Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4526 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4526 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 18543-2011 proposto da:
GIULI ROBERTO (C.F. GLIRRT64B11H501Z), in proprio e
nella qualità di legale rappresentante della
società ERRON ENERGIA in liquidazione,

Data pubblicazione: 26/02/2014

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 9, presso l’avvocato RIMATO ALESSANDRO, che
2014
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lo rappresenta e difende, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

1

GE CAPITAL SERVICE S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA
166, presso l’avvocato LUSCHI GIOVANNI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAIA

controricorso;
– controri corrente contro

MARINACI GIUSEPPE, CURATELA FALLIMENTO SOCIETA’
ERRON ENERGIA IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2403/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/01/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito,

per

il

ricorrente,

l’Avvocato RIMATO

ALESSANDRO che si riporta;

RAFFAELA, giusta procura a margine del

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del secondo e terzo motivo del
ricorso, rigetto del primo motivo.

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Svolgimento del processo
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 30.5.2011) la
Corte di appello di Roma ha rigettato il reclamo avverso
la sentenza dichiarativa del fallimento della s.r.l.

“Erron Energia” in liquidazione proposto da Roberto Giuli,
quale socio e liquidatore della società fallita.
Contro la sentenza di appello Roberto Giuli, in proprio e
quale liquidatore della società fallita, ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi, lamentando:
1) che la corte di merito non abbia dichiarato
l’interruzione del processo per l’avvenuta chiusura del
fallimento ex art. 118 n. 4 1. fall.; e 2) che la stessa
corte non abbia sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c.,
avendo il ricorrente proposto querela di falso dinanzi al
tribunale – in pendenza del giudizio di reclamo – in
relazione alla notifica ex art. 149 c.p.c. del ricorso per
dichiarazione di fallimento (deduce che, nelle more del
reclamo, il Tribunale di Roma, con sentenza del 22.6.2011,
passata in giudicato, ha dichiarato la falsità
dell’attestazione di rifiuto del plico contenuta nella
relata di notifica del ricorso). La censura è anche
riformulata ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
Resiste con controricorso la s.r.l. “GE Capital Service”.

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Con ordinanza n. 6735 del 2013 la Sesta sezione civile
della Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio
nei confronti del socio intervenuto in sede di reclamo
(Marinaci Giuseppe) e del curatore fallimentare.

La causa, quindi, è stata rimessa alla pubblica udienza
dopo il deposito degli atti notificati di integrazione del
contraddittorio.
I nuovi intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
2.1.- La chiusura del fallimento non rende improcedibile
l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ed
il relativo giudizio continua in contraddittorio del
debitore e del curatore, la cui legittimazione non viene
meno perché nel giudizio medesimo si discute se il
debitore doveva essere dichiarato fallito o meno e perciò
se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo
ufficio (Sez. 1, n. 2908/1968; Sez. 1, n. 20000/2005; Sez.
1, n. 16658/2002). Talché è infondato il primo motivo di
ricorso.
Ciò premesso, va ricordato che nel procedimento per la
dichiarazione di fallimento di una società di capitali
cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione

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al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché,
pur implicando detta cancellazione l’estinzione della
società, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. (novellato dal
d.lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un

anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell’art.
10 legge fall., che la società sia dichiarata fallita se
l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla
cancellazione o nell’anno successivo, con procedimento che
deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il
quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a
proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto
conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è
esperibile, ex art. 18 legge fall., da parte di chiunque
vi abbia interesse (Sez. 1, n. 22547/2010). Nella
concreta fattispecie il fallimento è stato dichiarato
entro l’anno dalla cancellazione. Pertanto, è infondata la
deduzione contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c. di
parte ricorrente secondo la quale il contraddittorio
doveva essere instaurato nei confronti degli ex soci.
2.2.- Osserva la Corte che il secondo motivo di ricorso,
attinente alla mancata sospensione del giudizio sino
all’esito della definizione del giudizio instaurato sulla
querela di falso proposta in relazione alla notificazione
del ricorso per dichiarazione di fallimento, a seguito
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della pronuncia del Tribunale su tale oggetto
ritualmente prodotta con l’attestazione del passaggio in
giudicato – va diversamente apprezzata come invocante
l’esistenza di un giudicato sulla regolarità del

Si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata
con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa
composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle
spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in
motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia per
nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di
appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16
gennaio 2014

contraddittorio nel procedimento pre-fallimentare.

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