo consenso , ritenendo che i tempi di contestazione della nullità
del termine, di circa quattro anni dalla data di cessazione della
prestazione lavorativa , non registravano un’inerzia tale da far ritenere
in assenza di ulteriori circostanze significative, una volontà di
risoluzione del contratto. La valutazione del significato e del complesso

2

quindi delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine, che non

3

degli elementi di fatto compete al giudice di merito , le cui conclusioni
sono censurabili in sede di legittimità soltanto ove siano affette da vizi
logici o da errori di diritto, assenti nel caso in esame (tra le tante , cfr.
Cass. n.23872/2009, Cass. n. 23319/2010, Cass.n. 16932).
Che

gli altri motivi, che possono esaminarsi congiuntamente perché

connessi, sono infondati. Ed infatti Ce è vero che la Corte ha motivato
ritenendo la genericità della clausola giustificatrice del termine per

non sarebbero precisate le innovazioni tecnologiche e non vi sarebbe
riferimento alla situazione concreta dell’ufficio e dell’area geografica di
destinazione della lavoratrice. Ma la Corte territoriale poi argomenta
anche sotto altro profilo, con distinta ratio decidendi,

affermando che

la prova testimoniale richiesta in primo grado , e reiterata in appello,
vedeva su premesse in fatto meramente descrittive degli accordi
richiamati senza alcun collegamento con la posizione individuale della
lavoratrice, non precisando i capitoli di prova dedotti come ed in che
misura i processi di riorganizzazione, ristrutturazione e di mobilità e i
conseguenti asseriti squilibri nella distribuzione sul territorio del
personale , con relative carenze, descritte negli accordi citati, si
fossero ripercossi sull’ufficio di destinazione, così da determinare una
esigenza meramente temporanea di assunzione della lavoratrice.
Che ,

in particolare, la corte territoriale ha rilevato come nella

memoria di costituzione la società aveva invocato gli accordi
intervenuti con le organizzazioni sindacali a decorrere dal 2001 , senza
che tuttavia vi fosse articolato nei capitoli di prova un più concreto
riferimento all’ effettiva corrispondenza dell’assunzione della Meloni
con l’introduzione o sperimentazione delle nuove tecnologie , dei nuovi
prodotti o servizi e dei procedimenti di mobilità pure regolati dagli
accordi.
Che spetta al giudice di merito accertare la sussistenza di tali
presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al
processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate nel
contratto di assunzione a termine, inclusi gli accordi collettivi
intervenuti fra le parti sociali e richiamati nella causale del contratto,

3

essere la specificità della formulazione solamente apparente, in quanto

4
con valutazione che, ove e adeguatamente motivata eN priva di vizi
giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità.
Che

il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese di lite del

presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento

esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
al 15% ed accessori di legge
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre o 2017.

Il Presidente
Vincenzo Di Cerbo

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/
13.

CORTE SCPREM DI CASSP2Ible
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seziones ~1

delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per

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