Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4527 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1534/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO

SANDRINI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/08/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 25/02/2014, depositata il 20/05/2014.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

letta la memoria depositata dal controricorrente;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza in data 25 febbraio 2014 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 124/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Udine che aveva accolto il ricorso di T.F. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2006. La CTR in particolare osservava che era infondata la maggior pretesa fiscale rispetto) a quella esigibile in virtù dell’applicazione dei benefici di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7;

avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo;

resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, nonchè agli artt. 67, 68, T.U.I.R., poichè la CTR ha ritenuto inapplicabili quest’ultime in considerazione della speciale previsione della prima.

La censura è fondata.

Nel caso di specie nell’atto di compravendita de quo il contribuente ha infatti indicato un prezzo inferiore a quello periziato ai sensi della disposizione speciale agevolativa evocata, sicchè torna applicabile il principio che “In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lett. a) e b), (ora 67, comma 1, lett. a) e b), ndr) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, ove il contribuente si avvalga della facoltà di assumere come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore alla data del 1 gennaio 2002, individuato sulla base di una perizia giurata di stima, a norma della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, l’Ufficio conserva il potere di accertare se lo stesso corrisponda o meno alla realtà, in quanto il richiamo dell’applicabilità a detta perizia dell’art. 64 c.p.c., non attribuisce a questa la forza di atto pubblico, ma ha l’unico scopo di assoggettare il professionista incaricato dal privato alla responsabilità penale del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice, nè, del resto, la consulenza tecnica fa pubblica fede dei giudizi e delle valutazioni in essa contenuti” (Sez. 5, Sentenza n. 9109 del 06/06/2012, Rv. 622942).

La memoria difensiva del T. non offre elementi di valutazione tali da inficiare la valenza di detto principio di diritto.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Le spese dei gradi di merito vanno equitativamente compensate; quelle del presente grado addebitata secondo generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna il controricorrente a rifondere all’Agenzia fiscale ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.100 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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