Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4527 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4527 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DIDONE ANTONIO

Data pubblicazione: 26/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 9228-2007 proposto da:
PONZONI

GIUSEPPE

(C.F.

PNZGPP56007B898W),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135,
presso l’avvocato MORETTI MARCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CASSIANI MARCO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014
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contro

UNICREDIT BANCA S.P.A. -c.f. 12931320159-, (dalla

fusione per incorporazione di ROLO BANCA 1473 spa e

1

CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO e
ANCONA BANCA spa in UNICREDITO ITALIANO spa – nel
CREDITO ITALIANO spa),

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19,

presso l’avvocato PAGLIARI MASSIMO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIANNOLA MARIO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 175/2006 della CORTE
D’APPELLO di ANCONA, depositata il 18/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIANNOLA
MARIO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

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Svolgimento del processo
l.- Il Tribunale di Pesaro ha rigettato l’opposizione
proposta da Ponzoni Giuseppe – socio e fideiussore della
s.r.l. Real Marine, debitrice principale – contro il
decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore

della s.p.a. Credito Romagnolo – creditrice della
predetta società per scoperto di conto corrente – e ha
accolto la domanda riconvenzionale della banca di revoca
ex art. 2901 c.c. della costituzione di fondo
patrimoniale costituito dall’opponente.
La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata
(depositata il 18.3.2006), ha rigettato l’appello
proposto dal Ponzoni, dichiarando inammissibili le
censure relative alla nullità della fideiussione perché
“omnibus” e perché in violazione dell’art. 1956 c.c.
nonché per la dedotta violazione delle regole di
correttezza. Ha rigettato il motivo di appello
concernente l’inidoneità della prova fornita dalla banca
circa il proprio credito e ha dichiarato inammissibile la
censura relativa all’accoglimento della domanda
riconvenzionale.
1.1.- Contro la sentenza di appello il Ponzoni ha
proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. Unicredit Banca,
società cessionaria del credito posto a base del decreto
opposto, la quale ha altresì depositato memoria nel
termine di cui all’art. 378 c.p.c.
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Motivi della decisione
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia
violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c. lamentando che la
banca non avrebbe operato controlli e cautele per ridurre
il rischio di insolvenza del debitore. Formula, ai sensi

dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis,
il seguente quesito: «se la banca, beneficiaria della
garanzia prestata in suo favore dal fideiussore, violi il
principio generale di correttezza e buona fede, così
facendo venire meno l’operatività della fideiussione,
solo quando agisca con il proposito di arrecare
pregiudizio al garante o anche semplicemente quando non
abbia osservato i canoni di diligenza, schiettezza e
• solidarietà nel corso del rapporto, per avere anche solo
omesso di operare, in relazione al credito accordato al
soggetto garantito, quei controlli e quelle cautele che,
in materia di esercizio dell’attività creditizia, sono
richiesti al fine di ridurre il rischio dell’insolvenza
del debitore>>.
2.1.1.- Il motivo è inammissibile perché aspecifico
rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. La
censura è meramente ripetitiva di quella proposta nel
giudizio di merito ma non è in alcun modo impugnata la
declaratoria di inammissibilità del corrispondente motivo
di appello per mancanza di specificità. Non lamenta
l’erronea dichiarazione di inammissibilità e non fornisce
elementi per valutare l’inidoneità della censura
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formulata in appello.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 633-634
c.p.c. per mancata certificazione della veridicità
dell’estratto conto nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.

perché il correntista avrebbe contestato gli estratti
conto. Formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., i
seguenti quesiti: a) «se, ai fini della rituale
richiesta di un decreto ingiuntivo, sia necessario o non,
l’allegazione di un estratto conto contenente
l’attestazione e la certificazione della veridicità e
della liquidità del credito rappresentati nel documento,
da effettuarsi ad opera di un dirigente di banca>>; b)
«se il Sig. Ponzoni abbia tempestivamente contestato in
modo circostanziato gli estratti conto prodotti dalla
Unicredit Banca s.p.a.>>.
2.2.1.- Il motivo è inammissibile.
La censura sub a), invero, è aspecifica rispetto alla
motivazione della sentenza impugnata, la quale ha
evidenziato che la certificazione è richiesta soltanto
nella fase monitoria e che nel corso del giudizio di
opposizione è stata prodotta dalla banca idonea prova
documentale del credito azionato. La censura sub b) è
inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.,
limitandosi il quesito a chiedere alla Corte di operare
una valutazione delle risultanze processuali.
2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia
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violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.
nonché omessa motivazione in ordine alla conoscenza, da
parte del Ponzoni, del pregiudizio per le ragioni del


creditore. Formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il
seguente quesito: «se la costituzione del fondo

di revoca».
2.3.1.-

Il motivo è inammissibile per violazione

dell’art. 366 bis c.p.c., stante l’assoluta genericità
del quesito di diritto e la totale mancanza della sintesi
del fatto controverso, quanto al vizio di motivazione.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in
dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in euro

5.200,00 di cui euro

200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17
gennaio 2014

patrimoniale costituito dal Sig. Ponzoni sia suscettibile

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