Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4527 del 08/03/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4527 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 7070-2013 proposto da:
MALANGONE DONATO (c.f. MLNDNT71H21H703D), MALANGONE
PIETRO (c.f. MLNPTR71H21H703H), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso
l’avvocato ARNALDO MIGLINO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GERARDO DE ROSA,
2016

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

246
contro
PORTA GIUSTIZIA S.R.L.;

– intimata –

Data pubblicazione: 08/03/2016

avverso la sentenza n. 1091/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 31/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE;

(deposita visura Camera di Commercio) che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ARNALDO MIGLINO

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza non
definitiva del 2011, passata in giudicato, ha accolto
l’impugnazione di nullità del lodo arbitrale, proposta dai
signori Donato e Pietro Malangone nei confronti della Porta
previa dichiarazione di nullità parziale

Giustizia srl,

della scrittura privata in data 10 luglio 2006, nella parte
in cui aveva previsto, in sostituzione dell’oggetto
originario del preliminare tra di loro stipulato, in data 8
aprile 2004, la cessione di due posti auto scoperti, in
luogo di altrettanti garage interrati.
2.

La Corte territoriale, con la successiva sentenza

definitiva del 2012,

in

accoglimento della domanda dei

Malangone, ha condannato la società intimata al pagamento,
in loro favore, di una somma di denaro, a titolo di
restituzione dell’anticipo del prezzo pattuito, con gli
interessi.
2.1.

Il giudice distrettuale, con tale pronuncia, ha

affermato che, una volta dichiarata nulla la scrittura
privata (del 2006) novativa del preliminare (del 2004) e
fonte dell’obbligazione di cessione in proprietà dei posti
auto scoperti (in luogo dei due

garage

interrati), per

contrarietà alle norme imperative, la domanda di
risoluzione

contrattuale

doveva

essere

dichiarata

inammissibile e, comunque infondata, per carenza del
3

presupposto, costituito dalla persistenza del vincolo
contrattuale che era stato reciso con effetto retroattivo.
t

2.2.

Né, secondo la Corte, poteva dirsi sopravvissuto

l’obbligo nascente dal preliminare, estintosi per effetto

2.3.

della novazione.
Infine, non poteva pronunciarsi la condanna della

società, al risarcimento del danno, per l’inesigibilità di
una prestazione divenuta impossibile, essendo praticabile
solo la condanna della società alla restituzione del prezzo
corrisposto anticipatamente, come risultante dalla
scrittura privata, in uno con gli interessi legali.
3.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per

cassazione i signori

Donato

e Pietro Malangone,

con due

mezzi, il primo dei quali articolato in quattro ulteriori
doglianze, illustrate anche con memoria.
4. La società intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo di cassazione, svolto con riferimento

al rapporto tra accertamento della nullità, domanda di
risoluzione e richiesta risarcitoria, i ricorrenti hanno
articolato quattro profili di doglianza.
1.1.

Con il primo (nullità della sentenza per esaurimento

della potestas iudicandi e violazione del giudicato interno
4

ai sensi degli artt. 279, 324, 830 c.p.c. e 2909 c.c., in
riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.) si lamenta la mancata
osservanza del vincolo del giudicato interno, nascente
dalla sentenza non definitiva (n. 1459/11) della Corte
territoriale, con la quale accertato l’inadempimento

della società venditrice – era stato affermato che la
medesima dovesse rispondere dei danni cagionati, non
ostando la natura novativa dell’atto modificativo del
preliminare del 2004. La Corte di cassazione dovrebbe
rilevare, anche d’ufficio, la violazione del giudicato
interno, nascente dalla sentenza non definitiva.
1.2.

Con

il

secondo

profilo

(violazione

e

falsa

applicazione dei principi in tema di nullità degli atti
novativi e transattivi ai sensi degli artt.
1419, 1421, 1423, 1424

1230, 1418,

e 1965 c.c., in riferimento

all’art. 360 n. 3 c.p.c.) il ricorso si duole della mancata
osservanza del principio a termini del quale la nullità
della scrittura del 2006 comporterebbe l’inesistenza
dell’effetto novativo e, quindi, la persistenza
dell’obbligo di trasferimento del posto auto interrato.
1.3.

