Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4527 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32954-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in RONLN, PIAZZA CAVOUR presso

la C ANCELLIRIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO NOVELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2674/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositato il 25/09/201.8;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

G.A., pakistano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Caltanissetta che ne ha respinto la domanda di riconoscimento del permesso per motivi umanitari;

ha dedotto un unico motivo;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 3 e 5T.U. immigrazione, per non avere il tribunale valutato la gravità della situazione interna del Pakistan ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, e neppure la personale vicenda del richiedente, incentrata su un racconto del tutto verosimile ove rapportato a quella situazione;

il motivo è inammissibile perchè riflette una critica di merito;

il tribunale ha considerato inaffidabile il racconto del ricorrente poichè contraddittorio su fatti elementari, quali quelli inerenti la composizione della propria famiglia (dapprima indicata come composta dal padre e da due sorelle, e poi invece come composta dal padre e fratelli e sorelle molto piccoli); e a tanto ha aggiunto che nessuna situazione di grave deprivazione di diritti umani era stata concretamente allegata, mentre la presenza di un nucleo familiare radicato in Pakistan consentiva a ogni modo di dedurre l’esistenza di un più facile inserimento nel contesto di provenienza;

la motivazione si incentra su pertinenti elementi di fatto, dei quali il ricorrente invoca una inammissibile riconsiderazione;

è decisivo constatare che nel ricorso niente è specificato a proposito di quanto fosse stato concretamente allegato a fondamento della domanda di protezione umanitaria, a fronte del collaterale rilievo di carente allegazione integrativo della ratio decidendi.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA