Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4527 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4527
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32954-2018 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in RONLN, PIAZZA CAVOUR presso
la C ANCELLIRIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONINO NOVELLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 2674/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,
depositato il 25/09/201.8;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
G.A., pakistano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Caltanissetta che ne ha respinto la domanda di riconoscimento del permesso per motivi umanitari;
ha dedotto un unico motivo;
il ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 3 e 5T.U. immigrazione, per non avere il tribunale valutato la gravità della situazione interna del Pakistan ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, e neppure la personale vicenda del richiedente, incentrata su un racconto del tutto verosimile ove rapportato a quella situazione;
il motivo è inammissibile perchè riflette una critica di merito;
il tribunale ha considerato inaffidabile il racconto del ricorrente poichè contraddittorio su fatti elementari, quali quelli inerenti la composizione della propria famiglia (dapprima indicata come composta dal padre e da due sorelle, e poi invece come composta dal padre e fratelli e sorelle molto piccoli); e a tanto ha aggiunto che nessuna situazione di grave deprivazione di diritti umani era stata concretamente allegata, mentre la presenza di un nucleo familiare radicato in Pakistan consentiva a ogni modo di dedurre l’esistenza di un più facile inserimento nel contesto di provenienza;
la motivazione si incentra su pertinenti elementi di fatto, dei quali il ricorrente invoca una inammissibile riconsiderazione;
è decisivo constatare che nel ricorso niente è specificato a proposito di quanto fosse stato concretamente allegato a fondamento della domanda di protezione umanitaria, a fronte del collaterale rilievo di carente allegazione integrativo della ratio decidendi.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020