Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4526 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4526 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 13875-2017 proposto da:
NIATTERAZZO FILIPPO, quale amministratore di sostegno di
CARRAIN GIULIANO GIORGIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SABOTINO, 31, Presso lo studio dell’avvocato
CAORGIA MINOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati l A(..:0P0 TOGNON, SERG IO TOGNON;

– ricorrente contro
BOARON MARIA ELISA, FERRAR() DAVIDE, ITAS
ASSICURAZIONI SPA, ITAS MUTUA;

intimati

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. 10463/2016

del TRIBUNALE di PADOVA, emessa 1’08/05/2017;

Data pubblicazione: 27/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. NE1RCO
DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CAMINO che

chiede che Codesta Suprema Corte voglia disporre la prosecuzione del

Ric. 2017 n. 13875 sez. M3 – ud. 13-12-2017
-2-

Rilevato

che Filippo Matterazzo, quale amministratore di

sostegno di Giuliano Giorgio Carrain, ha convenuto Davide Ferraro,
Maria Elsa Boaron e la Itas Mutua s.p.a. dinanzi al Tribunale di
Padova al fine di sentirli condannare (previa concessione di una
congrua provvisionale) al risarcimento dei danni subiti dal Carrain a

Ferraro, quale conducente l’autovettura della Boaron, assicurata dalla
Itas Mutua s.p.a. (di seguito incorporata in Itas Assicurazioni s.p.a.);
che tale azione era stata esercitata dal Matterazzo sul
presupposto dell’intervenuto accertamento, da parte del Giudice di
pace di Padova, della responsabilità penale del Ferraro, cui aveva
fatto seguito la condanna generica dello stesso al risarcimento dei
danni da liquidarsi in sede civile in favore del Carrain (già costituitosi
parte civile nel processo penale);
che, sulla domanda proposta in sede civile nei confronti del
Ferraro, della Boaron e della Itas Mutua s.p.a. per la liquidazione del
danno, il Tribunale di Padova, con provvedimento reso in data
8/5/2017, tra le restanti statuizioni, ha disposto la sospensione del
giudizio “sino alla pronuncia di sentenza definitiva sulla domanda
civile esercitata dall’odierno attore” (id est, Giuliano Giorgio Carrain)
in sede penale avverso Davide Ferraro nell’ambito del procedimento
rubricato in sede d’appello dinanzi al medesimo Tribunale di Padova;
che a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha ritenuto la
sussistenza, nella specie, dei presupposti per l’applicazione dell’art.
75 co, 3, c.p.p., ai fini della sospensione del procedimento civile
promosso nei confronti del Ferraro, nonché dei presupposti per la
sospensione ex art. 295 c.p.c. con riferimento alle domande proposte
nei confronti della Boaron e della Itas Mutua s.p.a.;
che avverso detta ordinanza di sospensione, il Carrain ha
proposto ricorso per regolamento di competenza;

3

seguito di un sinistro stradale addebitabile alla responsabilità del

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha

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depositato — ,~na, concludendo, in accoglimento del ricorso, per la ,
prosecuzione del giudizio;
considerato che il ricorrente censura la ordinanza impugnata per
violazione degli artt. 75 c.p.p., 295 c.p.c. e 651 c.p.p. (in relazione

erroneamente disposto la sospensione del procedimento civile, attesa
l’insussistenza dell’identità soggettiva tra le cause pendenti in sede
civile e in sede penale, e tenuto conto dell’inconfigurabilità, nella
specie, di alcuno stretto rapporto di pregiudizialità tra due
controversie destinate a coinvolgere le stesse parti, idoneo a
legittimare la sospensione necessaria del processo civile ai sensi
dell’art. 295 c.p.c.;
che la censura è fondata;
che,

al

riguardo,

osserva

il

Collegio come,

secondo

l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’art. 75, co. 3,
c.p.p. dev’essere interpretato nel senso che la sospensione necessaria
del processo civile, disposta per il caso in cui il danneggiato abbia
prima esercitato l’azione civile in sede penale con la costituzione di
parte civile e, quindi, abbia esercitato l’azione civile in sede civile, non
trova applicazione se il danneggiato agisca in sede civile non solo
contro l’imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento,
nella specie identificati – venendo in rilievo l’ipotesi di danni da
sinistro stradale – nel proprietario del veicolo investitore e nella
società assicuratrice dello stesso (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17608 del
18/07/2013, Rv. 627664 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1862 del 2009);
che, pertanto, nel caso di specie, il provvedimento di sospensione
adottato in relazione alla domanda proposta nei confronti del Ferraro
deve ritenersi erroneamente fondato sull’art. 75, co. 3, c.p.p.;
che, sotto altro profilo, una volta escluso il ricorso di alcuno dei
presupposti previsti dall’art. 75 c.p.p., deve negarsi la possibilità della
4

all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il Tribunale di Padova

sospensione del processo civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., atteso
che, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di
legittimità, nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo
preventivo di co rdinamento tra il processo civile e quello penale è
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a art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di

eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i
rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione
parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità
di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di
accertare autonomamente i fatti (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26863 del
22/12/2016, Rv. 641936 – 01);
che, nella specie, avendo il giudice a quo erroneamente disposto
la sospensione del procedimento civile per pregiudizialità penale fuori
dai casi previsti dall’art. 75 c.p.p., in accoglimento del ricorso,
dev’essere disposta la prosecuzione del giudizio di merito;
che le spese relative al presente giudizio seguono la soccombenza
e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio di merito.
Condanna gli intimati, in solido tra loro, al rimborso, in favore del
ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 13 dicembre 2017.

e lidente
e e Frasca

sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come

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