Con il terzo (violazione e falsa applicazione dei

principi in materia di proponibilità delle domande di
risarcimento per inadempimento ai sensi degli artt. 1218
e, 1453 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.) si
deduce la disattenzione dei principi di diritto che hanno
5

affermato la possibilità di chiedere il risarcimento dei
danni anche separatamente dall’azione di risoluzione.
1.4.

Con il quarto profilo (nullità della sentenza per

violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art.
360 n. 4 c.p.c.) si lamenta la mancata attenzione alla

trasferimento dei

garage,

richiesta risarcitoria per violazione del patto inerente il
senza che questa domanda fosse

dipendente dalla risoluzione del contratto.
2.

Con il secondo mezzo di cassazione, svolto con

riferimento all’applicazione dei principi risarcitori
(violazione e falsa applicazione degli artt.

1337 e 2043

c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.),

si

contesta la riferibilità del caso esaminato al principio
posto dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 2248 del
2012, che concernerebbe un caso del tutto opposto a quello
oggetto del presente giudizio.
2.1. Mentre in quella situazione il risarcimento era stato

negato perché non era possibile ottenere il trasferimento
di posti auto indipendentemente dal trasferimento delle
unità immobiliari, nella specie era accaduto esattamente in
contrario, in quanto i ricorrenti si dolevano del fatto che
erano stati loro venduti alcuni appartamenti privi del
posto auto, in violazione dell’art. 9 della legge n. 122
del 1989, con la conseguente mancanza di abitabilità ed il
deprezzamento del bene acquistato.
6

**

3. I due mezzi di ricorso (il primo dei quali articolato
negli anzidetti quattro profili) devono essere esaminati
congiuntamente,
connessione.

stante la loro evidente e stretta
Essi

vanno

accolti,

sulla

del

base

ragionamento e delle precisazioni che seguono.
4. Anzitutto, va premesso che la sentenza non definitiva
del 2011, pronunciata dalla stessa Corte territoriale a
quo,

che dichiarato nulla la scrittura novativa del primo

patto, passata in giudicato, pur non avendo circoscritto in
modo netto l’area del danno, ma indicato le voci che lo
sostanzierebbero (la riduzione dei valori degli immobili,
le ripercussioni sull’abitabilità delle abitazioni, ecc.),
rimandando alla disponenda CTU la esatta quantificazione di
esso, ha sicuramente – e per implicito – affermato
l’esistenza di un danno da risarcire, a carico della
società venditrice.
4.1.

Tale primo vincolo, nascente dal giudicato, è stato

trascurato dal giudice distrettuale che ad esso avrebbe
dovuto conformare la seconda parte della sua decisione.
4.2. Infatti, questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18510

del 2004) ha affermato il principio secondo cui

«Nel caso

di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell’art.
279, secondo

e

quarto coma cod. proc. civ.

e

di
7

prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione della
controversia, il giudice resta da questa vincolato

(anche

se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni

definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono
essere esaminate e decise sulla base dell’intervenuta

5.

pronuncia».
Ma v’è assai di più, poiché la sentenza in questa sede

impugnata contiene un grave errore di diritto.
5.1.

Essa, infatti, ha violato il principio giuridico

fondamentale della retroattività della dichiarata nullità
in quanto, preso atto di tale accertamento, ha ritenuto, da
un lato, che l’atto nullo non avesse alcun valore ed
effetto (da poter invocare, da parte degli acquirenti ed
odierni ricorrenti) e, da un altro, che – pur venendo meno
– l’atto di esso rimanesse fermo l’effetto novativo.
5.2.

Va a tal uopo riaffermato il principio di diritto

secondo cui:
in

tema

di negozio giuridico, una volta che il giudice

abbia accertato la sua nullità, dallo stesso non consegue
alcun effetto giuridico, compreso quello apparentemente
voluto dalle parti e volto alla modificazione del contenuto
e dell’assetto di un precedente contratto stipulato tra le
stesse parti.

8

6. Da tanto consegue l’assorbimento degli altri profili con
quali si chiede a questa Corte di affermare il principio
di diritto secondo cui è possibile chiedere il risarcimento
dei danni anche separatamente dall’azione di risoluzione e
tale richiesta sarebbe stata comunque proposta dagli

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
PQM

Accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa
la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese
di questa fase, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la
sezione civile della Corte di cassazione, il 2 febbraio

odierni ricorrenti.

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